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Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 392 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Sassari, che aveva respinto il ricorso contro il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate sulla richiesta di rimborso di maggiori ritenute IRPEF. Ha sostenuto l'erronea applicazione dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e ha prodotto documentazione attestante che i contributi versati al fondo pensione erano effettivamente a suo carico. In particolare, il fondo aveva trattenuto contributi pari al 7,75% della retribuzione imponibile, mentre la normativa consentiva la deduzione, ai fini fiscali, dei contributi entro il limite del 4%.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato illegittimo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria. Ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso di euro 2.311,51, oltre agli eventuali interessi di legge, ritenendo che la ritenuta dovesse essere calcolata sull'importo delle prestazioni del fondo al netto dei contributi fiscalmente deducibili posti a carico del lavoratore. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986, art. 17, comma 2

    Il fondo avrebbe dovuto apportare all'imponibile la deduzione dei contributi, posti a carico del dipendente, versati in costanza del rapporto di lavoro e pari al 4% della retribuzione imponibile.

    La Commissione ha interpretato la norma nel senso che, nel calcolo della ritenuta sulle prestazioni erogate dal fondo pensione, devono essere esclusi dalla base imponibile i contributi effettivamente sostenuti dal lavoratore entro il limite del 4% previsto dalla normativa applicabile all'epoca.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 33

    La controversia è stata decisa in camera di consiglio.

    La norma ha consentito la trattazione e la decisione della controversia in camera di consiglio, non essendo stata richiesta la pubblica discussione dalle parti costituite.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 15

    Alla soccombenza nel giudizio segue la condanna alle spese.

    La parte soccombente, in questo caso l'Amministrazione Finanziaria, è stata condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte vittoriosa.

Massime di principio

  • Quando un contribuente chiede il rimborso di ritenute fiscali applicate su prestazioni previdenziali, deve dimostrare documentalmente che i contributi utilizzati per finanziare la prestazione erano effettivamente a suo carico.
  • La documentazione proveniente dal fondo pensione, lo statuto applicabile nel periodo interessato e gli estratti contributivi possono costituire elementi probatori idonei a dimostrare la natura e l'entità dei contributi versati.
  • La base imponibile delle prestazioni di un fondo pensione non deve necessariamente coincidere con l'importo lordo erogato: possono essere esclusi i contributi fiscalmente deducibili entro i limiti previsti dalla normativa vigente ratione temporis.
  • In presenza di una trattenuta fiscale calcolata su una base imponibile eccessiva, il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso può essere dichiarato illegittimo se il contribuente prova sia il pagamento delle somme sia l'erroneità del calcolo.
  • La disciplina applicabile deve essere individuata con riferimento al periodo in cui i contributi sono stati versati e alla normativa allora vigente; non è sufficiente applicare automaticamente la disciplina fiscale attuale.
  • L'accoglimento dell'impugnazione comporta, oltre al riconoscimento del rimborso, la possibile condanna dell'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

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