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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34855/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguardava il classamento catastale di un impianto industriale destinato alla depurazione delle acque reflue provenienti dagli scarichi civili e industriali di un Comune e di altri Comuni consociati. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’illegittimità degli avvisi di accertamento catastale notificati alla società che deteneva l’impianto, ritenendo corretta la classificazione in categoria E/3 e non in D/7 o D/1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della normativa catastale (artt. 4 e 10 r.d.l. 652/1939, art. 8 d.P.R. 1142/1949, art. 1, comma 244, L. 190/2014, art. 5 d.l. 262/2006). Secondo la ricorrente, la CTR aveva errato nel fondare la decisione su una circolare ministeriale superata e nel valorizzare un criterio soggettivo e intenzionale, cioè la natura pubblica della società e l’assenza di fine di lucro, mentre il classamento avrebbe dovuto dipendere dalle caratteristiche oggettive e funzionali dell’immobile, che erano tipiche di un impianto industriale da ricondurre al gruppo D, in particolare D/7.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia delle Entrate. Ha ribadito l’orientamento già affermato in precedenti decisioni secondo cui gli impianti di depurazione e smaltimento delle acque reflue, anche se destinati a un servizio pubblico e gestiti da società a partecipazione pubblica, non possono essere classificati nel gruppo E, ma devono essere ricondotti al gruppo D, e nel caso di specie alla categoria D/7. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contro gli avvisi catastali. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento interpretativo solo in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ.

    è il vizio dedotto con il ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 4 e 10 r.d.l. 652/1939

    richiamati come norme di riferimento per la disciplina del classamento catastale.

  • art. 8 d.P.R. 1142/1949

    richiamato come norma di riferimento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    richiamato tra le norme catastali applicabili alla fattispecie.

  • art. 5 d.l. 262/2006

    richiamato tra le norme catastali applicabili alla fattispecie.

  • art. 2, comma 40, d.l. 262/2006, convertito in L. 286/2006

    nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale

    la disposizione evidenzia l’incompatibilità tra il gruppo E e immobili destinati a uso commerciale o industriale dotati di autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 9, comma 1, L. 36/1994

    richiamato nel ragionamento sulla tariffa del servizio idrico integrato come corrispettivo e sul suo carattere economico.

  • art. 141 d.lgs. 152/2006

    richiamato quale base normativa del servizio idrico integrato e della sua struttura economica.

  • art. 154, comma 1, d.lgs. 152/2006

    richiamato in relazione ai principi di corrispettività, efficienza, efficacia ed economicità del servizio idrico integrato.

  • art. 2050 c.c.

    richiamato per ribadire il requisito teleologico minimo dell’attività imprenditoriale, intesa in termini di economicità.

  • art. 384 c.p.c.

    consente alla Corte, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito dopo la cassazione.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale degli impianti destinati a servizi pubblici rilevano anzitutto le caratteristiche oggettive, tipologico-funzionali e la destinazione concreta dell’immobile, non la qualità soggettiva del gestore né la finalità pubblicistica dell’attività.
  • Gli immobili che ospitano processi industriali o comunque produttivi, e che non presentano le connotazioni di sostanziale incommerciabilità proprie del gruppo E, devono essere classificati nel gruppo D; per i depuratori il corretto inquadramento è D/7.
  • La partecipazione pubblica totale al capitale della società che gestisce il servizio e l’assenza di fine di lucro non bastano a sottrarre l’impianto al gruppo D se l’attività è organizzata secondo criteri di economicità e remunerazione dei costi attraverso tariffe.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale già consolidato e di una questione esclusivamente giuridica, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito senza rinvio.
  • Nel servizio idrico integrato la tariffa è letta come corrispettivo di una prestazione economicamente organizzata, coerente con la logica imprenditoriale dell’attività, e ciò è rilevante anche ai fini catastali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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