Sentenza del 08/06/2020 n. 1510 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Mandato alle liti (procura) - In genere - Riferimento ad altro giudizio - Difetto del requisito della specialità - Sussistenza - Possibilità di sanatoria - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio riportato afferma che la procura non soddisfa il requisito della specialità quando, pur essendo apposta a un atto del procedimento, fa specifico riferimento all’impugnazione di un diverso atto. Il difetto non è sanabile. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’esito processuale concreto, le statuizioni sulle spese né l’identità delle parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della procura alle liti nel processo tributario. La procura era stata rilasciata in calce a un atto depositato nel procedimento, ma indicava espressamente l’impugnazione di un atto diverso da quello oggetto di quel giudizio. Il problema era se tale procura possedesse il requisito della specialità e se l’eventuale difetto potesse essere sanato.
Norme richiamate
In materia di ricorso tributario, difetta del requisito della specialità la procura rilasciata in calce ad un atto depositato nel relativo procedimento, ma recante uno specifico riferimento all'impugnativa di altro e diverso atto, non essendo tale difetto in alcun modo emendabile.
La procura deve riferirsi in modo speciale alla controversia per cui è conferita. Il riferimento espresso a un diverso atto impugnato rende la procura priva di specialità e il vizio non può essere successivamente corretto o sanato.
Massime di principio
- La procura alle liti apposta a un atto del processo tributario non è automaticamente valida per quel giudizio: occorre verificarne il contenuto e, in particolare, che l’atto impugnato indicato coincida con quello oggetto del procedimento.
- Se la procura identifica espressamente un diverso atto da impugnare, il difetto di specialità è insanabile; non è sufficiente che la procura sia materialmente allegata o apposta a un atto del procedimento in corso.
- Prima del deposito del ricorso è opportuno controllare che la procura individui correttamente la controversia e l’atto impugnato, evitando di riutilizzare una procura predisposta per un altro giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 41 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →