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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24866/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un'azienda ospedaliera, impiegato come infermiere su turni di durata superiore a sei ore, aveva agito per ottenere, a titolo risarcitorio, buoni pasto o il relativo controvalore per 1.527 giornate lavorate dal maggio 2014 al novembre 2022 senza fruire del servizio mensa. L'azienda aveva negato il beneficio richiamando un provvedimento del direttore generale che lo riconosceva soltanto per prestazioni protratte per otto ore. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato il gravame dell'azienda. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: il primo riguardava l'idoneità interruttiva della prescrizione di una missiva, ritenuta dall'azienda generica e priva della quantificazione dei buoni pasto e dell'importo; il secondo e il terzo contestavano l'interpretazione della contrattazione collettiva applicabile, sostenendo che il diritto al servizio mensa o al trattamento sostitutivo non spettasse ai lavoratori turnisti, in particolare a quelli notturni, e che la fruizione della mensa fosse rimessa all'autonomia datoriale; il quarto deduceva l'erroneità del mancato scomputo della retribuzione relativa alle pause lavorative, assumendo una sovrapposizione tra tali pause e il tempo destinato alla consumazione del pasto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa alla dedotta indeterminatezza dell'oggetto della richiesta, perché l'azienda non aveva indicato dove e come tale questione fosse stata proposta nei precedenti gradi; nella parte relativa alla mancata quantificazione del credito, la censura è stata ritenuta infondata. Ai fini dell'interruzione della prescrizione non è necessaria la quantificazione della somma richiesta quando l'atto individui il titolo della pretesa e contenga gli elementi per il calcolo, specie se tali elementi sono nella disponibilità del debitore. Sono stati rigettati anche il secondo e il terzo motivo: il diritto al servizio mensa o alla modalità sostitutiva spetta, secondo la contrattazione collettiva del comparto sanitario, al lavoratore che presti almeno sei ore continuative e abbia diritto a un intervallo non lavorato, anche se turnista o assegnato a turno notturno. Le disposizioni collettive successive, pur escludendo per i turnisti la pausa di trenta minuti e mantenendo una pausa più breve, non hanno escluso il diritto alla mensa o al buono sostitutivo. L'azienda deve organizzare turni e orari in modo da consentire la fruizione delle pause senza compromettere la continuità assistenziale. È stata esclusa anche la dedotta compensazione tra il buono pasto e la retribuzione delle pause brevi, perché si tratta di voci aventi natura e funzione diverse. L'azienda è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre accessori e spese generali, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1219 c.c.

    La costituzione in mora richiede una richiesta o intimazione di adempimento idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.

  • art. 2943 c.c.

    L'atto scritto interrompe la prescrizione quando contiene l'esplicitazione della pretesa e la richiesta di adempimento; non è necessaria la quantificazione del credito se il titolo e gli elementi per il calcolo sono individuati.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    È richiamato in relazione alla prescrizione quinquennale dei crediti periodici di lavoro.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale posta a fondamento delle denunce di violazione o falsa applicazione di legge e di contratto collettivo.

  • art. 8 d.lgs. n. 66/2003

    Per una prestazione giornaliera superiore a sei ore riconosce il diritto a una pausa, presupposto del diritto alla fruizione del servizio mensa o della relativa modalità sostitutiva.

  • art. 29 CCNI Comparto Sanità del 20 settembre 2001

    È interpretato nel senso che il diritto alla mensa o al trattamento sostitutivo è collegato all'effettuazione di un intervallo non lavorato nell'ambito di una prestazione giornaliera di almeno sei ore.

  • art. 4 CCNL Comparto Sanità del 31 luglio 2009

    Integra la disciplina del diritto alla fruizione della mensa o delle modalità sostitutive per il personale del comparto sanitario.

  • art. 27, comma 4, CCNL Comparto Sanità 2016-2018 del 21 maggio 2018

    L'esclusione dei lavoratori turnisti dalla pausa di trenta minuti non elimina il loro diritto alla mensa o al trattamento sostitutivo, che dipende dall'orario di lavoro superiore a sei ore e dal diritto a un intervallo.

  • art. 43, comma 4, CCNL Comparto Sanità 2019-2021 del 2 novembre 2022

    È interpretato in continuità con la disciplina precedente: la diversa durata della pausa dei turnisti non esclude il diritto al servizio mensa o alla modalità sostitutiva.

  • art. 1218 c.c.

    È richiamato in relazione alla responsabilità dell'azienda per il mancato riconoscimento del beneficio contrattualmente spettante.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Sono richiamati quali criteri di interpretazione delle disposizioni della contrattazione collettiva.

  • art. 1223 c.c.

    È richiamato con riguardo alla dedotta detrazione di una voce retributiva dal controvalore del beneficio sostitutivo.

  • art. 1226 c.c.

    È richiamato in relazione alla liquidazione del danno.

  • art. 22, comma 36, legge n. 724/1994

    È richiamato per la disciplina degli accessori sui crediti di lavoro; la Corte conferma che il riferimento agli accessori dovuti non comportava il cumulo vietato tra rivalutazione e interessi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il richiamo alla motivazione semplificata mediante riferimento all'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione, l'atto scritto deve indicare il soggetto obbligato, esplicitare la pretesa e contenere una richiesta di adempimento idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del titolare di far valere il diritto; non occorrono formule solenni né la quantificazione della somma, quando siano indicati il titolo e gli elementi necessari al calcolo, soprattutto se questi sono nella disponibilità del debitore.
  • Nel comparto sanitario, il diritto al servizio mensa o al trattamento sostitutivo spetta al lavoratore che presti almeno sei ore continuative e abbia diritto a un intervallo non lavorato; il diritto non dipende dalla durata concreta della pausa né dalla collocazione dell'orario nella giornata.
  • La disciplina collettiva che riconosce ai lavoratori turnisti una pausa più breve rispetto a quella ordinaria non esclude il diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo, poiché la pausa e il beneficio mensa hanno presupposti funzionali distinti.
  • Il diritto al servizio mensa o alla modalità sostitutiva si applica anche ai lavoratori turnisti e notturni. L'organizzazione datoriale deve consentire la fruizione delle pause senza compromettere la continuità del servizio, mediante un'adeguata programmazione di turni e orari.
  • Il diritto al buono pasto o all'indennità sostitutiva non implica il diritto all'istituzione della mensa, quando questa non sia stata istituita; presuppone invece che il datore abbia previsto il servizio mensa, con le relative modalità sostitutive.
  • La retribuzione delle pause brevi destinate al recupero delle energie lavorative non è compensabile con l'indennità sostitutiva della mensa, perché le due voci hanno natura e funzione disomogenee: la prima remunera una pausa intralavorativa, la seconda sostituisce il servizio mensa o il beneficio assistenziale collegato alla pausa-pasto.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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