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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28812/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza presentata da una società per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative. L'amministrazione aveva dichiarato improcedibile l'istanza; la società aveva impugnato tale provvedimento davanti al giudice tributario e aveva ottenuto ragione in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) deduceva l'erronea individuazione della legittimazione passiva, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto vedere come parte l'ufficio regionale che aveva emesso l'atto e non quello provinciale; (2) contestava la ritenuta impugnabilità del provvedimento di improcedibilità dell'istanza di interpello disapplicativo, sostenendo che fosse un atto non impugnabile e non assimilabile a un diniego di agevolazione; (3) invocava la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili e negava che il provvedimento rientrasse tra quelli previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; (4) eccepiva difetto di interesse ad agire della contribuente, sostenendo che l'accoglimento del ricorso non le avrebbe comunque consentito di ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che le articolazioni periferiche dell'Agenzia delle Entrate non hanno autonoma soggettività rispetto all'Agenzia, per cui l'eventuale erronea individuazione dell'ufficio non produce conseguenze processuali lesive. Ha inoltre respinto congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, ribadendo che il diniego di disapplicazione di una norma antielusiva reso ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, nella disciplina ratione temporis applicabile, è un atto definitivo, ricettizio e immediatamente lesivo, assimilabile a un diniego di agevolazione fiscale e dunque impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha anche escluso che la normativa sopravvenuta del 2015 e del 2023 potesse incidere retroattivamente sulla vicenda. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la legittimazione a stare in giudizio degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate è concorrente rispetto a quella dell'Agenzia quale soggetto unitario; l'eventuale individuazione dell'ufficio territorialmente diverso da quello che ha emanato l'atto non determina di regola un vizio processuale, perché gli effetti della sentenza ricadono comunque sull'Agenzia.
  • Il diniego di disapplicazione di una norma antielusiva, adottato ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 nella disciplina applicabile ratione temporis, è un atto definitivo e ricettizio, immediatamente lesivo, assimilabile a un diniego di agevolazione fiscale e quindi impugnabile davanti al giudice tributario.
  • La tassatività dell'elenco degli atti impugnabili non esclude l'impugnazione di atti diversi quando essi contengano una ben individuata pretesa tributaria o esprimano il convincimento dell'amministrazione su uno specifico rapporto d'imposta.
  • Le modifiche normative successive che escludono l'impugnabilità delle risposte all'interpello non hanno, salvo espressa previsione, efficacia interpretativa o retroattiva e non incidono sui provvedimenti anteriori.
  • L'eccezione di difetto di interesse ad agire non può essere accolta quando l'atto amministrativo incide immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente ed è perciò autonomamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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