Cassazione Civile, Ordinanza n. 24880/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il ricorrente, già dipendente dell’ente dal 2003 al 2016, dapprima con reiterati contratti a termine e poi, dal 2008, a tempo indeterminato in forza di una stabilizzazione accertata giudizialmente, chiedeva l’ammissione allo stato passivo di un credito di euro 33.291,51 asseritamente derivante dalla sentenza che aveva riconosciuto la stabilizzazione e condannato l’ente all’assunzione in organico e alla corresponsione del trattamento retributivo dovuto. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione allo stato passivo per mancata prova dell’ammontare del credito, rilevando che la sentenza invocata conteneva una condanna generica, senza determinazione della somma dovuta né indicazione dei parametri necessari al calcolo, e che il lavoratore non aveva allegato e provato gli elementi utili alla quantificazione, quali l’inquadramento secondo la contrattazione collettiva e gli importi eventualmente già percepiti. Con unico articolato motivo, il ricorrente denunciava errore di fatto e violazione degli artt. 207, commi 1 e 4, della legge fallimentare, 1175, 1375 e 2697 c.c., nonché degli artt. 24 e 113 Cost., sostenendo che il credito risultava provato in atti perché riconosciuto dalla controparte per mancata contestazione. Il motivo investiva anche l’interpretazione della sentenza del Tribunale di Rimini quale giudicato esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sotto un duplice profilo. In primo luogo, il ricorso non era autosufficiente quanto alla censura relativa all’interpretazione del giudicato esterno: il ricorrente non aveva riportato nel ricorso il testo della sentenza asseritamente male interpretata, congiuntamente a motivazione e dispositivo, impedendo alla Corte il controllo diretto del contenuto del giudicato. In secondo luogo, l’avviso ai creditori previsto dall’art. 207 della legge fallimentare nell’amministrazione straordinaria costituisce un atto dovuto del commissario, diretto a informare i soggetti risultanti creditori dalle scritture contabili della pendenza della procedura e a consentire loro di far valere i propri diritti; esso non implica né un giudizio preventivo sull’ammissione al passivo né il riconoscimento del credito per mancata contestazione. Non vi è stata pronuncia sulle spese, in assenza di costituzione della parte intimata. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa
Norma invocata dal ricorrente, ma la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
Norma invocata dal ricorrente, senza esame nel merito a causa dell’inammissibilità.
art. 207, commi 1 e 4, legge fallimentare
avviso ai creditori per la verifica
L’avviso del commissario nell’amministrazione straordinaria è un atto dovuto e costituisce una mera provocatio ad agendum; non esprime un giudizio preventivo sull’ammissione al passivo e non comporta ricognizione del credito.
Norma invocata dal ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione della Corte.
Norma invocata dal ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione della Corte.
Norma invocata dal ricorrente; la decisione conferma, ai fini dell’ammissione al passivo, la necessità della prova degli elementi utili alla quantificazione del credito.
art. 24 Cost.
Norma costituzionale invocata dal ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione della Corte.
art. 113 Cost.
Norma costituzionale invocata dal ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto
La dichiarazione di inammissibilità comporta l’attestazione della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando è denunciata in cassazione l’erronea interpretazione di un giudicato esterno, il ricorso deve riportare, in applicazione del principio di autosufficienza, il testo del provvedimento invocato, con il richiamo congiunto alla motivazione e al dispositivo, così da consentire la piena comprensione del comando giudiziale e il controllo diretto della Corte.
- Nell’amministrazione straordinaria, l’avviso ai creditori previsto dall’art. 207 della legge fallimentare è un atto dovuto del commissario, diretto a informare i soggetti risultanti creditori dalle scritture contabili della pendenza della procedura e a consentire loro di far valere i propri diritti in concorso.
- L’avviso ai creditori previsto dall’art. 207 della legge fallimentare non costituisce riconoscimento del credito, non esprime un giudizio preventivo sull’ammissione al passivo e non determina la prova del credito per mancata contestazione.
- Chi chiede l’ammissione di un credito al passivo deve allegare e provare gli elementi necessari alla sua quantificazione quando il titolo giudiziale invocato contiene una condanna generica e non determina né la somma dovuta né i parametri per il calcolo.
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