Cassazione Civile, Sentenza n. 25429/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2007. L'Agenzia contestava alla società partecipazione a operazioni commerciali soggettivamente inesistenti per complessivi € 709.919,00 e un'operazione oggettivamente inesistente (esposizione striscione per € 30.000). La controversia verteva sulla prova della consapevolezza della società di partecipare a una frode fiscale (onere probatorio, uso di presunzioni ai sensi dell'art. 54 DPR 633/1972), sulla sussistenza o meno delle prestazioni (documentazione come DDT, comunicazioni, fotografie), sul calcolo e la motivazione dell'IVA dovuta e sulla tassazione del reddito di partecipazione dei soci. In primo grado la CTP aveva annullato gli atti; la CTR aveva riformato accogliendo l'Agenzia; la società e i soci hanno poi proposto ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla Top Leather Srl, confermando la validità dell'accertamento tributario così come riformato dalla CTR. I primi sei motivi relativi alla prova della consapevolezza e all'uso delle presunzioni sono stati ritenuti infondati: la CTR aveva formato una valutazione indiziaria solida sulla base della natura 'cartiera' della controparte (assenza di dotazione personale e strumentale, immediatezza dei rapporti, intensità delle transazioni) e della mancanza, da parte della società, di prove contrarie adeguate (DDT, ordini, comunicazioni). Anche il motivo relativo allo striscione da €30.000 è stato respinto per insufficienza probatoria della società e per le risultanze investigative che indicavano la controparte come cartiera. Le doglianze sulla motivazione del calcolo IVA e sul principio di neutralità sono state ritenute infondate: la giurisprudenza consente il versamento dell'IVA a fronte di fatture inesistenti quando non vi è rettifica tempestiva. Per i soci la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi notificati ai soci, avendo questi aderito a procedure di definizione agevolata e provveduto al pagamento entro i termini previsti. La società soccombente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento del contributo.
Norme richiamate
art. 54, comma 2, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente all'Amministrazione finanziaria di provare anche mediante presunzioni la mancata esecuzione della prestazione o la consapevolezza del cessionario circa la frode; elementi indiziari tipici sono l'assenza di dotazione personale/strumentale del fornitore, l'immediatezza dei rapporti e l'inidoneità dello svolgimento dell'attività.
art. 21, comma 7, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (concetto di cartolarità)
Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti la mera emissione della fattura determina l'insorgere del rapporto impositivo; la funzione è ripristinatoria quando non vi è tempestiva rettifica o annullamento.
art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (principio di neutralità IVA)
Il principio di neutralità non è violato dal recupero dell'IVA risultante da fatture inesistenti, in quanto la disciplina mira a ripristinare correttamente il gettito fiscale quando la fattura non è stata eliminata in tempo utile.
art. 47, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Norma richiamata in relazione al trattamento fiscale del reddito di partecipazione; qui il profilo è rimasto assorbito per estinzione del giudizio a favore dei soci che hanno definito la controversia.
art. 11, D.L. n. 50/2017 (definizione agevolata)
Norma utilizzata per la definizione parziale/cessazione della materia del contendere per il socio che ha aderito e pagato secondo i termini previsti.
art. 6, D.L. n. 119/2018 (definizione agevolata)
Ulteriore norma di definizione agevolata cui ha aderito un socio, con effetto di estinzione del giudizio se l'Amministrazione non ha negato la definizione nei termini di legge e il contribuente ha versato quanto dovuto.
Fatta menzione come base normativa dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di legge, nullità, violazione di norme processuali e di prova).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato in relazione all'obbligo del versamento del cosiddetto doppio contributo da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta detrazioni IVA su operazioni soggettivamente inesistenti può provare la mancanza di effettività anche mediante presunzioni semplici ai sensi dell'art. 54(2) DPR 633/1972: occorre una pluralità di indizi rilevanti (assenza di organizzazione del fornitore, immediatezza e intensità dei rapporti, sproporzione degli importi).
- La prova indiziaria, se fondata e collegata, può ritenersi idonea a formare il convincimento del giudice; il contribuente ha l'onere di fornire documentazione precisa e congrua (DDT, ordini, corrispondenza, prove di consegna) per confutare la presunzione.
- La mera produzione di fatture e la rivendita della merce non sono di per sé sufficienti a escludere la frode: tali fatti sono compatibili con schemi evasivi e vanno documentati in modo che smentiscano le indicazioni investigative.
- In caso di operazione oggettivamente inesistente, l'emissione della fattura può determinare l'insorgere del debito IVA se non è stata rettificata tempestivamente; il principio di neutralità dell'IVA non impedisce il recupero dell'imposta in tali casi.
- Se il socio aderisce a misure di definizione agevolata e osserva i termini (presentazione istanza, pagamento e silenzio/assenza di diniego dell'Amministrazione entro i termini di legge), il giudizio relativo agli avvisi nei suoi confronti si estingue per cessazione della materia del contendere.
- In giudizio di impugnazione è fondamentale che il giudice motivi la valutazione delle presunzioni con riferimento agli elementi oggettivi; valutazioni sintetiche, purché coerenti e comprensibili, sono ammissibili se consentono di seguire il ragionamento decisorio.
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