Cassazione Civile, Ordinanza n. 28812/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza presentata da una società per ottenere la disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative. L'amministrazione aveva dichiarato improcedibile l'istanza; la società aveva impugnato tale provvedimento davanti al giudice tributario e aveva ottenuto ragione in primo grado e in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) deduceva l'erronea individuazione della legittimazione passiva, sostenendo che il giudizio avrebbe dovuto vedere come parte l'ufficio regionale che aveva emesso l'atto e non quello provinciale; (2) contestava la ritenuta impugnabilità del provvedimento di improcedibilità dell'istanza di interpello disapplicativo, sostenendo che fosse un atto non impugnabile e non assimilabile a un diniego di agevolazione; (3) invocava la tassatività dell'elenco degli atti impugnabili e negava che il provvedimento rientrasse tra quelli previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992; (4) eccepiva difetto di interesse ad agire della contribuente, sostenendo che l'accoglimento del ricorso non le avrebbe comunque consentito di ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che le articolazioni periferiche dell'Agenzia delle Entrate non hanno autonoma soggettività rispetto all'Agenzia, per cui l'eventuale erronea individuazione dell'ufficio non produce conseguenze processuali lesive. Ha inoltre respinto congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo, ribadendo che il diniego di disapplicazione di una norma antielusiva reso ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, nella disciplina ratione temporis applicabile, è un atto definitivo, ricettizio e immediatamente lesivo, assimilabile a un diniego di agevolazione fiscale e dunque impugnabile davanti al giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha anche escluso che la normativa sopravvenuta del 2015 e del 2023 potesse incidere retroattivamente sulla vicenda. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative si colloca nel procedimento di interpello disapplicativo; il relativo diniego, nella versione applicabile ratione temporis, è considerato atto definitivo e impugnabile.
art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724
È la disciplina sulle società non operative oggetto della richiesta di disapplicazione.
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 546 del 1992
L'atto di diniego della disapplicazione viene ricondotto alla categoria del diniego di agevolazione fiscale e quindi ritenuto impugnabile.
art. 19, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte esclude che la fattispecie debba essere negata per mancata riconducibilità all'elencazione tassativa, valorizzando invece l'orientamento che consente l'impugnazione di atti contenenti una precisa pretesa tributaria.
art. 10 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato nel primo motivo sulla legittimazione passiva degli uffici periferici dell'Agenzia.
art. 1, comma 1, D.M. 19 giugno 1998, n. 259
È richiamato nel primo motivo in relazione all'organizzazione interna e alla competenza degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.
È richiamato nel quarto motivo in relazione all'interesse ad agire; la Corte ritiene infondata l'eccezione perché il provvedimento è comunque impugnabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 6, comma 1, d.lgs. 7 ottobre 2015, n. 156
La Corte afferma che la disposizione, che esclude l'impugnabilità delle risposte agli interpelli, non ha efficacia interpretativa né retroattiva e opera solo per l'avvenire.
art. 11 della L. n. 212 del 2000
È la norma sullo statuto del contribuente in tema di interpello, richiamata per indicare il quadro normativo successivamente modificato.
art. 11, comma 7, L. n. 212 del 2000
La disposizione, come sostituita nel 2023, ribadisce la non impugnabilità delle risposte agli interpelli, ma ciò non incide retroattivamente sui provvedimenti anteriori.
art. 1, comma 1, lett. n), d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219
Ha sostituito l'art. 11, comma 7, dello Statuto del contribuente ribadendo la non impugnabilità delle risposte agli interpelli.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che non si applica il contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la legittimazione a stare in giudizio degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate è concorrente rispetto a quella dell'Agenzia quale soggetto unitario; l'eventuale individuazione dell'ufficio territorialmente diverso da quello che ha emanato l'atto non determina di regola un vizio processuale, perché gli effetti della sentenza ricadono comunque sull'Agenzia.
- Il diniego di disapplicazione di una norma antielusiva, adottato ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 nella disciplina applicabile ratione temporis, è un atto definitivo e ricettizio, immediatamente lesivo, assimilabile a un diniego di agevolazione fiscale e quindi impugnabile davanti al giudice tributario.
- La tassatività dell'elenco degli atti impugnabili non esclude l'impugnazione di atti diversi quando essi contengano una ben individuata pretesa tributaria o esprimano il convincimento dell'amministrazione su uno specifico rapporto d'imposta.
- Le modifiche normative successive che escludono l'impugnabilità delle risposte all'interpello non hanno, salvo espressa previsione, efficacia interpretativa o retroattiva e non incidono sui provvedimenti anteriori.
- L'eccezione di difetto di interesse ad agire non può essere accolta quando l'atto amministrativo incide immediatamente sulla sfera giuridica del contribuente ed è perciò autonomamente impugnabile.
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