Cassazione Civile, Ordinanza n. 24869/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
L’associazione ha impugnato la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato il disconoscimento dei rapporti qualificati come lavoro domestico e le conseguenti pretese contributive e sanzionatorie fondate su un verbale ispettivo. Il personale operava presso le abitazioni degli anziani assistiti o presso le strutture nelle quali essi erano ricoverati; non vi era convivenza tra l’associazione e gli anziani. Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., della legge n. 339 del 1958 e del d.P.R. n. 1403 del 1971, sostenendo che sarebbe sufficiente il nesso funzionale tra le mansioni e il funzionamento della vita familiare, anche quando la prestazione sia resa in favore di soggetti diversi dal datore di lavoro. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 116, commi 8, 9 e 15, della legge n. 388 del 2000, sostenendo la sussistenza della buona fede e dell’oggettiva incertezza necessarie per la riduzione delle sanzioni civili. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando la mancata ammissione di prove, in particolare sul rimborso delle spese e sulle circostanze dirette a contrastare le risultanze ispettive relative all’uso della dizione "rimborso spese" per dissimulare la retribuzione dello straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il lavoro domestico richiede non solo la destinazione della prestazione al funzionamento della vita familiare, ma anche che essa sia resa presso lo stesso datore di lavoro e sia diretta al soddisfacimento dei suoi bisogni personali, o dei bisogni di una comunità stabile assimilabile alla famiglia. Non è quindi sufficiente che la prestazione sia svolta presso l’abitazione o la struttura in cui si trovano gli assistiti, quando il datore di lavoro è un soggetto diverso e la prestazione beneficia terzi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché la ricorrente si è limitata a contrapporre in modo assertivo una diversa lettura degli elementi acquisiti alla motivata valutazione dei giudici di merito, che avevano escluso qualsiasi oggettiva incertezza sulla disciplina applicabile. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che le istanze istruttorie erano state considerate generiche e irrilevanti dalla Corte territoriale e che la ricorrente non si era confrontata specificamente con tale motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.500,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
"La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura"; sono addetti ai servizi personali domestici i lavoratori che prestano la propria opera "per il funzionamento della vita familiare".
La norma individua entrambi i requisiti qualificanti del lavoro domestico: la prestazione deve essere resa presso lo stesso datore di lavoro e deve essere finalizzata al funzionamento della vita familiare e al soddisfacimento dei suoi bisogni personali.
art. 1, d.P.R. n. 1403 del 1971
La disciplina dell’obbligo assicurativo per i lavoratori domestici e familiari conferma il riferimento a mansioni finalizzate al funzionamento della vita familiare, rese nel contesto dell’abitazione del datore di lavoro.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dei rapporti, senza che la Corte ravvisasse una violazione della regola sull’onere della prova.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione presuntiva, senza che la Corte ravvisasse una violazione della disciplina delle presunzioni semplici.
art. 116, commi 8, 9 e 15, legge n. 388 del 2000
Il regime più mite delle sanzioni civili richiede, per quanto rileva nella decisione, la presenza dei presupposti della buona fede e dell’oggettiva incertezza; tali presupposti sono stati esclusi in presenza di una disciplina ritenuta risalente e consolidata.
art. 24 Cost.
Richiamato con riguardo alla dedotta lesione del diritto di difesa per la mancata ammissione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile per genericità e mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato unitamente all’art. 24 Cost. in relazione alle garanzie processuali, senza accoglimento della censura.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con i rilievi della Corte d’appello sulla genericità e irrilevanza delle istanze istruttorie.
Richiamato in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie; la censura è stata ritenuta inammissibile per la sua formulazione apodittica.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale indicato per tutte le censure di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Impone, in caso di rigetto integrale dell’impugnazione e ove dovuto, il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Il lavoro domestico, ai sensi della disciplina speciale, richiede congiuntamente che la prestazione sia resa presso lo stesso datore di lavoro e che sia finalizzata al funzionamento della sua vita familiare e al soddisfacimento dei suoi bisogni personali.
- La nozione di lavoro domestico può estendersi alle prestazioni rese in favore di una comunità stabile di persone conviventi continuativamente e permanentemente sotto lo stesso tetto, senza scopo di lucro e secondo un principio di mutua assistenza, ma anche in tale ipotesi deve sussistere un collegamento diretto tra la prestazione, la vita comunitaria assimilabile a quella familiare e i bisogni personali del datore di lavoro o della comunità-datore.
- Non rientra nel lavoro domestico la prestazione svolta da un soggetto che reperisce o organizza manodopera destinata a soddisfare bisogni di terzi, quando il datore di lavoro non coincide con il beneficiario della prestazione e non sussiste condivisione della vita e degli spazi tra datore e prestatore.
- Quando mancano i tratti caratteristici del lavoro domestico, non trova applicazione il regime contributivo speciale proprio di tale rapporto e si applicano le regole ordinarie in materia di contribuzione previdenziale.
- La censura sulla riduzione delle sanzioni civili è inammissibile quando si limita a contrapporre assertivamente una diversa valutazione degli elementi acquisiti alla motivazione di merito che abbia escluso, con argomentazione articolata, l’oggettiva incertezza sulla disciplina applicabile.
- La doglianza relativa alla mancata ammissione di prove è inammissibile se il ricorrente non si confronta specificamente con la motivazione del giudice di merito che abbia ritenuto le istanze generiche o irrilevanti e si limiti a dedurre apoditticamente una lesione del diritto di difesa.
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