Cassazione Civile, Ordinanza n. 15716/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da una serie di avvisi di accertamento per imposta unica sul gioco/scommesse relativi agli anni 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015, emessi nei confronti di un operatore estero e di diversi gestori di centri di trasmissione dati. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto solo in parte gli appelli riuniti: aveva ritenuto infondate le doglianze sull’esimente dell’obiettiva incertezza normativa e aveva confermato, per alcune posizioni, la non applicazione delle sanzioni; per altre, invece, aveva accolto il motivo relativo all’inapplicabilità, per l’anno 2015, della nuova modalità di calcolo dell’imponibile forfettario introdotta dalla normativa del 2014 e modificata nel 2015. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, sostenendo che la motivazione avrebbe dovuto condurre all’accoglimento dell’appello incidentale sull’anno 2012 e sulla questione sanzioni, mentre il dispositivo si limitava a un generico rigetto nel resto; (2) violazione dell’art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014, come modificato dall’art. 1, comma 926, lett. d), l. 208/2015, deducendo che la nuova disciplina sull’imponibile forfettario dovesse applicarsi già dal 1 gennaio 2015 e non dal 1 gennaio 2016, sicché sarebbe stato errato escluderla per il periodo d’imposta 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non coglieva la ratio decidendi: non vi era un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo, essendo il dispositivo coerente con la decisione di rigetto dei restanti appelli, compreso quello incidentale dell’Ufficio, e semmai la criticità riguardava un’eventuale incoerenza interna della motivazione, non deducibile come nullità da contrasto motivazione-dispositivo. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta l’interpretazione della Corte territoriale: l’art. 1, comma 926, l. 208/2015 ha prorogato al 1 gennaio 2016 l’operatività della nuova disciplina del comma 644, lett. g), l. 190/2014, che quindi non si applicava al periodo d’imposta 2015. La Corte ha richiamato il carattere di proroga della modifica normativa e ha escluso che la limitazione del differimento valesse solo per alcuni soggetti. In conclusione, il ricorso dell’Agenzia è stato respinto nel suo complesso, con conferma della sentenza impugnata nei punti non travolti dall’accoglimento parziale già disposto dal giudice d’appello.
Norme richiamate
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria e della sua eventuale nullità per difetto di motivazione o contrasto col dispositivo
richiamato ai fini della disciplina della motivazione della decisione tributaria
la nullità per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo richiede che sia impossibile individuare la statuizione del giudice
norma evocata in relazione ai requisiti formali della sentenza e alla sua motivazione
richiamato in tema di motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato come vizio denunciato per nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come vizio denunciato per violazione di legge
art. 1, comma 643, l. 190/2014
disciplina la regolarizzazione fiscale dei soggetti che offrivano scommesse in Italia senza collegamento al totalizzatore nazionale; la Corte lo considera oggetto di proroga dei termini operata nel 2015
art. 1, comma 644, lett. g), l. 190/2014
prevede il criterio di determinazione dell’imponibile forfettario e, per i periodi d’imposta decorrenti dal 1 gennaio 2015, l’inapplicabilità dell’art. 24, comma 10, d.l. 98/2011; la Corte ritiene che la proroga del 2015 sposti l’operatività al 1 gennaio 2016
art. 24, comma 10, d.l. 98/2011
norma previgente sul calcolo dell’imposta, tornata applicabile per il periodo d’imposta 2015 secondo la decisione della Corte territoriale confermata in cassazione
art. 1, comma 926, lett. d), l. 208/2015
ha prorogato i termini della procedura di regolarizzazione e differito al 1 gennaio 2016 l’applicazione della nuova disciplina dell’imponibile forfettario
art. 4, comma 4-bis, l. 401/1989
richiamato come disposizione penale applicabile ai soggetti non regolarizzati o decaduti dalla regolarizzazione
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. 504/1998
richiamato per il criterio di aliquota massima dell’imposta unica
art. 1, comma 926, l. 208/2015
la Corte lo interpreta come proroga della disciplina originaria, applicabile indistintamente a tutti i soggetti non regolarizzati
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità della sentenza solo se è insanabile e impedisce di individuare con certezza la statuizione finale; se il dispositivo consente di ricostruire la decisione complessiva, l’eventuale incoerenza interna della motivazione non basta a fondare la nullità.
- La deduzione di un vizio di nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo non può essere usata per censurare una mera lacuna o incoerenza argomentativa della motivazione quando il dispositivo sia coerente con l’esito della lite.
- Quando una norma proroga termini e differisce la decorrenza di una disciplina fiscale, la nuova disciplina si applica dalla nuova data a tutti i soggetti compresi nel suo ambito oggettivo, salvo diversa previsione espressa.
- Se il legislatore sposta in avanti la data di decorrenza di un criterio di calcolo dell’imposta, per il periodo anteriore continua a valere la disciplina previgente.
- L’interpretazione di una disposizione fiscale va condotta valorizzando il tenore letterale e la funzione sistematica della modifica normativa, distinguendo tra regolarizzazione originaria e successiva proroga dei termini.
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