Sentenza del 08/06/2020 n. 1508 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Processo telematico - Firme digitali 'cades' e 'pades' - Equivalenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon sono riportati una sentenza, il giudice, l’esito di un ricorso, statuizioni sulle spese o altri dati processuali. Il contenuto disponibile è una massima che afferma l’equivalenza delle due modalità di firma digitale nel processo telematico, richiamando l’art. 34 del d.m. 44/2011 e l’art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo non descrive una controversia concreta né identifica le parti o un atto impugnato. Enuncia il principio secondo cui, nel processo telematico, le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, pur producendo file con estensione diversa (.p7m e .pdf).
Norme richiamate
Nel testo fornito non è riportato un passaggio testuale della norma né una motivazione giudiziale che la applichi.
La disposizione è richiamata quale fondamento regolamentare della disciplina del processo telematico; la massima collega a tale disciplina l’ammissione di entrambe le firme CAdES e PAdES.
Art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014
In tema di processo telematico, a norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo 'CAdES' e di tipo 'PAdES' sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".
Secondo la massima, la disposizione consente l’uso di entrambe le tipologie di firma digitale nel processo telematico; la diversa estensione del file non rende una firma meno valida o ammissibile dell’altra.
Regolamento UE n. 910/2014
È richiamato come quadro di conformità agli standard europei cui si coordina l’ammissione delle firme CAdES e PAdES.
Decisione di esecuzione n. 1506/2015
È richiamata insieme al Regolamento UE n. 910/2014 quale riferimento agli standard in base ai quali le firme CAdES e PAdES sono considerate ammesse ed equivalenti.
Massime di principio
- Nel processo telematico, la firma digitale CAdES e quella PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti: la sola differenza dell’estensione del file (.p7m o .pdf) non giustifica, secondo il principio riportato, il disconoscimento della firma.
- La massima non fornisce elementi per stabilire l’esito di una specifica controversia né per individuare ricorrente, resistente o vincitore; tali dati non sono ricavabili dal testo.
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