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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09554/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un provvedimento prefettizio che, preso atto di una sentenza penale di condanna per violazione del codice della strada, rideterminava la durata della sospensione della patente di guida. Il destinatario del provvedimento aveva proposto opposizione davanti al giudice di pace, poi rigettata, e successivo appello, parimenti rigettato dal Tribunale. In cassazione sono stati dedotti sette motivi, dei quali nel testo emergono in modo analitico: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dedotta tardività/decadenza del decreto prefettizio, emesso a distanza di anni dalla ricezione degli atti; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c., 6 e 13 CEDU, 47 Carta di Nizza e 24 Cost. per la mancata indicazione nell'ordinanza dell'autorità cui ricorrere; 3) violazione della legge penale e degli artt. 186, comma 2, c.d.s. e 157 c.p. per non aver verificato la prescrizione del reato ai fini della sanzione accessoria; 4) nullità per avere il Tribunale affermato una diversità tra prescrizione del reato e prescrizione della sanzione accessoria; 5) nullità per non aver dichiarato irrilevante la trasmissione degli atti alla Prefettura, essendo già prescritta l'esecuzione; 6) omesso esame di un fatto decisivo, relativo al termine di prescrizione della sanzione accessoria; 7) nullità per mancata risposta al motivo di appello sulla prescrizione decennale e sui danni. Il ricorrente assumeva, in sintesi, che il potere prefettizio fosse decaduto o comunque prescritto e che la mancata indicazione dell'autorità competente avesse inciso sulla validità del provvedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati, trattandoli unitariamente, i motivi centrati sulla pretesa tardività/prescrizione del provvedimento, affermando che la sospensione della patente disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 223 c.d.s. non è soggetta al termine decadenziale invocato dal ricorrente e che, in assenza di un termine specifico, opera il termine ordinario di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 28 l. n. 689/1981; ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla mancata indicazione dell'autorità competente, osservando che tale omissione non invalida l'atto ma può rilevare solo in concreto ai fini della scusabilità dell'errore, esclusa nel caso di specie perché l'opposizione era stata comunque proposta al giudice corretto. Anche l'ulteriore censura sulla mancata risposta al motivo d'appello è stata ritenuta manifestamente infondata. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché la Prefettura è rimasta intimata e non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato come parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché il giudice di merito ha effettivamente affrontato le questioni controverse.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    sono le censure di legittimità invocate dal ricorrente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 224 c.d.s., comma 2

    richiamato dal ricorrente e dal Tribunale; la Corte conferma che il termine ivi previsto riguarda un diverso ambito e non quello della sospensione accessoria in esame.

  • art. 223 c.d.s., commi 1 e 2

    distingue la misura cautelare prefettizia immediata dalla sospensione accessoria conseguente a violazione costituente reato; per quest'ultima, in mancanza di un termine specifico, opera la prescrizione ordinaria.

  • art. 28 l. n. 689/1981

    individua il termine di prescrizione applicabile alla sanzione amministrativa accessoria quando non sia previsto uno specifico termine diverso.

  • art. 3, comma 4, l. n. 241/1990

    l'omessa indicazione dell'autorità cui ricorrere non comporta invalidità dell'atto, ma può solo incidere, in concreto, sulla scusabilità dell'errore del destinatario.

  • art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s.

    richiamato quale reato presupposto della sanzione accessoria di sospensione della patente.

  • art. 157 c.p.

    invocato per sostenere la prescrizione del reato presupposto e, per riflesso, della sanzione accessoria.

  • art. 158 c.p.

    richiamato dal ricorrente nella prospettazione della disciplina della prescrizione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato insieme alle norme convenzionali e sovranazionali a sostegno della doglianza sulla mancata indicazione dell'autorità competente.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    invocati dal ricorrente a supporto della censura relativa alla tutela giurisdizionale effettiva e all'informazione sul rimedio esperibile.

  • art. 47 Carta di Nizza

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ne dà atto per l'obbligo del ricorrente, in caso di rigetto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La sospensione della patente disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 223 c.d.s. come conseguenza di una violazione penale del codice della strada ha natura amministrativa sanzionatoria e, in mancanza di un termine speciale di decadenza, è soggetta al termine ordinario di prescrizione quinquennale di cui all'art. 28 l. n. 689/1981.
  • La disciplina dei termini prevista per altre ipotesi di sospensione o revoca della patente non è automaticamente estensibile alla diversa ipotesi di sospensione accessoria derivante da reato; occorre distinguere il regime della misura cautelare prefettizia da quello della sanzione accessoria conseguente alla sentenza penale.
  • L'omessa indicazione nell'atto amministrativo dell'autorità cui proporre ricorso non determina, di per sé, invalidità del provvedimento; il vizio può assumere rilievo solo se, in concreto, abbia inciso sulla possibilità del destinatario di impugnare tempestivamente e correttamente l'atto.
  • Le censure di omessa pronuncia o di omesso esame sono infondate quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione sulla questione decisiva, anche richiamando un diverso parametro normativo rispetto a quello prospettato dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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