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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16390/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2009. La contribuente deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella e di averne appreso l’esistenza solo successivamente presso l’agente della riscossione. In primo e secondo grado la lite verteva soprattutto sulla prova della notificazione dell’atto esattivo: la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto insufficiente, per provare la notifica, la produzione di una semplice copia fotostatica della relata, dopo il disconoscimento della conformità ex art. 2719 c.c. La società di riscossione ricorreva per cassazione con due motivi, lamentando: violazione di norme sulla prova documentale e sulla notificazione degli atti, assumendo che il disconoscimento della copia non impedisse al giudice di verificarne la conformità e che, in ogni caso, la mancata prova della notifica fosse sanata per raggiungimento dello scopo, essendo stata la cartella comunque conosciuta dalla destinataria; nonché omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel deposito dell’estratto di ruolo contenente la data di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha accolto l’eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che la stessa ricorrente aveva indicato nel ricorso la notificazione della sentenza impugnata in data 6 febbraio 2017; ne conseguiva l’applicazione del termine breve di impugnazione e, poiché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza, la ricorrente aveva l’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Tale documentazione non era stata depositata né risultava prodotta dalle altre parti. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte deve considerare operante il termine breve di impugnazione, con conseguente applicazione dell’onere di depositare la copia autentica della decisione munita della relata di notifica.
  • L’omesso deposito, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza notificata determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione risulti già disponibile nel fascicolo per effetto della produzione della controparte o dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio nei casi previsti.
  • La dichiarazione contenuta nel ricorso circa la notificazione della sentenza costituisce un fatto processuale imputabile alla parte che lo afferma e non è liberamente revocabile per elidere l’effetto processuale sfavorevole da essa derivante.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo o le contestazioni sul contenuto della prova della notificazione dell’atto impugnato non superano il distinto onere processuale di dimostrare, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il rispetto degli adempimenti documentali imposti dall’art. 369 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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