Sentenza del 11/06/2019 n. 5200 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 2612019 Accertamento catastale - Motivazione - Riparto onere probatorio - Generica contestazione da aprte del contribuente - Insufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato la rendita dichiarata tramite DOCFA, aumentandola da 4.058.414,00 euro a 5.498.298,00 euro. Ha contestato il difetto di prova e di motivazione, l’erroneità dei calcoli, la duplicazione della valutazione di alcune componenti dell’impianto, l’errata stima di diversi beni e la mancata considerazione del deprezzamento per vetustà e obsolescenza. Ha inoltre sostenuto che il precedente giudicato relativo alla rendita dell’impianto non fosse applicabile, perché nel frattempo erano intervenute modifiche e nuove regole estimative.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato l’avviso di accertamento catastale. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell’atto, fondato sugli elementi oggettivi della categoria, della classe e della rendita, nonché sui precedenti elaborati estimativi e sul precedente giudicato. Ha affermato che il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve fornire documentazione tecnica idonea a dimostrare una diversa classificazione o stima. Le contestazioni tecniche della società sono state ritenute non sufficientemente provate, mentre l’Ufficio ha adeguatamente giustificato l’inclusione delle componenti strutturalmente connesse alla centrale e l’inidoneità dei prezziari regionali utilizzati dalla perizia di parte. La società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 6.000,00 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La norma non impone che tutta la prova della pretesa catastale sia già inserita nell’avviso. L’atto deve essere motivato, mentre la prova della fondatezza sostanziale della pretesa può essere fornita nel successivo giudizio. Il contribuente che contesta la rendita deve dimostrare concretamente la diversa classificazione o stima.
Art. 3 della legge n. 241/1990
Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
Nel classamento catastale la motivazione può essere sintetica e non deve necessariamente contenere un’analisi testuale dettagliata, purché indichi gli elementi oggettivi essenziali della categoria, della classe e della rendita e consenta la difesa del contribuente.
Art. 7 della legge n. 212/2000
Motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.
L’avviso è legittimo quando espone gli elementi sufficienti a rendere comprensibili i criteri utilizzati dall’Ufficio e a consentire al contribuente di contestarli efficacemente.
Art. 1-quinquies del D.L. n. 44/2005, convertito nella legge n. 88/2005
Nella rendita delle centrali elettriche devono essere inclusi gli elementi costitutivi dell’opificio e quelli strutturalmente connessi all’edificio, comprese le turbine e le altre componenti che formano un unico bene complesso, anche se potenzialmente separabili senza considerare la connessione transitoria.
Art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014
Rende rilevanti, ai fini estimativi, le metodologie indicate nella circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012 per la stima diretta degli opifici e delle centrali.
D.M. 20 gennaio 1990
Ai fini della stima catastale deve essere considerato il biennio censuario 1988-1989, secondo i criteri applicabili al periodo di riferimento.
Disciplina la procedura DOCFA utilizzata per la dichiarazione catastale delle nuove costruzioni e delle variazioni.
Circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/2012
Fornisce le linee metodologiche per la stima diretta degli immobili a destinazione speciale, richiedendo una valutazione aderente alle caratteristiche concrete dell’opera, ai costi effettivi e alle peculiarità tecniche, nonché la considerazione di eventuali fattori di deprezzamento quando adeguatamente documentati.
Massime di principio
- In un contenzioso sul classamento o sulla rendita catastale, una contestazione generica non è sufficiente: il contribuente deve produrre una perizia e documenti tecnici specifici che dimostrino errori, duplicazioni o una diversa consistenza e valorizzazione dell’immobile.
- La motivazione dell’atto di classamento può essere sintetica. È sufficiente che renda riconoscibili categoria, classe, rendita e principali criteri estimativi, consentendo al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi.
- La mancanza di una prova completa nell’avviso non determina automaticamente la nullità dell’atto: la prova della fondatezza della rendita può essere sviluppata dall’Ufficio durante il giudizio.
- Un precedente giudicato sulla rendita può vincolare le parti per le componenti dell’immobile rimaste sostanzialmente invariate. Un nuovo esame è normalmente possibile solo per modifiche effettive, rilevanti e documentate.
- Per immobili complessi, come centrali e opifici industriali, la stima deve comprendere anche impianti e opere strutturalmente connessi che contribuiscono all’unitarietà funzionale del bene.
- L’utilizzo di prezziari regionali non è automaticamente decisivo: deve essere dimostrata la loro adeguatezza rispetto alla specificità tecnica, territoriale e costruttiva dell’opera.
- Il deprezzamento per vetustà o obsolescenza deve essere dimostrato con documentazione tecnica concreta; non è sufficiente invocarlo astrattamente.
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