Cassazione Civile, Ordinanza n. 34065/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da recuperi fiscali operati dall'Amministrazione finanziaria su somme corrisposte da una società a due soggetti fisici e fatturate come provvigioni per attività di vendita. Il giudice tributario di appello ha invece riqualificato tali importi come compensi per attività di direzione/amministratore, ritenendo che, data la dimensione dell'impresa e il ruolo dei percettori come vertici aziendali, fosse inverosimile lo svolgimento di vendita a domicilio; ha tuttavia escluso le sanzioni per incertezza normativa oggettiva. I contribuenti hanno proposto sette motivi di ricorso: nullità per omessa pronuncia sulla natura provvigionale; omesso esame di documenti e di un parere pro veritate; contraddittorietà della motivazione; motivazione apparente sull'esclusione della vendita a domicilio; violazione delle norme sulle provvigioni e sulla disciplina del mandato/agenzia; violazione delle norme sulla vendita a domicilio e sulla ritenuta fiscale, per la qualificazione degli importi come provvigioni. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla parte della decisione che aveva escluso le sanzioni per incertezza normativa oggettiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al rapporto processuale relativo a uno dei soggetti fisici che aveva presentato domanda di definizione agevolata. Per i residui rapporti processuali ha rigettato il ricorso principale dei contribuenti, ritenendo infondati i motivi di nullità/motivazione e inammissibili i motivi di violazione di legge perché diretti a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la natura dei compensi. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata sul punto delle sanzioni e decidendo nel merito con rigetto dell'originario ricorso anche su tale profilo. Le spese di merito sono state integralmente compensate; i ricorrenti soccombenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 118
domanda di definizione agevolata della controversia
la presentazione della domanda determina l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto controverso interessato dalla definizione agevolata
art. 6, tredicesimo comma, d.l. n. 119 del 2018
le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
nel caso di estinzione per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per censurare nullità della sentenza per omessa pronuncia, motivazione apparente e contrasto irriducibile; la Corte ritiene infondate tali censure nel caso concreto
artt. 49, 50 e 55, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917
invocati dai ricorrenti per sostenere la natura provvigionale delle somme; la Corte non accoglie la censura perché fondata su un diverso accertamento di fatto non consentito in cassazione
invocati dai ricorrenti per ricondurre le somme a provvigioni; la Corte esclude l'ammissibilità della censura in quanto presuppone un fatto diverso da quello accertato dal giudice di merito
art. 25-bis, d.P.R. 29 settembre 1971, n. 600
invocato dai ricorrenti in relazione alle provvigioni per vendita a domicilio; la censura è dichiarata inammissibile perché mira a rivalutare il fatto
art. 3, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1971, n. 600
richiamato dai ricorrenti nel tentativo di qualificare gli importi come provvigioni soggette a ritenuta; la Corte non esamina nel merito per difetto del presupposto fattuale allegato
art. 1, primo comma, lett. b), d.P.R. 17 agosto 2005, n. 173
richiamato dai ricorrenti per sostenere la vendita a domicilio; la Corte ritiene la doglianza inammissibile
art. 8, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dall'Agenzia nel ricorso incidentale; la Corte accoglie la tesi erariale in tema di sanzioni
art. 6, secondo comma, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato per affermare che l'esimente opera solo in presenza di oggettiva incertezza normativa inevitabile e non di mera difficoltà interpretativa
art. 10, terzo comma, L. 27 luglio 2000, n. 212
la Corte afferma che l'incertezza normativa oggettiva richiede impossibilità o estrema difficoltà di individuare il precetto applicabile, non la sola complessità del caso o del fatto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge presuppone l'accettazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; quando la doglianza mira in realtà a contestare quel fatto, la censura è inammissibile.
- La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni della qualificazione operata, la censura non coglie nel segno.
- L'omesso esame di documenti o pareri di parte non sussiste quando il giudice di merito li abbia considerati, pur reputandoli non decisivi o inidonei a sovvertire l'accertamento effettuato.
- In materia di sanzioni tributarie, l'incertezza normativa oggettiva esimente richiede una situazione di obiettiva e inevitabile impossibilità di individuare la norma applicabile, accertabile dal giudice, e non basta la mera difficoltà di ricostruzione del fatto o di interpretazione del dato normativo.
- L'onere di allegare e dimostrare l'incertezza normativa oggettiva grava sul contribuente che invochi l'esimente.
- La qualificazione di somme corrisposte in ambito societario-fiscale deve fondarsi sulla sostanza dell'attività svolta e non sull'etichetta formale attribuita dalle parti o dalla documentazione contabile.
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