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Sentenza

Sentenza del 08/06/2020 n. 3005 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Tarsu - Variazione - Riduzione catastale - Efficacia - Solo per il futuro.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva richiesto con cartella notificata il 12 maggio 2009 la TARSU per gli anni 2002-2007, calcolata inizialmente su una superficie di 100 m². In primo grado il contribuente aveva eccepito la decadenza per le annualità 2002-2004, l’illegittimità della tariffa per le annualità successive e l’errata superficie tassata, sostenendo che fosse pari a 65 m². In appello ha lamentato la carenza di motivazione della sentenza, l’inesistenza della notifica perché asseritamente eseguita da un vettore privato e l’inesistenza dello sgravio parziale relativo alla riduzione della superficie. Il Comune ha precisato che la superficie era stata ridotta a 65 m² soltanto a partire dall’istanza presentata nel 2010.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con decisione del 5 dicembre 2019, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza impugnata. Ha respinto la censura sulla notifica, ritenendo che la documentazione dimostrasse che essa era stata regolarmente effettuata da Poste Italiane. Ha inoltre stabilito che la riduzione della superficie imponibile non poteva operare retroattivamente: la dichiarazione di variazione deve essere presentata tempestivamente, così da consentire al Comune di verificare la richiesta; nel caso concreto la riduzione valeva dalla presentazione dell’istanza nel 2010, non per gli anni 2002-2007. Spese compensate per la sussistenza di fondati motivi, in considerazione della recente giurisprudenza di merito.

Norme richiamate

  • D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Nel quadro della disciplina TARSU, la variazione o riduzione della superficie imponibile deve essere dichiarata tempestivamente; la dichiarazione tardiva produce effetti dalla sua presentazione e non consente di ottenere una riduzione retroattiva della tassa.

Massime di principio

  • Chi chiede una riduzione della superficie assoggettata a TARSU deve presentare tempestivamente la relativa dichiarazione: una denuncia tardiva, di regola, non consente di rideterminare retroattivamente il tributo per annualità precedenti.
  • La tempestiva dichiarazione permette all’amministrazione comunale di verificare la consistenza e la fondatezza della superficie dichiarata; la riduzione riconosciuta decorre dalla presentazione dell’istanza, secondo quanto deciso in questo caso.
  • La contestazione dell’irregolarità della notifica deve essere valutata alla luce degli atti e della documentazione disponibili: in questo caso l’eccezione è stata respinta perché la prova documentale indicava che la notifica era stata eseguita da Poste Italiane.

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