Sentenza del 08/06/2020 n. 10916 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 1300/2018 della Corte d’Appello di Ancona, che aveva confermato il rigetto della domanda di protezione disposto dal Tribunale di Ancona con ordinanza dell’11 aprile 2017. Ha proposto quattro motivi: 1) erroneo diniego dello status di rifugiato; 2) erroneo diniego della protezione sussidiaria per i rischi individuali allegati; 3) omessa o generica valutazione della situazione del Paese di origine, in particolare della Nigeria, ai fini della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007; 4) erroneo diniego della protezione umanitaria. La vicenda personale riferita riguardava il timore di ritorsioni dopo che il padre era stato ucciso dalla folla in seguito a un incidente stradale mortale che aveva coinvolto un soldato.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo: la Corte d’Appello aveva ritenuto la vicenda, oltre che poco credibile, riconducibile a un episodio di delinquenza comune e non idonea a fondare lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. a) e b); inoltre, il richiedente non aveva allegato di aver chiesto protezione alle autorità locali né che queste avessero rifiutato di intervenire. Ha accolto il terzo motivo perché la sentenza d’appello non indicava fonti specifiche e aggiornate sulla situazione in Nigeria e si limitava a un generico richiamo a siti internazionali e online, senza consentire di verificarne pertinenza e attendibilità, con particolare riguardo all’area di provenienza. Il quarto motivo sulla protezione umanitaria è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Norme richiamate
D.lgs. 25/2008, art. 8, comma 3
il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. Fonti privilegiate di cui al Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonche' il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, cosi' da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificita' dell'informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione
Nella valutazione della protezione sussidiaria il giudice deve specificare quali fonti informative ha consultato e quali dati ne ha tratto, così che le parti possano verificare la pertinenza delle informazioni rispetto al Paese e alla situazione concreta del richiedente. Le fonti non sono necessariamente limitate a quelle elencate dalla norma, ma devono essere identificabili e verificabili.
ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 14 e' dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumita' fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione
Il giudice deve verificare d’ufficio se il rischio rilevante ai fini della protezione sussidiaria esista effettivamente nel Paese di rimpatrio, sulla base di informazioni aggiornate alla data della decisione.
Massime di principio
- Per valutare il rischio di danno grave nel Paese di rimpatrio, il giudice deve svolgere un accertamento officioso aggiornato e riferito alla zona concretamente rilevante, non limitandosi a formule generiche sulla situazione nazionale.
- Il richiamo indeterminato a «siti internazionali» o a informazioni reperite online non è sufficiente: la decisione deve identificare le fonti utilizzate e i contenuti rilevanti, così da permettere il controllo sulla loro attendibilità e pertinenza.
- Fonti online diverse da quelle istituzionali possono essere utilizzate, comprese quelle di organizzazioni non governative, purché le informazioni siano specifiche, pertinenti e verificabili.
- Il rigetto della domanda per rischi individuali può restare fermo se la vicenda allegata non è ricondotta alle forme di persecuzione o di danno grave previste e la motivazione del giudice di merito non viene efficacemente contestata; ciò non sostituisce però l’autonoma verifica della situazione generale del Paese ai fini dell’art. 14, lett. c).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 41 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 372 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 373 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 378 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 390 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 8 giu 2020Sentenza del 08/06/2020 n. 391 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →