Cassazione Civile, Ordinanza n. 17240/2022 del 27/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo a maggior reddito d'impresa ai fini IVA per l'anno 2015 emesso nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica poi fallita e del suo legale rappresentante, in proprio, quale autore delle violazioni fiscali e responsabile solidale. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo: (a) legittimato il legale rappresentante a impugnare l'atto notificato in proprio; (b) non necessaria la prova di inerzia del curatore; (c) non dimostrato dall'Ufficio che i proventi da sponsorizzazione fossero stati utilizzati a fini commerciali, con conseguente permanenza del regime agevolativo per le ASD. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione dell'art. 43 l.fall. per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione attiva; secondo, violazione degli artt. 148 TUIR, 74 d.P.R. 633/1972, l. 398/1991, art. 9 d.P.R. 544/1999 e art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non superato il plafond per difetto di prova dell'impiego commerciale dei proventi, mentre il criterio rilevante è il mero conseguimento di proventi da attività commerciale oltre la soglia legale. Si è costituito in controricorso solo il legale rappresentante in proprio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla legittimazione del fallito/legale rappresentante ad agire in giudizio per rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, perché il difetto di capacità di stare in giudizio è eccezione opponibile solo alla massa e al curatore; nel caso concreto la CTR aveva comunque motivato in modo conforme a diritto sul punto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che per la perdita del regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche rileva il superamento del limite quantitativo dei proventi commerciali conseguiti nel periodo d'imposta, non già la prova dell'utilizzazione commerciale delle somme incassate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La perdita della capacità di stare in giudizio del fallito nei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento è relativa alla massa dei creditori e può essere eccepita solo dal curatore; se il curatore resta inerte, la controparte non può eccepirla e il giudizio prosegue validamente tra le parti originarie.
Richiamato quale base del sistema per cui il curatore può profittare dell'eventuale risultato utile del giudizio instaurato dal fallito.
Richiamato quale parte del sistema che consente al curatore di avvalersi degli effetti favorevoli del giudizio.
Richiamato dal ricorrente in relazione al regime fiscale agevolato degli enti associativi e al mancato rispetto degli adempimenti per la sua applicazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina IVA applicabile al regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche.
"Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro... possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto..."
Il regime agevolato spetta entro il limite di proventi commerciali stabilito dalla legge; il superamento del limite fa cessare l'applicazione delle disposizioni agevolative dal mese successivo.
"Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione... e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite... cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge"
La decadenza dal regime agevolato dipende dal superamento della soglia quantitativa dei proventi commerciali nel periodo d'imposta, non dall'uso concreto di tali proventi.
Ha aggiornato l'importo del limite previsto dalla L. 398/1991, fissandolo a 250.000 euro, ed è norma applicabile alla fattispecie.
Richiamato dal ricorrente quale norma della disciplina applicabile alle agevolazioni fiscali per le ASD.
Richiamato dal ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha precisato che la CTR ha errato nel pretendere la prova dell'utilizzazione commerciale dei proventi invece di verificare il superamento della soglia quantitativa.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, ritenendo il dispositivo conforme a diritto sul capo relativo alla legittimazione, pur con motivazione diversa.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per il vizio di nullità della sentenza per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Nel contenzioso che riguarda rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, il difetto di capacità processuale del fallito non opera in modo assoluto: l'eccezione è riservata alla massa dei creditori e al curatore; se il curatore non la solleva, la controparte non può dedurla e il giudizio resta valido tra le parti originarie.
- Ai fini della decadenza dal regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche, il dato decisivo è il superamento, nel periodo d'imposta, del limite quantitativo dei proventi derivanti da attività commerciale; non è richiesto accertare come quei proventi siano stati poi utilizzati.
- Quando la legge collega un regime fiscale di favore a una soglia di ricavi/proventi commerciali, l'indagine deve concentrarsi sul conseguimento del volume economico rilevante e non su requisiti ulteriori non previsti dalla norma, pena violazione della disciplina applicabile e del corretto riparto dell'onere probatorio.
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