Cassazione Civile, Ordinanza n. 16390/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2009. La contribuente deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione della cartella e di averne appreso l’esistenza solo successivamente presso l’agente della riscossione. In primo e secondo grado la lite verteva soprattutto sulla prova della notificazione dell’atto esattivo: la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto insufficiente, per provare la notifica, la produzione di una semplice copia fotostatica della relata, dopo il disconoscimento della conformità ex art. 2719 c.c. La società di riscossione ricorreva per cassazione con due motivi, lamentando: violazione di norme sulla prova documentale e sulla notificazione degli atti, assumendo che il disconoscimento della copia non impedisse al giudice di verificarne la conformità e che, in ogni caso, la mancata prova della notifica fosse sanata per raggiungimento dello scopo, essendo stata la cartella comunque conosciuta dalla destinataria; nonché omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel deposito dell’estratto di ruolo contenente la data di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha accolto l’eccezione preliminare della controricorrente e ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha rilevato che la stessa ricorrente aveva indicato nel ricorso la notificazione della sentenza impugnata in data 6 febbraio 2017; ne conseguiva l’applicazione del termine breve di impugnazione e, poiché il ricorso era stato notificato oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza, la ricorrente aveva l’onere di depositare, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., copia autentica della sentenza munita della relata di notifica. Tale documentazione non era stata depositata né risultava prodotta dalle altre parti. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato solo per descrivere l’origine del controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi
richiamato per il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all’originale
comma 1; comma 2, n. 2; comma 3
stabilisce, a pena di improcedibilità, il termine di deposito del ricorso e l’obbligo di depositare la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione quando la sentenza risulti notificata
termine lungo di impugnazione richiamato in contrapposizione al termine breve
termine breve di sessanta giorni per proporre impugnazione quando la sentenza sia notificata
richiamato come modalità di produzione documentale utile ai fini del deposito nei limiti temporali previsti
richiamato per la produzione della documentazione da parte del controricorrente
artt. 2697, 2699, 2700, 2712 c.c.
invocati dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prova documentale della notificazione
artt. 10 e 12 D.P.R. n. 602 del 1973
richiamati dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
artt. 1 e 2 D.M. n. 321 del 1999
richiamati dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamati dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate
indica il rito camerale con deposito di memoria illustrativa
base per la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell’attestazione sull’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte deve considerare operante il termine breve di impugnazione, con conseguente applicazione dell’onere di depositare la copia autentica della decisione munita della relata di notifica.
- L’omesso deposito, entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., della copia autentica della sentenza notificata determina l’improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione risulti già disponibile nel fascicolo per effetto della produzione della controparte o dell’acquisizione del fascicolo d’ufficio nei casi previsti.
- La dichiarazione contenuta nel ricorso circa la notificazione della sentenza costituisce un fatto processuale imputabile alla parte che lo afferma e non è liberamente revocabile per elidere l’effetto processuale sfavorevole da essa derivante.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo o le contestazioni sul contenuto della prova della notificazione dell’atto impugnato non superano il distinto onere processuale di dimostrare, ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il rispetto degli adempimenti documentali imposti dall’art. 369 c.p.c.
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