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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24666/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per un importo molto rilevante nei confronti di una società cooperativa poi dichiarata fallita, cartella che derivava da un debito collegato a un condono. In primo grado l’impugnazione era stata accolta; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece rigettato gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e del concessionario della riscossione, ritenendo: a) legittimato il fallito, e non solo il curatore, a impugnare la cartella per impedire la formazione di un titolo azionabile dopo il ritorno in bonis; b) invalida la notifica della cartella, perché eseguita senza le ricerche necessarie per l’irreperibilità assoluta e senza la seconda raccomandata. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 43 l.fall., sostenendo che la società fallita non era legittimata ad agire, essendo la legittimazione spettante al curatore nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento, e che comunque la cartella riguardava un ruolo già definitivo e un debito da condono, non un atto idoneo a far sorgere nuove pretese; 2) violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992, per la motivazione ritenuta contraddittoria della sentenza di appello, che aveva parlato di impugnazione per vizi propri della cartella ma anche di presupposti dell’avviso di accertamento, in un caso in cui si discuteva di somme da condono; 3) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992, assumendo che il ricorso introduttivo fosse comunque tardivo perché il debitore aveva conosciuto il debito almeno dal 03/11/2008; 4) violazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, sostenendo che la notifica era corretta perché la società risultava irreperibile alla sede del registro imprese, senza necessità di ulteriori ricerche o della seconda raccomandata. La Corte ha esaminato preliminarmente l’ammissibilità del ricorso nei termini di impugnazione e ha ritenuto valida, ai fini del rispetto del termine ex art. 327 c.p.c., la notifica telematica effettuata all’indirizzo PEC del difensore indicato negli atti del giudizio tributario, anche se il destinatario era un professionista non avvocato ma abilitato alla difesa tecnica nel processo tributario. Ha poi ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, per gli atti impositivi relativi a rapporti d’imposta formatisi prima del fallimento, il fallito può impugnare l’atto solo in caso di inerzia del curatore; nel caso di specie tale inerzia consentiva l’impugnazione da parte della società fallita. È stato invece accolto il quarto motivo: la Corte ha affermato che, ai fini dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, l’irreperibilità assoluta può essere verificata sulla base del mancato reperimento del destinatario presso la sede risultante dal registro delle imprese, essendo su tale dato fondato un principio di autoresponsabilità della società verso i terzi; inoltre, la seconda raccomandata non è richiesta per il perfezionamento di tale modalità notificatoria. Ritenuti assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo, ha respinto il primo motivo e ha cassato la sentenza della CTR della Campania con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui la notifica della cartella era valida ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. La Corte ha anche disposto che il giudice di rinvio provveda sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    "Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore."

    La legittimazione processuale del fallito è eccezionale e opera solo in presenza dell’inerzia del curatore nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento; in tal caso il fallito può impugnare l’atto impositivo.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato come parametro del vizio di motivazione denunciato, ma il motivo è stato assorbito.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato con riferimento alla tempestività del ricorso introduttivo, ma la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Per la notificazione degli atti impositivi, l’irreperibilità assoluta può essere desunta dal mancato reperimento del contribuente presso la sede risultante dal registro delle imprese; non è necessaria la seconda raccomandata.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il termine semestrale per impugnare è stato ritenuto rispettato grazie alla valida notificazione telematica eseguita entro la scadenza.

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione del ricorso per cassazione deve essere effettuata alle parti del giudizio precedente tenendo conto delle peculiarità del processo tributario e delle regole sulla notifica telematica.

  • art. 12, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il difensore non avvocato abilitato alla difesa tecnica nel processo tributario può ricevere validamente la notifica telematica agli indirizzi PEC indicati negli atti.

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163

    Le modalità di notifica telematica previste dalla disciplina tecnica del processo tributario possono essere utilizzate in ogni grado del giudizio.

  • art. 16, comma 2, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018

    Norma di interpretazione autentica che consente alle parti di utilizzare, in ogni grado, le modalità telematiche previste dalla disciplina tecnica del processo tributario, indipendentemente dalle modalità seguite dalla controparte.

  • art. 26, comma 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il rinvio all’art. 60 d.P.R. 600/1973 comporta, in caso di nullità della notifica della cartella, l’applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo.

  • art. 156 c.p.c.

    In caso di nullità della notificazione della cartella, opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Massime di principio

  • In materia tributaria e fallimentare, il fallito può impugnare l’atto impositivo solo quando il curatore rimanga inerte; tale inerzia integra la condizione che consente la sua legittimazione straordinaria.
  • La notificazione telematica del ricorso per cassazione è valida se eseguita all’indirizzo PEC del difensore indicato negli atti del giudizio tributario, anche se il difensore non è avvocato ma è abilitato alla difesa tecnica nel processo tributario.
  • Ai fini della notifica degli atti impositivi ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, il mancato reperimento del destinatario presso la sede risultante dal registro delle imprese consente di ritenere integrata l’irreperibilità assoluta, senza necessità di ulteriori ricerche se il dato registrale è quello ufficiale di riferimento.
  • La seconda raccomandata non costituisce requisito necessario per il perfezionamento della notifica ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973.
  • La cartella di pagamento, pur avendo natura sostanziale, può essere colpita da vizi di notificazione sanabili per raggiungimento dello scopo quando l’atto abbia comunque raggiunto la sua finalità conoscitiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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