Cassazione Civile, Ordinanza n. 33212/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un’intimazione di pagamento notificata nel luglio 2017, emessa in relazione a un pregresso avviso di accertamento divenuto definitivo nel gennaio 2013. In primo grado il ricorso era stato accolto per prescrizione del credito; in appello l’agente della riscossione aveva dedotto, da un lato, l’inammissibilità del ricorso originario per omessa evocazione in giudizio dell’Agenzia delle entrate e la mancata chiamata in causa di quest’ultima, e, dall’altro, l’assenza di decadenza/prescrizione, sostenendo che l’atto di accertamento fosse titolo immediatamente esecutivo e che il termine per avviare l’espropriazione forzata fosse stato soppresso nel 2015. Il contribuente, in cassazione, ha dedotto: (1) l’erronea applicazione della disciplina sopravvenuta, sostenendo che la soppressione del termine di decadenza non potesse operare retroattivamente rispetto a un avviso notificato nel 2012 e che si dovesse applicare il termine di decadenza triennale per la notifica dell’intimazione; (2) l’erronea mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’agente della riscossione, proposto tramite avvocato del libero foro, nonché l’illegittimità della sanatoria concessa dal giudice d’appello ex art. 182 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché, nel processo tributario, l’uso dell’avvocato del libero foro da parte dell’agente della riscossione non determina inesistenza della procura ma, al più, nullità del mandato difensivo, sanabile; inoltre, il giudice tributario può applicare l’art. 182 c.p.c. in virtù del rinvio alle norme compatibili del codice di rito. Ha respinto anche il primo motivo, affermando che la soppressione, ad opera del d.lgs. n. 159 del 2015, del termine previsto dall’art. 29, lett. e), d.l. n. 78 del 2010 per avviare l’espropriazione forzata ha efficacia immediata; poiché alla data di entrata in vigore della norma abrogativa il termine non era ancora decorso, l’amministrazione non era incorsa in decadenza quando notificò l’intimazione nel 2017. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro del vizio processuale denunciato in cassazione; la Corte ha esaminato i motivi sotto il profilo della violazione di legge processuale ma li ha ritenuti infondati.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell’appello e della decisione, ma la Corte non ha ravvisato la violazione dedotta.
Censurato dal ricorrente per asserita omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello, ma la Corte ha escluso il vizio.
Ritenuto applicabile anche al processo tributario, in forza del rinvio alle norme compatibili; la sanatoria del vizio della procura è stata considerata possibile.
Richiamato per affermare l’integrazione del processo tributario con le norme del codice di procedura civile non incompatibili.
art. 12, comma 10, d.lgs. n. 546 del 1992
Utilizzato per confermare il rinvio all’art. 182 c.p.c. anche in materia di assistenza tecnica.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in relazione all’applicabilità al giudizio di appello delle regole sulla difesa tecnica.
art. 29, lett. e), d.l. n. 78 del 2010
Previgente disciplina che prevedeva, per l’espropriazione forzata, l’avvio entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell’accertamento.
art. 5, comma 1, lett. d), d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159
Ha soppresso il termine di cui all’art. 29, lett. e), d.l. n. 78 del 2010; la Corte ne ha affermato l’efficacia immediata in assenza di disposizioni transitorie.
art. 15 d.l. n. 159 del 2015
Richiamato per escludere la previsione di disposizioni transitorie idonee a limitare l’efficacia immediata dell’abrogazione.
art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973
Menionata solo per distinguere un precedente giurisprudenziale relativo a una modificazione normativa diversa e non a un’abrogazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario l’eventuale difesa dell’agente della riscossione tramite avvocato del libero foro, quando non prevista dalle regole convenzionali applicabili, integra un vizio del mandato difensivo qualificabile come nullità e non come inesistenza, con conseguente possibilità di sanatoria.
- L’art. 182 c.p.c. si applica al processo tributario in quanto compatibile, sia in generale sia con specifico riferimento ai vizi dell’assistenza tecnica e della procura alle liti.
- La soppressione di un termine decadenziale che disciplini l’avvio dell’espropriazione forzata ha efficacia immediata in mancanza di una disciplina transitoria diversa; pertanto, se alla data di entrata in vigore della norma abrogativa il termine non è ancora spirato, non può essere eccepita decadenza sulla base della disciplina precedente.
- Ai fini della decadenza dall’azione esecutiva occorre distinguere tra abrogazione di un termine e mera modifica di un termine previgente: il diverso tipo di intervento normativo incide sulla portata temporale della regola applicabile.
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