Cassazione Civile, Sentenza n. 25424/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso IRPEF anno 2012 da parte di Liberati: il contribuente lavorò e risiedette a Londra nel 2012 e sostiene di essere stato tassato sia nel Regno Unito sia trattenuto in Italia dal sostituto d'imposta. L'Agenzia respinse la richiesta perché, a suo avviso, mancava il certificato convenzionale e la prova della doppia imposizione e della residenza estera. Liberati produsse certificati rilasciati dall'autorità fiscale britannica (HMRC), contratti di lavoro, dichiarazioni UK, annotazioni CUD e altri elementi comprovanti la residenza e la tassazione nel Regno Unito. L'Agenzia impugnò le decisioni favorevoli ai giudici di merito sollevando quattro motivi in Cassazione: presunta mancanza del certificato ai sensi dell'art.29 Convenzione Italia-UK, mancata prova della doppia imposizione, errata qualificazione della residenza (sostegno che fosse soggetto non domiciliato), e irrilevanza della posizione del datore di lavoro italiano.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano accolto il rimborso richiesto da Liberati. La Corte ha ritenuto che: i certificati prodotti dall'autorità britannica erano genuini e contenevano le attestazioni richieste dall'art.29 della Convenzione (nessuna forma predeterminata richiesta); dal complesso probatorio emergeva la residenza fiscale del contribuente in UK e l'effettiva tassazione lì subita; la nazionalità o la sede del datore di lavoro (società italiana) è irrilevante ai fini convenzionali se il lavoratore risiede e lavora nello Stato estero e i redditi sono assoggettati a tassazione nello Stato di residenza. L'Agenzia non ha contestato la genuinità dei certificati e non ha fornito elementi idonei a disconoscere la prova offerta. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata nella controversia in relazione alle procedure di rimborso; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione normativa in combinato con la Convenzione e non ha ravvisato violazione o falsa applicazione dell'art. 38 rispetto alla vicenda probatoria.
Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 329 del 1990
Art. 29 comma 2 prevede il diritto al rimborso in caso di doppia imposizione a condizione della produzione di un attestato rilasciato dallo Stato di residenza. La Corte ha stabilito che non esiste una forma predeterminata del certificato e che i documenti prodotti dall'HMRC, attestando residenza e tassazione, soddisfano i requisiti convenzionali. Art. 4 definisce la residenza: la Corte ha ritenuto provata la residenza in UK in base ai certificati e agli elementi fattuali prodotti.
Regola l'onere della prova: il contribuente deve fornire gli elementi che fondano la pretesa ma, una volta prodotto materiale probatorio valido, grava sull'Amministrazione l'onere di confutarne la veridicità. Qui Liberati ha fornito prove adeguate e l'Agenzia non le ha efficacemente contestate.
art. 2; art. 15, comma 2; art. 51, comma 8-bis
Richiamati in tema di criteri di territorialità e tassazione dei redditi di lavoro dipendente. La Corte ha osservato che, ai fini convenzionali e del TUIR, il luogo di lavoro e la residenza fiscale incidono sulla tassazione; se il reddito è imponibile nello Stato di residenza del lavoratore, la convenzione può escludere la doppia imposizione in Italia anche se il datore di lavoro ha sede in Italia.
Legge di ratifica della Convenzione Italia-Regno Unito
Atto di recepimento della Convenzione che vincola le parti; la Corte ha applicato i principi convenzionali ratificati con tale legge.
Massime di principio
- La certificazione rilasciata dall'autorità fiscale dello Stato di residenza che attesti la residenza e la tassazione nel Paese estero è idonea a soddisfare il requisito previsto dall'art.29 della Convenzione: non è richiesta una forma predeterminata del documento.
- La prova della doppia imposizione si costruisce sul complesso documentale: certificato di residenza estera, attestazione di tassazione/pagamento imposte estere, contratti di lavoro, dichiarazioni estere, annotazioni nel CUD e elementi fattuali (utenze, acquisto immobiliare della famiglia) sono strumenti utili a dimostrare la residenza e la tassazione all'estero.
- Una volta che il contribuente produce documentazione probatoria rilevante, l'onere di confutare la sua attendibilità ricade sull'Amministrazione: se questa non contesta la genuinità o non fornisce elementi di prova contrari, la richiesta di rimborso deve essere accolta.
- La nazionalità o la sede del datore di lavoro è irrilevante ai fini dell'applicazione delle convenzioni finalizzate a evitare la doppia imposizione: ciò che conta è la residenza e la tassazione del lavoratore nello Stato estero.
- In controversie analoghe è consigliabile raccogliere sin da subito certificati ufficiali rilasciati dall'autorità fiscale estera che attestino la residenza e la natura della tassazione, nonché documenti fattuali (contratto di lavoro, dichiarazioni dei redditi estere, bollette, atti di acquisto) per rafforzare la posizione probatoria.
- L'Amministrazione finanziaria, per negare un rimborso fondato su certificazioni estere, deve proporre contestazioni specifiche e documentate sulla genuinità o rilevanza delle attestazioni; mere obiezioni formali sulla forma del documento non sono sufficienti.
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