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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32165/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di mora relativo a pretese IVA per l'anno 1987, notificato nel 2007 a una società ormai cessata. La contribuente deduceva principalmente la mancata notificazione della cartella esattoriale presupposta e, di conseguenza, la prescrizione del credito erariale. In appello, dopo una precedente sospensione per la proposizione di una querela di falso sulla cartolina di ricevimento di un avviso di mora del 1997, il giudice tributario respingeva l'istanza di sospensione e riformava la decisione di primo grado, rigettando il ricorso. In cassazione venivano proposti quattro motivi: (1) nullità della sentenza/procedimento per mancata sospensione in presenza della querela di falso; (2) violazione dell'art. 39 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 121-122 c.p.c. per la mancata sospensione del giudizio in attesa del giudizio di falso; (3) omessa pronuncia sulla correttezza della notifica dell'avviso di mora, in relazione alla data indicata nel documento; (4) violazione delle norme sulla riscossione e sul processo tributario per avere la CTR addossato al contribuente l'onere di impugnare nel merito l'atto presupposto e ritenuto formato un giudicato sulle questioni già coperte da definitività.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto congiuntamente infondati tutti e quattro i motivi. Ha osservato che il primo avviso di mora, notificato nel 1997, non era stato impugnato e doveva considerarsi definitivo; il secondo avviso di mora, di contenuto identico, aveva mera funzione reiterativa del precetto e non poteva essere autonomamente contestato per dedurre vizi dell'atto presupposto ormai divenuto inoppugnabile. La Corte ha inoltre considerato irrilevante la questione della mancata notifica della cartella esattoriale, perché gli atti presupposti erano ormai definitivi e quindi non più sindacabili. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la sentenza si è conclusa con il rigetto del ricorso, oltre alla condanna al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È evocato quale parametro del vizio di omessa pronuncia, ma la Corte ritiene infondate le doglianze perché il giudice di merito ha deciso coerentemente sulla base della definitività degli atti presupposti.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione e la valutazione del materiale processuale; la censura è respinta.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 546/1992

    È richiamato nel contesto delle censure sulla sospensione e sul coordinamento con il giudizio di falso, ma non conduce a nullità.

  • art. 39 d.lgs. 546/1992

    Invocato per la sospensione del processo tributario in pendenza della querela di falso; la Corte esclude che, nel caso concreto, ciò imponesse la sospensione richiesta.

  • artt. 121 e 122 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della tesi sulla sospensione; la censura è dichiarata infondata.

  • art. 111 Cost.

    Invocato come parametro del vizio di motivazione/giusto processo, ma la Corte non ravvisa violazioni.

  • artt. 26 e 46 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamati per contestare la notificazione e la legittimità dell'avviso di mora; la Corte ritiene irrilevante ogni ulteriore verifica per la pregressa definitività degli atti.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Evocato per la motivazione della sentenza tributaria; non è ravvisato alcun vizio decisivo.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte esclude che vi fosse spazio per riesaminare atti ormai definitivi.

  • art. 2946 c.c.

    Invocato in relazione alla prescrizione, ma la Corte osserva che la definitività del primo avviso rende inoppugnabile anche il profilo della cartella e preclude la censura.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Richiamato per l'impugnabilità degli atti presupposti; la Corte precisa che l'onere di impugnazione tempestiva sorge solo quando l'avviso di mora è il primo atto conoscibile della pretesa.

  • art. 54, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato e devoluzione in appello; la Corte non accoglie la censura.

  • artt. 100 e 324 c.p.c.

    Evocati in tema di interesse ad agire e giudicato; la Corte valorizza la definitività del primo avviso e l'inoppugnabilità degli atti presupposti.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per l'efficacia del giudicato; la Corte tratta la definitività degli atti amministrativi e la conseguente preclusione processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di riscossione tributaria, l'avviso di mora ha una duplice funzione: da un lato opera come atto di precetto, dall'altro può valere come primo atto conoscitivo della pretesa fiscale solo se il contribuente non abbia mai ricevuto regolarmente gli atti presupposti.
  • Se un primo avviso di mora, ritualmente notificato, non viene impugnato, esso diventa definitivo e preclude la contestazione di un successivo avviso di mora di identico contenuto, che ha natura meramente reiterativa dell'effetto esecutivo.
  • La mancata impugnazione dell'atto che per primo rende conoscibile la pretesa tributaria determina l'inoppugnabilità anche degli atti presupposti, ivi compresa l'eventuale cartella non notificata o irritualmente notificata.
  • La querela di falso o la contestazione della notificazione non impongono la sospensione del giudizio tributario quando la lite sia già definita sul piano della preclusione derivante dalla definitività dell'atto presupposto.
  • Nel processo tributario, l'onere di impugnare gli atti presupposti sorge solo quando l'atto impugnato sia il primo atto con cui il contribuente apprende la pretesa; se invece esiste un precedente atto definitivo, i vizi degli atti anteriori non sono più deducibili.
  • La reiterazione di un avviso di mora dopo il decorso del termine di efficacia esecutiva non riapre la possibilità di sindacare la validità degli atti presupposti già divenuti definitivi.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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