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Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 396 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione con cui revocava le agevolazioni fiscali "prima casa" e richiedeva le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, ritenendo che l’area scoperta acquistata insieme all’immobile non potesse beneficiare dell’agevolazione perché non risultava catastalmente "graffata", cioè censita unitamente al fabbricato principale. Il contribuente sosteneva che l’area fosse una pertinenza dell’abitazione, in quanto destinata durevolmente al suo servizio o ornamento, e contestava inoltre la motivazione dell’avviso e la determinazione della base imponibile.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del contribuente e riformato la sentenza della CTP di Sassari, che aveva respinto il ricorso. Ha dichiarato il diritto del contribuente a fruire dell’agevolazione prima casa, ritenendo illegittima la pretesa dell’Agenzia fondata esclusivamente sulla mancata graffatura catastale dell’area. Secondo il giudice, la normativa non richiede necessariamente che la pertinenza sia censita unitamente all’immobile principale: la natura pertinenziale può essere dimostrata attraverso la destinazione durevole del bene al servizio o ornamento dell’abitazione e la volontà del proprietario. La domanda subordinata è stata assorbita. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere al contribuente le spese di giudizio, liquidate in 2.290 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986

    "ai fini dell'agevolazione di cui alla nota II bis dell'art. I della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/86, le aree scoperte pertinenziali devono risultare censite in catasto urbano unitamente al bene principale"

    La Commissione ha escluso che la norma imponga il requisito tassativo della graffatura catastale. L’agevolazione può spettare anche quando l’area non sia censita unitamente all’immobile, purché sia provata la sua effettiva natura pertinenziale.

  • Norme civilistiche sulle pertinenze

    Per qualificare un bene come pertinenza sono necessari un requisito oggettivo, consistente nella destinazione durevole al servizio o ornamento del bene principale, e un requisito soggettivo, consistente nella volontà del titolare di effettuare tale destinazione.

  • Art. 5 del D.M. 2 agosto 1969

    Le caratteristiche dimensionali dell’area sono state ritenute compatibili con i limiti previsti per considerarla pertinenza di un’abitazione principale non di lusso.

  • Art. 34 del D.Lgs. n. 546/1992

    La controversia è stata discussa in pubblica udienza secondo le modalità processuali previste dalla norma.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E del 2005

    La circolare sosteneva la necessità della graffatura catastale per riconoscere l’agevolazione prima casa alle aree pertinenziali. La Commissione ha ritenuto tale limitazione non conforme alla normativa primaria.

  • Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 2006

    La risoluzione escludeva il beneficio per i terreni censiti autonomamente al catasto terreni. Tale criterio amministrativo è stato disatteso perché non previsto espressamente dalla legge.

  • Cassazione, sentenza n. 6259 del 13 marzo 2013

    La pronuncia è stata richiamata per confermare che l’elencazione dei beni pertinenziali ai fini dell’agevolazione prima casa non è tassativa e che non è indispensabile il censimento catastale unitario con l’immobile principale.

Massime di principio

  • La mancata graffatura catastale di un’area non esclude automaticamente la sua natura pertinenziale ai fini dell’agevolazione prima casa.
  • La natura di pertinenza deve essere valutata in concreto, verificando la destinazione durevole dell’area al servizio o ornamento dell’abitazione e la volontà del proprietario.
  • Le circolari e le risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria non possono introdurre requisiti più restrittivi di quelli previsti dalla legge.
  • In caso di contestazione, è utile documentare il collegamento funzionale tra area e abitazione mediante atti di acquisto, planimetrie, caratteristiche dimensionali, destinazione effettiva e ogni altro elemento idoneo a dimostrare l’uso pertinenziale.
  • L’agevolazione non si applica automaticamente a qualsiasi terreno acquistato insieme all’abitazione: devono comunque essere rispettati i requisiti sostanziali della pertinenzialità e le condizioni previste dalla disciplina prima casa.

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