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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25424/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rimborso IRPEF anno 2012 da parte di Liberati: il contribuente lavorò e risiedette a Londra nel 2012 e sostiene di essere stato tassato sia nel Regno Unito sia trattenuto in Italia dal sostituto d'imposta. L'Agenzia respinse la richiesta perché, a suo avviso, mancava il certificato convenzionale e la prova della doppia imposizione e della residenza estera. Liberati produsse certificati rilasciati dall'autorità fiscale britannica (HMRC), contratti di lavoro, dichiarazioni UK, annotazioni CUD e altri elementi comprovanti la residenza e la tassazione nel Regno Unito. L'Agenzia impugnò le decisioni favorevoli ai giudici di merito sollevando quattro motivi in Cassazione: presunta mancanza del certificato ai sensi dell'art.29 Convenzione Italia-UK, mancata prova della doppia imposizione, errata qualificazione della residenza (sostegno che fosse soggetto non domiciliato), e irrilevanza della posizione del datore di lavoro italiano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato le decisioni dei giudici di merito che avevano accolto il rimborso richiesto da Liberati. La Corte ha ritenuto che: i certificati prodotti dall'autorità britannica erano genuini e contenevano le attestazioni richieste dall'art.29 della Convenzione (nessuna forma predeterminata richiesta); dal complesso probatorio emergeva la residenza fiscale del contribuente in UK e l'effettiva tassazione lì subita; la nazionalità o la sede del datore di lavoro (società italiana) è irrilevante ai fini convenzionali se il lavoratore risiede e lavora nello Stato estero e i redditi sono assoggettati a tassazione nello Stato di residenza. L'Agenzia non ha contestato la genuinità dei certificati e non ha fornito elementi idonei a disconoscere la prova offerta. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    Norma richiamata nella controversia in relazione alle procedure di rimborso; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione normativa in combinato con la Convenzione e non ha ravvisato violazione o falsa applicazione dell'art. 38 rispetto alla vicenda probatoria.

  • Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 329 del 1990

    Art. 29 comma 2 prevede il diritto al rimborso in caso di doppia imposizione a condizione della produzione di un attestato rilasciato dallo Stato di residenza. La Corte ha stabilito che non esiste una forma predeterminata del certificato e che i documenti prodotti dall'HMRC, attestando residenza e tassazione, soddisfano i requisiti convenzionali. Art. 4 definisce la residenza: la Corte ha ritenuto provata la residenza in UK in base ai certificati e agli elementi fattuali prodotti.

  • Codice Civile

    Regola l'onere della prova: il contribuente deve fornire gli elementi che fondano la pretesa ma, una volta prodotto materiale probatorio valido, grava sull'Amministrazione l'onere di confutarne la veridicità. Qui Liberati ha fornito prove adeguate e l'Agenzia non le ha efficacemente contestate.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    art. 2; art. 15, comma 2; art. 51, comma 8-bis

    Richiamati in tema di criteri di territorialità e tassazione dei redditi di lavoro dipendente. La Corte ha osservato che, ai fini convenzionali e del TUIR, il luogo di lavoro e la residenza fiscale incidono sulla tassazione; se il reddito è imponibile nello Stato di residenza del lavoratore, la convenzione può escludere la doppia imposizione in Italia anche se il datore di lavoro ha sede in Italia.

  • Legge di ratifica della Convenzione Italia-Regno Unito

    Atto di recepimento della Convenzione che vincola le parti; la Corte ha applicato i principi convenzionali ratificati con tale legge.

Massime di principio

  • La certificazione rilasciata dall'autorità fiscale dello Stato di residenza che attesti la residenza e la tassazione nel Paese estero è idonea a soddisfare il requisito previsto dall'art.29 della Convenzione: non è richiesta una forma predeterminata del documento.
  • La prova della doppia imposizione si costruisce sul complesso documentale: certificato di residenza estera, attestazione di tassazione/pagamento imposte estere, contratti di lavoro, dichiarazioni estere, annotazioni nel CUD e elementi fattuali (utenze, acquisto immobiliare della famiglia) sono strumenti utili a dimostrare la residenza e la tassazione all'estero.
  • Una volta che il contribuente produce documentazione probatoria rilevante, l'onere di confutare la sua attendibilità ricade sull'Amministrazione: se questa non contesta la genuinità o non fornisce elementi di prova contrari, la richiesta di rimborso deve essere accolta.
  • La nazionalità o la sede del datore di lavoro è irrilevante ai fini dell'applicazione delle convenzioni finalizzate a evitare la doppia imposizione: ciò che conta è la residenza e la tassazione del lavoratore nello Stato estero.
  • In controversie analoghe è consigliabile raccogliere sin da subito certificati ufficiali rilasciati dall'autorità fiscale estera che attestino la residenza e la natura della tassazione, nonché documenti fattuali (contratto di lavoro, dichiarazioni dei redditi estere, bollette, atti di acquisto) per rafforzare la posizione probatoria.
  • L'Amministrazione finanziaria, per negare un rimborso fondato su certificazioni estere, deve proporre contestazioni specifiche e documentate sulla genuinità o rilevanza delle attestazioni; mere obiezioni formali sulla forma del documento non sono sufficienti.

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