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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15613/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 relativo a un'area edificabile. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto; l'appello dell'ente impositore era stato respinto dalla commissione tributaria regionale. L'ente locale ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, sostenendo che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni del rigetto dell'appello; con il secondo denuncia violazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, contestando l'affermazione secondo cui il c.d. metodo di trasformazione non sarebbe utilizzabile per stimare il valore venale delle aree edificabili ai fini IMU/ICI.

La decisione

La Corte respinge l'eccezione preliminare di inammissibilità e quella di giudicato esterno sollevate dalla società resistente. Nel merito, rigetta il primo motivo perché la sentenza di merito contiene una motivazione sufficiente e controllabile; accoglie invece il secondo motivo, ritenendo errata l'esclusione aprioristica del metodo di trasformazione, che può rientrare nel parametro normativo del valore venale in comune commercio se correttamente applicato ai criteri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1, lettera c), d.l. n. 76 del 2020 convertito dalla L. n. 120 del 2020

    La notificazione alle pubbliche amministrazioni può essere validamente effettuata al domicilio digitale indicato nell'IPA quando manchi l'indicazione nell'elenco ReGIndE; la modifica si applica alle notificazioni successive alla sua introduzione.

  • art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005

    È richiamato come fonte dell'elenco IPA dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012

    È richiamato quale elenco delle pubbliche amministrazioni rilevante per le notifiche telematiche; la sua mancata utilizzazione deve essere allegata e provata per giustificare il ricorso all'IPA.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo relativo alla nullità della sentenza per omessa/motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo relativo alla violazione di legge nell'applicazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992

    La base imponibile delle aree edificabili va determinata sul valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, considerando i parametri legali previsti dalla norma, che hanno carattere tassativo; il metodo di trasformazione può essere compatibile con tali parametri se correttamente impiegato.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato implicitamente nella parte in cui si afferma l'onere della parte resistente di allegare e provare la circostanza che giustificava la notificazione al domicilio digitale IPA.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi posti a base del convincimento o li esponga in modo non idoneo a consentire il controllo logico-giuridico della decisione; se la ratio decidendi è comprensibile e verificabile, il vizio non sussiste.
  • Il giudicato esterno può operare anche nei rapporti tributari di durata solo se il precedente accertamento riguarda un punto fondamentale comune e tendenzialmente permanente del rapporto; non si estende, invece, a elementi variabili da periodo a periodo come il valore venale di un'area edificabile.
  • Ai fini della base imponibile delle aree edificabili, l'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992 impone l'utilizzo dei parametri normativi espressamente previsti, i quali sono tassativi; il criterio estimativo scelto dall'ente è legittimo se si colloca entro quei parametri e la sua applicazione concreta è logicamente e fattualmente corretta.
  • Nel processo tributario di merito, quando il giudice ritenga illegittimo l'avviso per ragioni sostanziali, non può limitarsi all'annullamento formale dell'atto ma deve procedere a una valutazione sostitutiva della pretesa fiscale, nei limiti delle domande di parte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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