Cassazione Civile, Ordinanza n. 35392/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un atto di recupero emesso dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di una società, per avere questa utilizzato in compensazione orizzontale un credito IVA 2008 nell'anno d'imposta 2009 in misura eccedente il limite massimo allora previsto dall'art. 34 della l. n. 388 del 2000. Il credito compensato era pari a euro 782.190,87, mentre il limite annuale era pari a euro 516.456,90; l'Ufficio recuperò quindi la differenza di euro 265.733,97, applicando anche sanzioni e interessi. La società impugnò l'atto e ottenne inizialmente il rigetto in primo grado; in appello, la CTR dell'Umbria accolse il gravame, ritenendo incompatibile con la disciplina unionale il limite nazionale alla compensazione e disapplicando la norma interna per preteso contrasto con il principio di neutralità IVA. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 34 l. n. 388 del 2000, dell'art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997, dell'art. 8 l. n. 212 del 2000, dell'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, nonché della disciplina IVA unionale, sostenendo che il limite annuale di compensazione è legittimo e compatibile con la direttiva 2006/112/CE; la società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'art. 34 della l. n. 388 del 2000 introduceva, nel periodo rilevante, un limite invalicabile alla compensazione orizzontale dei crediti IVA con altri debiti tributari, giustificato dall'esigenza di non alterare eccessivamente le previsioni di gettito fiscale annuale. Ha inoltre ribadito che tale disciplina non contrasta con l'art. 183 della direttiva 2006/112/CE, purché l'ordinamento consenta il recupero integrale del credito entro un termine ragionevole, anche mediante riporto alle annualità successive, liquidazioni infrannuali e richiesta di rimborso nei casi previsti. La violazione del limite non rende illegittima la pretesa fiscale, ma integra una condotta sanzionabile come mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. Tuttavia, ai soli fini sanzionatori, la Corte ha precisato che nei processi ancora pendenti occorre applicare il regime più favorevole derivante dall'innalzamento del tetto di compensabilità introdotto da normativa successiva, in applicazione del favor rei. La sentenza della CTR è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 34 l. 23 dicembre 2000, n. 388
limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ... fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare
ha introdotto un limite annuale invalicabile alla compensazione orizzontale dei crediti IVA e degli altri crediti d'imposta/contributivi, per esigenze di equilibrio del gettito fiscale.
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
versamenti unitari ... con eventuale compensazione dei crediti
disciplina la compensazione dei crediti in sede di versamenti unitari, nei limiti fissati dalla normativa speciale.
art. 8 d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542
consente il riporto dell'eccedenza a periodi successivi nel meccanismo di compensazione del credito IVA.
art. 30 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato come base per la richiesta di rimborso del maggior credito, al ricorrere dei presupposti.
art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale disciplina del rimborso del credito IVA.
art. 13 d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 471
sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato
il superamento del limite di compensazione equivale a mancato versamento del tributo e comporta la sanzione per omesso/ritardato pagamento.
art. 3 d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 472
nei processi ancora pendenti impone l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto (favor rei).
art. 183, § 1, direttiva 2006/112/CE
non osta a una normativa nazionale che limiti la compensazione di debiti tributari con crediti IVA entro un importo massimo annuale, se è comunque garantito il recupero del credito entro un termine ragionevole.
Direttiva 77/388/CEE
richiamata dalla ricorrente nel motivo di ricorso quale parametro unionale della disciplina IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 8 l. 27 luglio 2000, n. 212
richiamata nel motivo di ricorso tra le disposizioni asseritamente violate.
Massime di principio
- In tema di IVA, il limite annuale alla compensazione orizzontale dei crediti d'imposta previsto dalla legge nazionale è legittimo quando risponde a esigenze di tutela dell'equilibrio di bilancio e non impedisce al contribuente di recuperare integralmente il credito entro un termine ragionevole.
- La violazione del limite legale di compensazione non integra una mera irregolarità formale, ma equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze prescritte, con conseguente applicazione della sanzione prevista per l'omesso pagamento.
- Ai fini sanzionatori, se sopravviene una normativa che innalza il tetto di compensabilità, nei processi ancora pendenti deve applicarsi il regime più favorevole al contribuente secondo il principio del favor rei.
- Il giudice nazionale non può disapplicare il limite interno alla compensazione IVA per un generico contrasto con il principio di neutralità, quando l'ordinamento consenta strumenti idonei a recuperare il credito, quali riporto alle annualità successive, liquidazioni infrannuali e rimborso nei casi previsti.
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