Sentenza del 11/06/2019 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Associazioni sportive dilettantistiche - Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti - Regime agevolato - Revoca - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ASD ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, contestando la presunta emissione di fatture per operazioni di sponsorizzazione parzialmente inesistenti, mediante sovrafatturazione. Ha inoltre eccepito la decadenza dell'Ufficio dai termini di accertamento, vizi dell'attività istruttoria e della motivazione degli avvisi, l'insufficienza delle presunzioni utilizzate, l'illegittimità dell'uso dell'antieconomicità ai fini IVA e, soprattutto, l'illegittimità della revoca del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado e gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto tempestivo l'accertamento per il 2010, considerando operante il raddoppio dei termini poiché la notizia di reato era stata trasmessa alla Procura prima della scadenza del termine ordinario. Ha inoltre ritenuto utilizzabili nel procedimento tributario gli elementi raccolti durante la verifica, adeguatamente motivati gli avvisi e sufficienti, per gravità, precisione e concordanza, gli indizi relativi alla sovrafatturazione: prelievi di contante immediatamente successivi agli incassi, pagamenti anomali, fatture standardizzate, contratti incoerenti, prezzi superiori al listino dell'associazione e collegamenti tra due ASD operanti in modo analogo. La revoca del regime agevolato è stata ritenuta legittima non per il superamento dei limiti dei pagamenti in contanti, ma perché l'emissione di fatture per operazioni parzialmente inesistenti finalizzata ad agevolare frodi fiscali di terzi dimostrava il venir meno dell'assenza di fine di lucro e delle finalità associative richieste dalla legge n. 398/1991. L'ASD è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Il regime fiscale agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche presuppone, tra l'altro, l'assenza di finalità lucrativa e l'effettivo perseguimento delle finalità associative e sportive. Condotte fraudolente estranee all'attività sportiva possono determinare la perdita del regime.
L'art. 55 consente l'accertamento dell'IVA secondo modalità induttive nei casi previsti dalla legge; l'art. 57 disciplina i termini per l'accertamento e il raddoppio dei termini in presenza di fatti potenzialmente penalmente rilevanti, purché la notizia di reato sia trasmessa entro il termine ordinario applicabile.
Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'avviso deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa; l'obbligo di allegazione può essere assolto riportando il contenuto essenziale dei documenti richiamati. La mancata informazione sulle ragioni della verifica non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto in assenza di una specifica sanzione normativa.
Art. 220 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.
La norma opera principalmente ai fini dell'utilizzabilità della prova nel procedimento penale. La sua eventuale violazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti nel distinto procedimento tributario.
Decreto legislativo n. 158/2015
La modifica normativa ha eliminato la decadenza automatica dal regime agevolato per il solo superamento dei limiti di legge relativi ai pagamenti o incassi in contanti. Restano tuttavia rilevanti altre condotte incompatibili con i presupposti del regime.
Una volta fornito dall'Amministrazione un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, spetta al contribuente offrire una prova contraria specifica e documentata; mere giustificazioni generiche non sono sufficienti.
Massime di principio
- Un'associazione che beneficia di un regime fiscale agevolato deve dimostrare non solo il rispetto formale degli adempimenti, ma anche la coerenza sostanziale della propria attività con le finalità sportive, associative e non lucrative.
- L'emissione di fatture per operazioni inesistenti o sovrafatturate può giustificare la revoca del regime agevolato anche se gli importi non sono particolarmente elevati, quando la condotta evidenzia un ritorno economico estraneo all'attività istituzionale.
- Una serie coordinata di anomalie finanziarie, contrattuali e contabili può costituire una presunzione grave, precisa e concordante della falsità delle operazioni, senza che l'Amministrazione debba necessariamente acquisire una prova diretta per ogni singola fattura.
- In presenza di presunzioni qualificate, il contribuente deve fornire spiegazioni puntuali e documenti verificabili, ad esempio contratti effettivi, prove delle prestazioni rese, tracciabilità dei pagamenti e rendicontazione dei rimborsi; dichiarazioni generiche non sono sufficienti.
- L'utilizzo di un listino prezzi predisposto dalla stessa associazione può costituire una base attendibile per la ricostruzione induttiva dei ricavi, anche senza ricorrere alle regole sul transfer pricing infragruppo.
- L'antieconomicità può assumere rilievo anche ai fini IVA quando costituisce un indizio della non veridicità dell'operazione, del prezzo fatturato o dell'inerenza del costo.
- La violazione di regole processuali penali durante una verifica non comporta automaticamente l'invalidità dell'accertamento tributario, poiché il procedimento penale e quello fiscale restano autonomi, salvo specifiche previsioni normative.
- Il semplice superamento dei limiti per i pagamenti in contanti non determina necessariamente la decadenza dal regime agevolato secondo la disciplina vigente, ma può comunque concorrere, insieme ad altri elementi, a dimostrare irregolarità sostanziali o l'assenza dei requisiti agevolativi.
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