Cassazione Civile, Ordinanza n. 22177/2022 del 13/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un tassista di Firenze ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato in via analitico-induttiva, per l'anno d'imposta 2003, i ricavi dell'attività, con conseguente maggiore Irpef e Irap, oltre interessi e sanzioni. La CTP e poi la CTR hanno confermato l'atto ritenendo sussistenti gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche dell'attività, anche se gli studi di settore erano congrui, valorizzando tra l'altro la scarsa variabilità stagionale dei ricavi, i chilometri percorsi, la durata dell'attività e la tariffa media comunale. In cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle norme sulla motivazione, perché il dato della corsa media di 3,2 km sarebbe stato desunto da un comunicato stampa del Comune e non da uno studio attendibile; 2) violazione delle norme sulle presunzioni e sull'accertamento, perché i dati usati per ricostruire i ricavi non sarebbero idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo, sostenendo che la congruità degli studi di settore e l'assenza di reali incongruenze impedissero l'accertamento; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita ripetizione della sentenza di primo grado; 5) omessa pronuncia sulla censura relativa all'uso di elementi probatori non formalmente acquisiti dal Comune; 6) omessa pronuncia sulle sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la CTR aveva ricostruito i ricavi sulla base di un dato (la percorrenza media di 3,2 km per corsa) non adeguatamente verificato quanto a gravità, precisione e concordanza, attribuendo rilievo alla mera provenienza e diffusione del dato e non alla sua attendibilità. Ha invece rigettato il quarto motivo, escludendo la motivazione apparente, e ha ritenuto il terzo motivo infondato nella parte in cui contestava in astratto il potere di procedere ad accertamento analitico-induttivo anche in presenza di studi di settore congrui, e inammissibile nella parte in cui mirava a una nuova valutazione del merito. I motivi quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento analitico-induttivo del reddito sulla base di presunzioni, quando ricorrano le condizioni previste dalla norma.
art. 62-sexies, terzo comma, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. in l. 29 ottobre 1993, n. 427
le gravi incongruenze che legittimano l'accertamento possono desumersi non solo dagli studi di settore, ma anche dalle caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato quale parametro di sufficienza della motivazione delle decisioni tributarie.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla motivazione e sulla validità dell'accertamento.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova e prova dei fatti posti a base dell'accertamento.
richiamato quale norma sulle presunzioni semplici.
la Corte ribadisce che il controllo di legittimità può investire l'erronea sussunzione di fatti concreti nei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la presunzione deve fondarsi su un ragionamento probabilistico e non su una certezza assoluta.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
norme invocate per dedurre violazioni di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
richiamato in relazione all'omessa pronuncia sui motivi di appello.
richiamato in tema di nullità per motivazione apparente.
indicano il rito camerale applicato in cassazione.
artt. 5, 7 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamati dal ricorrente per contestare l'applicazione delle sanzioni.
Massime di principio
- In tema di accertamento analitico-induttivo, la presenza di studi di settore congrui non esclude di per sé il potere dell'Ufficio di procedere a rettifica, se emergono gravi incongruenze desumibili anche dalle concrete caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività.
- Le presunzioni semplici sono valide solo se i fatti noti sono idonei a sorreggere un giudizio di probabilità secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza; è censurabile in cassazione la sussunzione di fatti che non presentino tali requisiti.
- Un dato proveniente da fonte amministrativa o divulgativa non è di per sé attendibile ai fini probatori: il giudice deve verificarne la concreta affidabilità e non limitarsi alla sua mera provenienza o diffusione.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere il percorso argomentativo della decisione; non basta, invece, il mero richiamo a una motivazione di primo grado, se la sentenza d'appello rende comunque percepibili le ragioni del decisum.
- Quando la censura di legittimità investe valutazioni di merito e apprezzamenti istruttori, il motivo è inammissibile se mira solo a una nuova lettura del materiale probatorio anziché a denunciare un vizio giuridico della decisione.
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