Cassazione Civile, Ordinanza n. 24887/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva ottenuto dal giudice del lavoro un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 29.101,00, oltre accessori, a titolo di compensi relativi al 2016, nei confronti di un'Opera Pia. L'ente aveva proposto opposizione deducendo, tra l'altro, l'insussistenza del credito e la nullità degli accordi integrativi e degli atti presupposti per violazione degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva accolto il gravame dell'ente, revocato il decreto ingiuntivo e compensato le spese dei due gradi. La Corte territoriale aveva ritenuto applicabile al rapporto il CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, richiamato nel contratto individuale, e aveva considerato nulle le pattuizioni integrative perché non sottoposte al controllo preventivo di compatibilità finanziaria da parte dell'organo di revisione previsto dalla disciplina collettiva e dallo statuto dell'ente. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. I primi tre denunciavano l'erronea qualificazione dell'IPAB come ente pubblico e l'illegittima applicazione della disciplina del pubblico impiego contrattualizzato, richiamando il d.P.C.M. 16 febbraio 1990, la normativa regionale siciliana, una deliberazione della Giunta regionale e l'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il quarto motivo contestava l'applicazione degli artt. 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 e la nullità degli accordi integrativi, sostenendo anche che il controllo contabile sarebbe stato comunque svolto dal ragioniere dell'ente quale organo analogo. Il quinto motivo sosteneva che, anche in caso di invalidità della contrattazione integrativa, i compensi fossero dovuti per effetto dell'art. 2126 c.c., in ragione dell'attività lavorativa effettivamente prestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi effettiva della sentenza d'appello: questa non dipendeva principalmente dalla qualificazione astratta dell'IPAB, ma dall'applicazione concreta al rapporto del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, espressamente richiamato nel contratto individuale, e dall'inclusione nel contratto collettivo delle IPAB con prevalente attività assistenziale. Le censure, inoltre, tendevano a ottenere una nuova valutazione del quadro fattuale e documentale, non consentita in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte inammissibile, perché reiterava la contestazione dell'estraneità dell'ente al pubblico impiego contrattualizzato, e in parte infondato. La Corte ha confermato che il controllo preventivo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa e la relativa certificazione devono essere svolti dall'organo di revisione o dall'organo analogo previsto dall'ordinamento prima della stipulazione dell'accordo. Poiché lo statuto prevedeva un collegio dei revisori, il visto del ragioniere non era sufficiente a sostituire tale controllo. L'invalidità degli accordi derivava già dall'omessa attivazione del controllo preventivo, senza necessità di dimostrare in concreto il superamento dei vincoli di bilancio. Il quinto motivo è stato rigettato perché l'art. 2126 c.c. tutela il lavoratore per il periodo di esecuzione di un rapporto invalido, ma non può costituire una fonte sostitutiva per attribuire emolumenti accessori privi di valida base legale o collettiva. Nel pubblico impiego contrattualizzato non possono essere riconosciuti trattamenti economici migliorativi non previsti dalla legge o dal CCNL, neppure quando la prestazione sia stata effettivamente resa. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché l'ente intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001
La contrattazione integrativa nel pubblico impiego contrattualizzato deve svolgersi entro i vincoli e i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla legge.
art. 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001
La disciplina è stata richiamata quale fondamento del controllo di compatibilità economico-finanziaria della contrattazione integrativa; l'omesso controllo preventivo previsto dalla disciplina applicabile concorre a determinare l'invalidità dell'accordo integrativo.
Le clausole dei contratti collettivi integrativi che attribuiscono trattamenti economici migliori di quelli previsti dal contratto collettivo nazionale sono nulle quando contrastano con i vincoli legali e collettivi.
La norma tutela il lavoratore per l'attività svolta nell'esecuzione di un rapporto invalido, ma non può essere utilizzata per fondare emolumenti accessori privi di una valida fonte attributiva nel pubblico impiego contrattualizzato.
art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001
È stato invocato per contestare l'inclusione dell'ente nell'ambito delle amministrazioni pubbliche soggette alla disciplina del pubblico impiego contrattualizzato; la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla decisione del giudice di merito.
Richiamato quale parametro processuale delle denunce di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamati dalla Corte per rilevare che il ricorrente non aveva specificamente denunciato la violazione dei criteri ermeneutici nella valutazione compiuta dal giudice d'appello.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali 1998/2001
Il contratto collettivo, richiamato nel contratto individuale, è stato considerato applicabile al rapporto e comprensivo delle IPAB che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni.
CCNL 1° aprile 1999
Prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa decentrata e la relativa certificazione degli oneri siano effettuati dal collegio dei revisori o dall'organo analogo.
CCNL 22 gennaio 2004
Ha sostituito l'art. 5, comma 3, del CCNL 1° aprile 1999, confermando il controllo dell'organo di revisione sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa.
d.P.C.M. 16 febbraio 1990
Richiamato nel giudizio sulla natura pubblica o privata delle IPAB e sui criteri per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; le relative censure non hanno colpito specificamente la ratio decisiva della sentenza.
Invocata dal ricorrente per contestare la qualificazione delle IPAB come enti strumentali degli enti locali.
Richiamato dalla Corte d'appello nel quadro normativo considerato ai fini della valutazione della natura dell'ente e del controllo pubblico.
r.d. n. 99 del 1891
Richiamato dal ricorrente per sostenere la perdurante applicabilità della disciplina contabile dell'ente; la prospettazione non è stata accolta.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando il contratto individuale richiama espressamente un determinato CCNL e il rapporto rientra nell'ambito oggettivo di applicazione di quel contratto collettivo, la contestazione deve confrontarsi specificamente con tale presupposto; una critica generica alla natura pubblica o privata dell'ente non è pertinente se non incide sulla ratio decidendi fondata sull'applicazione concreta del CCNL.
- La contrattazione integrativa decentrata deve essere preceduta dal controllo sulla compatibilità dei costi e dalla relativa certificazione da parte dell'organo di revisione o dell'organo analogo previsto dall'ordinamento dell'ente, quando tale controllo è imposto dalla disciplina collettiva applicabile.
- Se lo statuto dell'ente prevede un collegio dei revisori, il controllo contabile svolto dal ragioniere dell'ente non può sostituire il controllo preventivo demandato al collegio, salvo che la disciplina applicabile attribuisca espressamente al ragioniere la funzione di organo analogo.
- L'omessa attivazione del controllo preventivo di compatibilità finanziaria imposto dalla disciplina applicabile costituisce autonoma ragione di invalidità dell'accordo integrativo, senza che sia necessario dimostrare in concreto il superamento dei vincoli di bilancio.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il trattamento economico non può essere attribuito mediante fonti individuali o contratti integrativi in deroga alla legge e alla contrattazione collettiva nazionale; gli atti attributivi di emolumenti non conformi sono nulli.
- L'art. 2126 c.c. non può essere invocato per trasformare l'effettiva prestazione lavorativa in fonte di emolumenti accessori privi di valida base legale o collettiva. La norma opera per la tutela dell'attività svolta nell'esecuzione di un rapporto invalido, ma non consolida trattamenti economici contrari alla disciplina imperativa del pubblico impiego.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24864/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24866/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24868/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24869/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24875/2026 del 31/08/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 31 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24880/2026 del 31/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →