Sentenza del 11/06/2019 n. 136 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Autenticazione documenti - Dipendente Agenzia delle Entrate - Rilascio attestazione conformità - Disposizione autorizzativa del Direttore - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2010 e 2011, con cui erano stati recuperati maggiori importi ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni, per il disconoscimento di costi derivanti da fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Ha eccepito, tra l'altro, la decadenza dell'Ufficio per l'anno 2010, la mancanza o irregolarità della sottoscrizione e della delega, l'omessa allegazione del processo verbale di constatazione, il difetto di motivazione e l'insufficienza degli indizi sull'inesistenza delle prestazioni pubblicitarie.
La decisione
La Commissione ha accolto parzialmente l'appello. Ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini per l'accertamento relativo all'anno 2010, poiché l'accertamento derivava da indagini penali già avviate e riferibili alla prosecuzione della medesima condotta illecita. Tuttavia, ha escluso il raddoppio dei termini per l'IRAP, tributo privo di sanzioni penali, dichiarando decaduta l'Agenzia dal potere di accertamento limitatamente all'IRAP 2010 e annullando l'avviso in tale parte. Sono state invece confermate la validità dell'attestazione di conformità degli avvisi cartacei agli originali informatici, la qualifica di pubblico ufficiale del dipendente dell'Agenzia autorizzato dal direttore provinciale, la validità della delega di firma prodotta anche in giudizio, la sufficienza della motivazione e la fondatezza del recupero dei costi per operazioni inesistenti. La società non ha fornito una prova idonea dell'effettività delle prestazioni. Le spese sono state compensate per un quinto e poste a carico della società per i restanti quattro quinti, liquidati in euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, DPR 600/1973
Consente il raddoppio dei termini per l'accertamento quando dagli elementi acquisiti emergono fatti penalmente rilevanti, purché la relativa attività investigativa sia effettivamente collegata all'accertamento. Nel caso concreto il raddoppio è stato ritenuto applicabile all'IRES, ma non all'IRAP.
Art. 57, comma 3, DPR 633/1972
Prevede il raddoppio dei termini per gli accertamenti IVA in presenza di violazioni penalmente rilevanti. La decisione lo ha ritenuto applicabile in relazione alle indagini penali riguardanti la condotta fraudolenta.
Art. 42, commi 1 e 3, DPR 600/1973
Disciplina la sottoscrizione degli avvisi di accertamento e la delega al funzionario firmatario. La delega non deve necessariamente essere allegata all'atto impositivo: l'Agenzia può produrla in giudizio se il contribuente ne contesta l'esistenza.
Art. 7, Legge 212/2000
Impone la motivazione degli atti impositivi e l'allegazione o conoscibilità degli atti richiamati. L'obbligo è stato ritenuto assolto perché il processo verbale, completo degli allegati, era già stato notificato al contribuente e consentiva pienamente la difesa.
Art. 3, D.Lgs. 39/1993
Richiede l'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione degli atti informatici. La dicitura relativa al capo area firmatario è stata considerata sufficiente.
Art. 18, DPR 445/2000
Consente l'autenticazione e l'attestazione di conformità delle copie da parte di un pubblico ufficiale autorizzato. La disposizione di servizio del direttore provinciale che autorizzava il personale dell'ufficio è stata ritenuta legittima.
Art. 23, D.Lgs. 82/2005
Attribuisce alle copie analogiche di documenti informatici la stessa efficacia probatoria dell'originale quando la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato. Il dipendente dell'Agenzia delle Entrate, nell'esercizio delle funzioni certificative connesse alla gestione delle entrate, è stato riconosciuto come pubblico ufficiale.
Art. 41-bis, DPR 600/1973
È la norma espressamente indicata negli avvisi come base dell'accertamento; tale indicazione è stata ritenuta sufficiente a escludere il difetto di motivazione.
Art. 109, TUIR
Richiede che i componenti negativi di reddito siano effettivi, inerenti e documentati. La regolare contabilizzazione e la documentazione formale non bastano quando l'Amministrazione fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti sull'inesistenza delle operazioni.
Art. 19, DPR 633/1972
Disciplina il diritto alla detrazione IVA, che presuppone l'effettività delle operazioni. In presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, il costo e la relativa detrazione possono essere recuperati.
Massime di principio
- Un dipendente dell'Agenzia delle Entrate può attestare la conformità di una copia cartacea a un documento informatico se riveste la qualifica di pubblico ufficiale e dispone di un'autorizzazione organizzativa dell'ufficio; una disposizione generale del direttore provinciale può essere sufficiente.
- La delega di firma del funzionario che sottoscrive un avviso di accertamento non deve necessariamente essere allegata all'avviso. Se il contribuente ne contesta l'esistenza, l'Agenzia può dimostrarla anche nel corso del giudizio, purché la delega sia valida e temporalmente riferibile all'atto.
- Il raddoppio dei termini collegato a ipotesi di reato può operare quando l'accertamento fiscale è concretamente connesso a un'indagine penale già avviata, anche se la prima notizia di reato riguardava annualità precedenti e le annualità successive sono emerse nell'ambito della stessa indagine.
- Il raddoppio dei termini non si estende automaticamente a tributi, come l'IRAP, per i quali non sono previste sanzioni penali. Per tali imposte deve essere verificato autonomamente il termine ordinario di decadenza.
- Per contestare operazioni oggettivamente inesistenti l'Amministrazione può basarsi su un insieme di presunzioni gravi, precise e concordanti, quali l'assenza di struttura e competenze del fornitore, la cessazione della partita IVA, l'inadempimento fiscale e il prelievo pressoché immediato delle somme incassate.
- Quando l'Amministrazione offre una prova presuntiva qualificata dell'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve dimostrare concretamente l'effettività delle prestazioni. Foto, cataloghi, bozzetti e materiale pubblicitario non datato o non riconducibile con certezza al fornitore possono non essere sufficienti.
- Per prestazioni di rilevante valore economico è opportuno conservare contratti, ordini, relazioni sull'attività svolta, corrispondenza, documentazione con riferimenti temporali e ogni elemento che colleghi inequivocabilmente il fornitore alle prestazioni fatturate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 59 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 135 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 392 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 401 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 11 giu 2019Sentenza del 11/06/2019 n. 757 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →