Sentenza del 08/06/2020 n. 3005 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Tarsu - Variazione - Riduzione catastale - Efficacia - Solo per il futuro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune aveva richiesto con cartella notificata il 12 maggio 2009 la TARSU per gli anni 2002-2007, calcolata inizialmente su una superficie di 100 m². In primo grado il contribuente aveva eccepito la decadenza per le annualità 2002-2004, l’illegittimità della tariffa per le annualità successive e l’errata superficie tassata, sostenendo che fosse pari a 65 m². In appello ha lamentato la carenza di motivazione della sentenza, l’inesistenza della notifica perché asseritamente eseguita da un vettore privato e l’inesistenza dello sgravio parziale relativo alla riduzione della superficie. Il Comune ha precisato che la superficie era stata ridotta a 65 m² soltanto a partire dall’istanza presentata nel 2010.
La decisione
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con decisione del 5 dicembre 2019, ha rigettato l’appello e confermato la sentenza impugnata. Ha respinto la censura sulla notifica, ritenendo che la documentazione dimostrasse che essa era stata regolarmente effettuata da Poste Italiane. Ha inoltre stabilito che la riduzione della superficie imponibile non poteva operare retroattivamente: la dichiarazione di variazione deve essere presentata tempestivamente, così da consentire al Comune di verificare la richiesta; nel caso concreto la riduzione valeva dalla presentazione dell’istanza nel 2010, non per gli anni 2002-2007. Spese compensate per la sussistenza di fondati motivi, in considerazione della recente giurisprudenza di merito.
Norme richiamate
D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Nel quadro della disciplina TARSU, la variazione o riduzione della superficie imponibile deve essere dichiarata tempestivamente; la dichiarazione tardiva produce effetti dalla sua presentazione e non consente di ottenere una riduzione retroattiva della tassa.
Massime di principio
- Chi chiede una riduzione della superficie assoggettata a TARSU deve presentare tempestivamente la relativa dichiarazione: una denuncia tardiva, di regola, non consente di rideterminare retroattivamente il tributo per annualità precedenti.
- La tempestiva dichiarazione permette all’amministrazione comunale di verificare la consistenza e la fondatezza della superficie dichiarata; la riduzione riconosciuta decorre dalla presentazione dell’istanza, secondo quanto deciso in questo caso.
- La contestazione dell’irregolarità della notifica deve essere valutata alla luce degli atti e della documentazione disponibili: in questo caso l’eccezione è stata respinta perché la prova documentale indicava che la notifica era stata eseguita da Poste Italiane.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 41 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →