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Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 59 - Comm. Trib. II grado di Trento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava l'ammissibilità della collaborazione volontaria, ritenendo che l'istanza fosse stata presentata dopo il verbale di acquisizione documentale redatto dall'Ufficio doganale di Como. Contestava inoltre la completezza e attendibilità dell'istanza, per l'omessa indicazione di somme e attività riconducibili a una società panamense, apporti finanziari non dichiarati, bonifici relativi ad acquisti di opere d'arte e ulteriori attività estere non adeguatamente documentate. Soprattutto, l'Agenzia riteneva imponibile come reddito diverso derivante da attività commerciale non esercitata abitualmente la plusvalenza di euro 9.226.800 realizzata dalla vendita, nel 2010, di un dipinto di Giorgio de Chirico acquistato nel 1990. Il contribuente sosteneva invece che si fosse trattato di una vendita isolata, effettuata dopo vent'anni e senza finalità speculative o attività organizzata di commercializzazione.

La decisione

La Commissione di primo grado di Trento aveva accolto il ricorso, ritenendo assorbente la non commercialità e quindi la non imponibilità della vendita del dipinto. In appello, la Commissione ha respinto le tesi dell'Agenzia. Ha chiarito che la questione dell'ammissibilità della collaborazione volontaria è autonoma rispetto alla tassabilità della vendita e che i benefici della procedura non incidono sull'imposta eventualmente dovuta. Nel merito, ha ritenuto che la vendita del quadro costituisse un unico atto traslativo, non riconducibile a un'attività commerciale, in assenza di una pluralità di atti coordinati o di attività intermedie finalizzate a incrementare il valore del bene per la successiva rivendita. Il lungo periodo intercorso tra acquisto e vendita, l'età del contribuente e la destinazione del ricavato ai figli confermavano l'assenza di intento speculativo. Anche l'esposizione del dipinto in mostre non è stata considerata attività di valorizzazione commerciale. È stata inoltre respinta la censura relativa agli importi residuali, non contestati dal contribuente, perché su tali importi non era necessaria una pronuncia espressa. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di euro 3.000 di spese di lite.

Norme richiamate

  • Legge n. 286/2014 e disciplina della collaborazione volontaria

    La procedura consentiva di regolarizzare attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero e definire le relative violazioni, ma non comportava una riduzione delle imposte sostanzialmente dovute; i benefici riguardavano principalmente sanzioni amministrative e profili penali.

  • Art. 5-quater del D.L. n. 167/1990, convertito dalla Legge n. 227/1990

    La collaborazione volontaria non è ammessa dopo che l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche e dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.

    La causa ostativa all'accesso alla collaborazione volontaria richiede la previa formale conoscenza, da parte del contribuente, di specifiche attività di controllo o accertamento. Nel caso concreto la questione è stata ritenuta autonoma e non decisiva per stabilire la tassabilità della vendita del dipinto.

  • Art. 4 del D.L. n. 167/1990, convertito dalla Legge n. 227/1990

    Riguarda gli obblighi di dichiarazione e monitoraggio fiscale delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero, oggetto della procedura di collaborazione volontaria.

  • Art. 67, comma 1, lettera i), del TUIR, D.P.R. n. 917/1986

    Redditi diversi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

    La norma non assoggetta automaticamente a imposizione ogni incremento patrimoniale derivante dalla vendita di un bene. È necessario che la plusvalenza derivi dall'esercizio, anche occasionale, di un'attività commerciale, caratterizzata da una pluralità di atti coordinati o da attività intermedie finalizzate alla successiva vendita.

  • Art. 408 e seguenti c.p.p.

    Il provvedimento di archiviazione penale non vincola il giudice tributario e non impedisce una diversa qualificazione fiscale dei fatti, ma gli elementi acquisiti nel procedimento penale possono essere utilizzati se sottoposti a autonoma valutazione.

  • Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 21776/2011

    La nozione di attività commerciale implica necessariamente una pluralità di atti coordinati e diretti alla realizzazione del medesimo scopo.

    Il semplice atto isolato di cessione onerosa non equivale all'esercizio, sia pure non abituale, di un'attività commerciale. Occorre una condotta organizzata o una serie di atti collegati alla realizzazione di un intento commerciale.

Massime di principio

  • La vendita occasionale di un'opera d'arte da parte di un collezionista non è automaticamente imponibile come reddito commerciale: l'Amministrazione deve dimostrare una pluralità di operazioni, un'organizzazione o un intento speculativo.
  • Il lungo intervallo tra acquisto e vendita, l'assenza di acquisti e rivendite seriali, la finalità personale o familiare della dismissione e l'assenza di attività preparatorie alla vendita sono elementi favorevoli alla qualificazione del cedente come collezionista e non come commerciante d'arte.
  • L'esposizione di un'opera in mostre, da sola, non dimostra un'attività commerciale né una valorizzazione finalizzata alla rivendita, soprattutto quando l'incremento di valore dipende dall'apprezzamento artistico del bene.
  • La plusvalenza economica, anche molto elevata, non è sufficiente da sola a dimostrare l'esercizio di un'attività commerciale: devono essere valutati concretamente natura, numero e coordinamento degli atti compiuti.
  • L'ammissibilità di una procedura di collaborazione volontaria e la tassabilità di uno specifico reddito sono questioni distinte; l'eventuale validità della procedura non elimina l'imposta dovuta e la sua eventuale inammissibilità non rende automaticamente imponibile ogni somma indicata nell'istanza.
  • Un'archiviazione penale non vincola il giudice tributario, ma può costituire un elemento probatorio utilizzabile, purché il giudice tributario lo valuti autonomamente insieme agli altri elementi.
  • In presenza di attività estere, omissioni o contraddizioni documentali possono compromettere la collaborazione volontaria e sostenere presunzioni di riconducibilità delle attività al contribuente; è quindi essenziale documentare titolarità effettiva, flussi finanziari, intermediari, acquisti e destinazione dei beni.

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