Sentenza del 08/06/2020 n. 1511 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione e Misure cautelari - Iscrizione a ruolo - Tributi erariali - Cartella di pagamento - Mancata impugnazione - Riscossione - Termine di prescrizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il termine di prescrizione del diritto di riscuotere tributi erariali, nella specie l’Irpef, indicati in una cartella di pagamento non impugnata. Il testo non specifica le parti, l’atto concretamente impugnato né le domande formulate.
La decisione
Il principio enunciato è che il credito per tributi erariali indicato in una cartella non impugnata si prescrive nel termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c., salvo che una legge stabilisca un termine diverso e ferma l’actio iudicati. L’Irpef non è una prestazione periodica ai fini della prescrizione: ciascun periodo d’imposta dà origine a un’obbligazione autonoma, fondata su una nuova valutazione dei presupposti impositivi. Il testo fornito non riporta l’esito processuale concreto, le spese o eventuali statuizioni accessorie.
Norme richiamate
Il diritto a riscuotere i tributi erariali (nella specie Irpef) indicati in cartella di pagamento non impugnata si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., sempre che la legge non disponga diversamente (ad es. in tema di contributi previdenziali) e salva l'actio iudicati, in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi di imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valuitazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.
Per il credito relativo a tributi erariali come l’Irpef, la mancata impugnazione della cartella non comporta di per sé l’applicazione della prescrizione breve: si applica il termine ordinario decennale, salvo una diversa previsione di legge e ferma l’actio iudicati. Il termine decennale si giustifica perché le obbligazioni tributarie dei singoli anni d’imposta sono autonome, non prestazioni periodiche.
Massime di principio
- Per stabilire la prescrizione di un tributo indicato in una cartella non impugnata, occorre verificare prima se una norma speciale preveda un termine diverso; in mancanza, per i tributi erariali opera il termine ordinario decennale.
- La ripetizione annuale del pagamento non rende automaticamente periodica l’obbligazione tributaria: se ogni annualità dipende da presupposti impositivi autonomi, ciascun periodo d’imposta dà luogo a un debito distinto.
- Il principio riguarda il diritto di riscuotere tributi erariali e non va esteso senza verifica a crediti soggetti a discipline speciali, come quelli per i quali la legge prevede termini prescrizionali diversi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 41 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →