Cassazione Civile, Ordinanza n. 26216/2021 del 28/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di iscrizione ipotecaria e le cartelle sottostanti. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la decisione era stata riformata con accoglimento dell'appello incidentale dell'agente della riscossione e rigetto dell'appello principale della contribuente. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato la nullità/inesistenza delle notifiche delle cartelle per asserita mancata prova della notificazione e per motivazione apparente della sentenza di appello; dall'altro l'omessa pronuncia della CTR su ulteriori motivi di gravame e il difetto di motivazione, sostenendo che il giudice di merito non avesse esaminato tutte le eccezioni sollevate.
La decisione
La Corte ha preso atto che, nelle more, l'iscrizione ipotecaria era stata cancellata per provvedimento del Tribunale di Roma e ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere. Esaminando comunque i motivi di ricorso ai fini delle spese, ha ritenuto il primo inammissibile per difetto di specificità, osservando che la CTR aveva già affermato la regolarità della notifica e che la contribuente non aveva trascritto puntualmente il contenuto degli avvisi di ricevimento né superato la prova documentale prodotta dall'agente della riscossione; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la notifica della cartella può essere provata con copia della cartella e avviso di ricevimento, senza obbligo di deposito dell'originale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché la CTR aveva comunque esaminato i motivi ulteriori, reputandoli tardivi in quanto avrebbero dovuto essere proposti con tempestiva impugnazione delle cartelle. In dispositivo la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e, in considerazione della condotta processuale delle controparti, non ha disposto sulle spese; ha inoltre rigettato la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di prova documentale e notificazione, ma la Corte nega la fondatezza della censura per difetto di specificità e per la sufficienza della prova documentale prodotta dall'agente della riscossione.
Il disconoscimento della conformità della copia all'originale non preclude al giudice di accertarne la conformità con altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la Corte esclude l'omessa pronuncia e la motivazione apparente lamentate dalla ricorrente.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione, ma la CTR è ritenuta aver motivato, sia pure in modo omnicomprensivo, sui motivi di appello.
art. 111 Cost.
Invocato per denunciare difetto di motivazione; la Corte ritiene infondata la censura.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle notifiche e l'onere di produzione documentale, ma la censura è respinta.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la pretesa omessa pronuncia della CTR; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia comunque esaminato i motivi.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte esclude la violazione perché la CTR ha deciso sui motivi di appello.
Il disconoscimento della copia fotostatica non produce gli effetti propri del disconoscimento della scrittura privata e non impedisce l'utilizzo di altri mezzi di prova.
La consegna della cartella all'indirizzo del destinatario fa operare la presunzione di conoscenza, superabile solo con prova dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602 del 1973
La prova del perfezionamento della notificazione della cartella e della relativa data è assolta mediante l'avviso di ricevimento.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è rigettata a seguito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In caso di cessazione della materia del contendere in cassazione, la Corte può provvedere direttamente sulle spese dell'intero processo.
In combinato con l'art. 384 c.p.c., consente il regolamento delle spese in base alla soccombenza virtuale.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione della natura della decisione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Richiamato per l'addizionale contributo unificato, ma non applicato nella specie.
Massime di principio
- Quando nelle more del giudizio viene meno l'oggetto sostanziale della lite, la Corte dichiara cessata la materia del contendere; tuttavia può esaminare i motivi di ricorso ai soli fini del regolamento delle spese e delle ulteriori domande accessorie.
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla mancata prova della notifica di una cartella esattoriale è inammissibile se non è specifica e non confronta puntualmente la motivazione della sentenza impugnata con il contenuto dei documenti prodotti.
- In tema di notifica della cartella di pagamento, l'agente della riscossione può dimostrare il perfezionamento della notifica mediante la produzione della copia della cartella e dell'avviso di ricevimento, senza dover depositare l'originale o la copia integrale, salvo specifiche contestazioni utili e ritualmente sviluppate.
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata e non impedisce al giudice di accertare la conformità con ogni mezzo di prova, anche presuntivo.
- Le censure di omessa pronuncia non sono fondate quando il giudice di merito abbia comunque esaminato i motivi di gravame, anche in forma sintetica o omnicomprensiva, purché il contenuto decisorio sia ricostruibile.
- Le eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte contro l'atto presupposto non possono essere utilmente introdotte solo in impugnazione dell'atto consequenziale se la relativa impugnazione tempestiva non è stata proposta.
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