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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 10560 - Corte di Cassazione

Accertamento - Elusione - Interposizione fittizia - Necessità dell'uso strumentale della costruzione negoziale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il diniego dell’Ufficio di annullare in autotutela un avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per il 1996, divenuto definitivo perché non impugnato. La società sosteneva che il legale rappresentante, cui erano stati notificati gli atti, fosse incapace di intendere e di volere e che, una volta nominato un nuovo rappresentante, la documentazione prodotta dimostrasse la legittimità dei costi recuperati a tassazione. Con otto motivi di ricorso per cassazione lamentava, tra l’altro, l’erroneo limite posto dalla CTR al sindacato sul diniego di autotutela, vizi di motivazione e omessa pronuncia, la mancata rimessione in termini e l’omessa valutazione delle prove e della questione di costituzionalità relativa all’art. 32 del d.P.R. 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, correggendo la motivazione della CTR. Ha precisato che il diniego di autotutela è impugnabile, ma il giudice può verificarne la legittimità soltanto rispetto alla presenza di ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino la rimozione dell’atto definitivo; l’autotutela non serve a recuperare la tutela individuale perduta per non aver impugnato tempestivamente l’accertamento. La società non aveva indicato né dimostrato un interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto: le doglianze sull’incapacità del rappresentante, sui costi, sulla documentazione e sulle altre questioni non superavano quindi tale presupposto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in 22.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La decisione impugnata proveniva dalla Commissione tributaria regionale di Napoli, che aveva confermato il rigetto pronunciato dalla Commissione tributaria provinciale sul ricorso contro il diniego di autotutela.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma è stata invocata dalla ricorrente a sostegno dell’estensione del giudizio tributario al merito, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché non era stato dedotto il presupposto specifico per sindacare il diniego di autotutela.

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    La ricorrente lo ha invocato per denunciare omessa pronuncia e ultrapetizione; la Corte non ha accolto tali censure, dichiarando inammissibile il ricorso per la mancata allegazione di ragioni di rilevante interesse generale.

  • Art. 101 cod. proc. civ.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente per lamentare una decisione a sorpresa e la mancata concessione di un termine difensivo; la Corte non ha riconosciuto a tale censura efficacia per superare il difetto relativo al presupposto dell’impugnazione del diniego.

  • Art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241

    La ricorrente ha dedotto la violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento di diniego. La Corte ha deciso la controversia sul diverso e preliminare limite del sindacato giurisdizionale, senza riconoscere che la censura consentisse di riaprire l’accertamento definitivo.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La ricorrente lo ha invocato in relazione alla motivazione del diniego di autotutela; la Corte ha ritenuto decisivo che non fosse stata indicata una ragione di interesse generale idonea a giustificare la rimozione dell’atto definitivo.

  • Art. 184 cod. proc. civ.

    La società ha denunciato l’omessa pronuncia sulla richiesta di rimessione in termini per impugnare gli atti notificati al legale rappresentante. La Corte non ha disposto la riapertura dei termini e ha chiarito che l’autotutela non può sostituire la tutela individuale che il contribuente avrebbe dovuto esercitare contro l’accertamento.

  • Art. 53 della Costituzione

    La ricorrente ha prospettato una questione di costituzionalità relativa al recupero dei costi documentati tardivamente. La Corte non l’ha esaminata nel merito, poiché l’impugnazione del diniego non poteva essere usata per contestare i vizi dell’accertamento ormai definitivo.

  • Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La società ne ha contestato la legittimità costituzionale nella parte in cui, secondo la sua prospettazione, non consentirebbe tutela giurisdizionale quando la decadenza dall’impugnazione dipenda da forza maggiore. La Corte non ha accolto tale questione nel presente giudizio, che richiedeva la dimostrazione di un interesse generale alla rimozione in autotutela.

  • Art. 116 cod. proc. civ.

    La ricorrente lo ha invocato per denunciare l’omessa valutazione di prove e documenti sull’incapacità del legale rappresentante e sulla tardiva produzione documentale. La Corte non ha esaminato tali elementi come ragioni idonee a riaprire il merito dell’accertamento definitivo attraverso l’impugnazione del diniego di autotutela.

  • Art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.

    Sono le disposizioni processuali indicate dalla ricorrente per formulare i motivi di ricorso per cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non esponeva il presupposto necessario per il sindacato sul diniego di autotutela.

Massime di principio

  • Il diniego di annullamento in autotutela di un atto tributario definitivo è impugnabile, ma il sindacato del giudice è circoscritto alla legittimità del rifiuto in rapporto a ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione.
  • L’autotutela non costituisce un rimedio per recuperare la possibilità di contestare nel merito un accertamento non impugnato nei termini, né uno strumento sostitutivo della tutela individuale del contribuente.
  • Chi impugna il diniego deve indicare in modo concreto quale interesse generale renderebbe necessaria la rimozione dell’atto; la sola contestazione della pretesa tributaria o dei vizi dell’accertamento originario non è sufficiente.
  • La documentazione tardivamente prodotta o le circostanze che avrebbero impedito l’impugnazione dell’accertamento non comportano, da sole, l’obbligo dell’Amministrazione di esercitare l’autotutela: occorre comunque allegare il presupposto che rende sindacabile il diniego.

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