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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31583/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2002, con il quale l’Ufficio aveva determinato in via analitico-induttiva maggiori ricavi non contabilizzati derivanti dall’esercizio di una pizzeria, ai fini IRES, IVA e IRAP. La ricorrente sosteneva che la CTR avesse illegittimamente ritenuto sussistenti i presupposti dell’accertamento analitico-induttivo basandosi su un solo elemento indiziario, ossia il consumo di farina, e che da tale dato avesse tratto, con inferenze apodittiche, il numero di pizze prodotte e poi i ricavi complessivi. Deduceva inoltre la violazione delle regole sulle presunzioni semplici, contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi e affermando che l’Ufficio avesse costruito una doppia presunzione non consentita; lamentava infine la mancata considerazione del volume d’affari derivante dalle pizze d’asporto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva considerato legittimo l’accertamento analitico-induttivo nonostante la regolarità formale delle scritture, poiché la contabilità risultava complessivamente inattendibile sulla base di elementi indiziari gravi e precisi. Ha inoltre affermato che il ragionamento inferenziale utilizzato per risalire dal consumo di farina al numero di pizze prodotte e ai ricavi non violava le norme sulle presunzioni, potendo il giudice fondare l’accertamento anche su un unico elemento purché grave e preciso e potendo il fatto noto, se adeguatamente accertato, costituire base di ulteriori inferenze. Le censure della società sono state qualificate come richieste di rivalutazione del merito, non ammissibili in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese, oltre alle ulteriori somme indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando la contabilità nel suo complesso risulti inattendibile sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato quale base normativa dell’accertamento analitico-induttivo in materia IVA, in coerenza con i principi sulle presunzioni e sull’inattendibilità della contabilità.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono fondarsi anche su un solo elemento, purché grave e preciso; il requisito della concordanza è necessario solo ove vi siano più elementi. Il giudice di legittimità controlla la corretta applicazione della norma anche in concreto, ma non la mera plausibilità della ricostruzione fattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge può essere dedotta solo contestando l’erronea sussunzione dei fatti nei requisiti della presunzione, non chiedendo una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    la critica che mira in sostanza a contestare la ricostruzione dei fatti appartiene, se del caso, al vizio motivazionale nei limiti consentiti dal nuovo testo, e non alla violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la decisione conforme alla proposta, con applicazione del regime conseguente anche in punto di responsabilità processuale.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha ritenuto applicabile la condanna alle somme previste da tali commi, in assenza di elementi contrari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la soccombenza ha determinato la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’accertamento analitico-induttivo è legittimo anche quando le scritture contabili siano formalmente regolari, se l’Amministrazione dimostra che la contabilità è complessivamente inattendibile sulla base di elementi presuntivi gravi e precisi.
  • In tema di presunzioni semplici, il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un solo elemento indiziario, purché dotato di gravità e precisione; il requisito della concordanza opera solo in presenza di una pluralità di indizi.
  • Il divieto di doppie presunzioni non costituisce un principio generale dell’ordinamento: un fatto noto accertato anche presuntivamente può legittimamente costituire il presupposto di ulteriori inferenze presuntive, se ciascun passaggio logico è adeguatamente supportato.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se si contesta l’assenza dei requisiti legali della presunzione nella motivazione impugnata; non è consentito utilizzare tale vizio per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove.
  • La censura che, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito, non supera il sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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