Cassazione Civile, Ordinanza n. 24864/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Ministero)
La controversia
La docente aveva agito per ottenere l’assegnazione della Carta del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, per un valore annuo di 500 euro. Il Tribunale aveva accolto la domanda soltanto per l’anno scolastico 2020/21, ritenendo operante una clausola di decadenza desunta dall’art. 6, comma 6, del DPCM 28 novembre 2016, secondo cui le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico sono rese disponibili nella Carta dell’anno successivo. La Corte d’appello aveva invece accolto integralmente la domanda, interpretando la disposizione nel senso che essa consentisse il riporto delle somme all’anno successivo e si applicasse al caso di rilascio della Carta. La Corte territoriale aveva compensato le spese di entrambi i gradi, ritenendo, quanto al primo grado, che la disposizione sulle spese fosse stata dichiarata costituzionalmente illegittima e che, al momento della proposizione della domanda, il diritto non fosse pacifico nell’ordinamento interno; quanto all’appello, che la questione fosse stata risolta soltanto da una successiva pronuncia della Corte di cassazione. La docente ha proposto ricorso per cassazione limitatamente alla regolazione delle spese, denunciando, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Ha sostenuto che, a fronte dell’integrale accoglimento della domanda e dell’appello, le spese avrebbero dovuto essere poste a carico della parte soccombente e che non ricorressero i presupposti per la compensazione, anche perché prima della proposizione del ricorso erano già intervenute pronunce sovranazionali e amministrative favorevoli alla tesi accolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che, a prova della notificazione del ricorso, era stata prodotta soltanto la relata di notifica telematica in formato cartaceo. Secondo la Corte, per provare il perfezionamento della notificazione telematica è necessaria la produzione, in formato digitale oppure in formato analogico con attestazione di conformità del difensore, del messaggio PEC, dei relativi allegati — ricorso e procura — e delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato .eml o .msg. L’omessa produzione delle ricevute determina l’inesistenza della notificazione e impedisce di disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. La produzione può essere effettuata, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione o fino all’adunanza camerale, ma nel caso concreto tale prova non risultava acquisita. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché il Ministero è rimasto intimato. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
Prevede la Carta del docente, riconosciuta nella fattispecie per un importo annuo di 500 euro.
art. 6, comma 6, DPCM 28 novembre 2016
Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate
La Corte d’appello aveva interpretato la disposizione come consentiva il riporto delle somme all’anno successivo e non come clausola di decadenza.
È invocato dalla ricorrente in relazione alla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
È invocato dalla ricorrente per contestare la compensazione delle spese; la Corte di cassazione non esamina il merito della censura perché dichiara il ricorso inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale della denuncia di violazione o falsa applicazione di legge formulata dalla ricorrente.
La Corte esclude la possibilità di rinnovare la notificazione quando la notificazione telematica sia inesistente per mancata prova del suo perfezionamento.
Consente la produzione della documentazione relativa alla notificazione fino all’udienza di discussione o all’adunanza camerale nei limiti indicati dalla Corte.
Individua l’udienza di discussione fino alla quale può essere prodotta la documentazione della notificazione.
Individua l’adunanza camerale fino alla quale può essere prodotta la documentazione della notificazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di inammissibilità, nei presupposti previsti dalla legge.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Impone al giudice di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità, se dovuto.
art. 13, comma 2, D.L. n. 132/2014
È richiamato dalla Corte d’appello quale disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima ai fini della compensazione delle spese del primo grado.
Massime di principio
- Ai fini della prova del perfezionamento di una notificazione telematica nel giudizio di cassazione, non è sufficiente produrre la sola relata di notifica in formato cartaceo: occorre produrre il messaggio PEC, i suoi allegati e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna in formato digitale .eml o .msg, oppure in formato analogico con attestazione di conformità del difensore.
- La mancata produzione delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna comporta l’inesistenza della notificazione telematica e impedisce la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
- La documentazione relativa alla notificazione può essere prodotta, nei limiti dell’art. 372 c.p.c., fino all’udienza di discussione o fino all’adunanza camerale; se tale documentazione non viene prodotta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- Quando il resistente rimane intimato nel giudizio di cassazione, non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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