Cassazione Civile, Ordinanza n. 24868/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente, dipendente di Roma Capitale e responsabile del Servizio Contenzioso Tributario, aveva impugnato cinque sanzioni disciplinari: due rimproveri verbali, un rimprovero scritto e due sospensioni dal servizio e dalla retribuzione, irrogate tra novembre 2020 e ottobre 2021. Gli addebiti riguardavano, in particolare, comunicazioni dal tono polemico o denigratorio verso il superiore gerarchico, il coinvolgimento di altri dipendenti e organi dell’amministrazione in iniziative di dissenso, l’omessa organizzazione e vigilanza su una notificazione processuale e una segnalazione ritenuta pretestuosa e lesiva dell’immagine del superiore. Il Tribunale di Roma aveva rigettato il ricorso e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo legittime le sanzioni. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi. I primi motivi hanno denunciato vizi di motivazione, violazione delle norme processuali sull’onere e sulla valutazione delle prove, violazione del CCNL degli enti locali e del codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, nonché lesione del diritto di critica. Il ricorrente ha sostenuto che non fossero stati considerati il comportamento provocatorio e vessatorio del superiore, la correttezza delle proprie segnalazioni, la natura doverosa delle critiche e l’autonomia del collaboratore incaricato della notificazione. Ha inoltre dedotto l’erronea applicazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che fosse stato posto a suo carico l’onere di provare l’assenza di intenti lesivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo, relativo alla prima sanzione, censurava al più un vizio motivazionale e non una violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.; tale vizio non era stato dedotto nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché, sotto la veste della violazione di legge, miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e delle testimonianze, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha precisato che la violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’erronea ricostruzione della fattispecie concreta attiene alla valutazione di merito. Quanto al quinto motivo, è stata inoltre rilevata la violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. per l’insufficiente riproduzione del contenuto delle prove richiamate e la mancata decisività della censura, poiché la decisione si fondava anche sull’omessa calendarizzazione delle attività. L’ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché riferito in parte alla sentenza di primo grado e, per il resto, non si confrontava con l’accertamento della Corte d’appello circa l’intento lesivo dell’immagine e della reputazione del superiore. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori e spese forfettarie, nonché l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge ricorre quando il giudice abbia erroneamente interpretato o applicato la fattispecie normativa astratta; non consente di contestare la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
I vizi processuali e motivazionali devono essere dedotti secondo la specifica ipotesi normativa pertinente; una doglianza che riguarda in realtà la valutazione del fatto non può essere veicolata come violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L’omessa valutazione di fatti decisivi costituisce, nei limiti previsti dalla norma, vizio motivazionale distinto dalla violazione di legge.
Il ricorso per cassazione deve indicare e riprodurre in modo sufficientemente specifico il contenuto degli atti e delle prove sui quali si fonda la censura.
La norma non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione delle risultanze istruttorie; la censura è ammissibile quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non dedotte o abbia violato il principio di disponibilità della prova, non per contestare il peso attribuito alle prove.
La doglianza relativa alla valutazione delle prove non può essere trasformata in una censura di violazione di legge per ottenere un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
La violazione dell’onere della prova è censurabile in cassazione soltanto se il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella cui compete secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non riguarda la valutazione delle prove già acquisite.
La motivazione è sufficiente quando la decisione consente di comprendere le ragioni della statuizione; il mancato esame di una prospettazione difensiva non integra automaticamente mancanza assoluta di motivazione.
art. 57 CCNL Enti Locali
È richiamato quale disciplina contrattuale rilevante per la valutazione delle condotte disciplinari contestate al dipendente.
art. 59 CCNL Enti Locali
È richiamato quale disciplina contrattuale delle sanzioni e della responsabilità disciplinare del dipendente.
artt. 3, 13 e 15 del Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale
Le disposizioni sono state applicate dai giudici di merito per valutare il rispetto, la correttezza, la leale collaborazione e i doveri comportamentali del dipendente nei rapporti con il superiore e con l’amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea individuazione o interpretazione della fattispecie normativa astratta; la contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove appartiene al giudizio di merito e non può essere riproposta come violazione di legge.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile soltanto quando il giudice abbia erroneamente individuato la parte gravata dell’onere della prova; non è ammissibile quando contesti il modo in cui il giudice abbia valutato le prove raccolte.
- Il dipendente non può invocare il diritto di critica per giustificare comunicazioni caratterizzate da tono polemico, irrispettoso, aggressivo o denigratorio, né per giustificare il coinvolgimento improprio di altri dipendenti e organi dell’amministrazione in iniziative di dissenso.
- La critica del dipendente non è sanzionabile per il solo dissenso rispetto a una direttiva, ma può diventarlo quando, secondo l’accertamento di merito, sia accompagnata da inviti a non rispettare la direttiva, da espressioni denigratorie o da condotte lesive dei doveri di correttezza e leale collaborazione.
- Il responsabile di una struttura può essere ritenuto disciplinarmente responsabile per l’omessa programmazione e vigilanza sulle attività del personale coordinato, anche quando l’attività materiale sia affidata a un collaboratore.
- Una doglianza di cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che censuri una ragione diversa o non consideri una motivazione autonoma e decisiva.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando richieda alla Corte un esame diretto di documenti e testimonianze senza riportarne specificamente il contenuto e senza dimostrare la decisività della censura.
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