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Sentenza

Sentenza del 08/06/2020 n. 17276 - Corte di Cassazione

Reati tributari - Agire illecito da parte di soci e amministratori di società - Emissione di fatture false - Associazione a delinquere - Configurazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la conferma della condanna per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati tributari. Con tre motivi, in larga parte sovrapponibili, hanno denunciato l’insufficienza e l’illogicità della motivazione e l’erronea applicazione delle norme, sostenendo che mancassero prove dei reati-fine, di una struttura organizzata stabile, del programma criminoso e del loro concreto contributo associativo; secondo la difesa, i fatti avrebbero al più descritto episodi occasionali di concorso. I reati-fine tributari non erano stati contestati perché prescritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché manifestamente infondati e perché riproponevano, in termini assertivi e non specifici, questioni già esaminate dai giudici di merito. Ha ritenuto adeguatamente motivata la condanna, fondata sul quadro complessivo di condotte protratte dal 2006 almeno al dicembre 2010: uso di società collegate, fatture ritenute false, creazione di costi fittizi, omissioni dichiarative, movimentazioni di denaro, sedi e cariche societarie condivise o avvicendate e trasferimento delle cariche a soggetti irreperibili. La prescrizione dei reati-fine non impediva di valorizzare le relative condotte come elementi probatori del sodalizio. Per ciascun ricorrente sono state poste a carico le spese processuali e il versamento di 2.000 euro alla Cassa delle Ammende. La condanna di merito è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 416 del codice penale

    ai fini della configurabilità di un'associazione per delinquere, legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la commissione dei singoli reati-fine, e dell'indeterminatezza del programma criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati tra loro

    L’associazione per delinquere si distingue dal concorso occasionale perché richiede un vincolo stabile, che trascenda i singoli reati-fine, e un programma criminoso indeterminato. Tali requisiti possono essere desunti dalla reiterazione nel tempo di condotte illecite realizzate da persone stabilmente collegate, valutando unitariamente gli indizi.

  • Art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000

    la ricorrenza degli stessi nomi nelle cariche delle sue società, la scarsa descrittività dei contratti, l'elevato importo delle fatture emesse a breve distanza di tempo e l'assoluta antieconomicità della complessiva operazione della S.C.S. sono stati in modo non illogico ritenuti in astratto idonei a configurare i reati ex art. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine ai quali però non si è proceduto perché prescritti

    La Corte ha considerato gli elementi relativi alle fatture e alle operazioni societarie astrattamente idonei a configurare il reato tributario richiamato, pur dando atto che non si è proceduto per intervenuta prescrizione. Le condotte sono state comunque valorizzate come indizi del reato associativo.

  • Art. 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000

    la ricorrenza degli stessi nomi nelle cariche delle sue società, la scarsa descrittività dei contratti, l'elevato importo delle fatture emesse a breve distanza di tempo e l'assoluta antieconomicità della complessiva operazione della S.C.S. sono stati in modo non illogico ritenuti in astratto idonei a configurare i reati ex art. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine ai quali però non si è proceduto perché prescritti

    La disposizione è richiamata per la valutazione delle condotte di emissione di fatture relative a operazioni inesistenti. Anche se il reato-fine era prescritto, i fatti sottostanti potevano contribuire, insieme agli altri elementi, alla prova dell’esistenza e della continuità del sodalizio.

  • Art. 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000

    la Procura della Repubblica non abbia esercitato l'azione penale rispetto a tale vicenda per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di una scelta che tuttavia non impedisce di riconoscere al fatto una valenza indiziaria rispetto alla ricostruzione del contesto generale della vicenda

    La mancata azione penale per la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili non preclude che il fatto sia considerato come indizio nel quadro probatorio relativo a un diverso reato, purché non venga trattato come autonoma condanna per quel fatto.

  • Art. 616 del codice di procedura penale

    i ricorsi proposti nell'interesse di S. e della P. devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per ciascun ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento e di versare la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende

    La declaratoria d’inammissibilità comporta per ciascun ricorrente il pagamento delle spese processuali e, nella misura determinata dal giudice, di una somma alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La distinzione tra associazione per delinquere e concorso di persone non dipende soltanto dal numero dei reati o dei partecipanti: occorre verificare se vi siano un legame stabile che sopravvive ai singoli episodi e un programma criminoso non limitato a un fatto specifico.
  • La stabilità del sodalizio può essere ricavata da indizi convergenti: condotte ripetute per un periodo significativo, uso coordinato di società, ruoli e sedi collegati, fatture prive di giustificazione economica, omissioni dichiarative e movimentazioni finanziarie coerenti con il meccanismo illecito.
  • La prescrizione dei singoli reati-fine o la mancata contestazione di alcuni episodi non esclude, di per sé, la condanna per associazione: le condotte possono essere valutate come elementi probatori del vincolo e del programma, senza che ciò equivalga a una condanna per i reati prescritti.
  • Un fatto per il quale non è stata esercitata l’azione penale può avere valore indiziario nel contesto di un diverso reato, ma non può essere trasformato in una responsabilità autonoma non contestata.
  • In cassazione non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle prove: le censure devono individuare specifici vizi di legittimità nella motivazione o nell’applicazione della legge. Il ricorso manifestamente infondato o non specifico può essere dichiarato inammissibile, con spese e contributo alla Cassa delle Ammende.

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