Cassazione Civile, Sentenza n. 25438/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale (sez. staccata di Brescia) che aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2008 e 2009 per operazioni ritenute inesistenti (a seguito di verifica della Guardia di Finanza): rettifica dei redditi e maggiori IRES, IRAP e IVA con relative sanzioni. La società ha proposto ricorso per cassazione su sei motivi: (1) nullità della sentenza di primo grado per mancata sottoscrizione del relatore; (2) ammissibilità e valutazione di un compact disc prodotto in appello e questioni di corrispondenza con il CD acquisito in accesso; (3) utilizzabilità della documentazione non esibita in sede di accesso (art. 52, comma 5, DPR 633/72); (4) errata valutazione delle prove e inversione dell'onere probatorio, con conseguente illegittimità dell'accertamento per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti; (5) interpretazione erronea dell'art. 41-bis DPR 600/73 e metodologia dell'accertamento; (6) illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni per mancata verifica dell'elemento soggettivo e mancata motivazione dell'atto sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. In sintesi: il vizio della sottoscrizione della sentenza di primo grado costituisce nullità che doveva essere rilevata in appello e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione; la C.T.R. ha correttamente ritenuto nuova (e quindi inammissibile) l'eccezione sulla corrispondenza del compact disc proposta solo in appello, e comunque ha valutato la prova escludendone l'utilizzabilità perché la corrispondenza non risultava elencata nel processo verbale di constatazione; quanto all'art. 52 DPR 633/72 la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la preclusione dei documenti non esibiti richiede che l'amministrazione dimostri la richiesta specifica e, nel caso di accesso, che vi sia stato un sostanziale rifiuto doloso: i giudici di merito hanno valutato che la documentazione utile non era stata resa disponibile ai verificatori e che il rappresentante legale aveva posto un comportamento ostativo sino alla falsificazione del libro matricola; le censure che miravano a una rivalutazione delle prove e dei fatti sono state ritenute inadmissibili perché attengono alla valutazione di merito non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in complessivi euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992 (artt. 36 e 59)
Richiamate in relazione ai profili processuali; la Corte rileva che vizi di nullità della sentenza di primo grado vanno dedotti nei gradi processuali previsti e non per la prima volta in cassazione
codice di procedura civile (art. 161)
Principio della conversione delle nullità in motivi di gravame: la nullità non rilevata in appello si converte in motivo di impugnazione e non può essere tardivamente sollevata in cassazione
codice di procedura civile (art. 360, n. 3)
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte ha escluso che molte delle censure costituiscano violazioni di norma, essendo invece valutazioni di fatto non sindacabili
d.lgs. 546/1992 (art. 57)
Richiamato dal ricorrente in relazione all'ammissibilità di eccezioni in appello; la Corte ha escluso che il decisum si discosti da questa norma
D.P.R. n. 633/1972 (art. 52, comma 5)
La Corte ha applicato la giurisprudenza che richiede una specifica richiesta degli accertatori per far scattare la preclusione dei documenti non esibiti; in caso di accesso la preclusione opera solo se vi è un sostanziale rifiuto doloso o dichiarazioni non veritiere finalizzate a impedire l'ispezione
D.P.R. n. 600/1973 (art. 41-bis)
Richiamo all'art. 41-bis riconosciuto dalla Corte come errore di riferimento formale da parte dei giudici di merito che comunque non inficia la legittimità dell'accertamento fondato sul processo verbale di constatazione
D.P.R. n. 600/1973 (art. 39)
Richiamato nella discussione sull'onere della prova e sulle modalità di valutazione dei documenti; la Corte ha ritenuto che la censura tentasse una rivalutazione dei fatti sottratta al sindacato di legittimità
D.P.R. n. 633/1972 (art. 54)
Richiamato in relazione alla valutazione dell'effettività delle operazioni e all'utilizzabilità dei documenti; la Corte ha affermato che i giudici di merito hanno motivatamente escluso la prova prodotta in ritardo o non resa disponibile
Codice civile (artt. 2697, 2627, 2729)
Norme in materia di onere della prova e mezzi presuntivi; la Corte ha ritenuto che il ricorso chiedeva una diversa valutazione probatoria rispetto a quella dei giudici di merito, valutazione non sindacabile in cassazione
TUIR (art. 109)
Richiamato dalla difesa per dimostrare l'esistenza dei requisiti soggettivi delle imprese fornitrici; i giudici di merito hanno ritenuto insufficiente la documentazione prodotta
d.lgs. 472/1997 (artt. 5, comma 1, e 17)
Richiamati in relazione alla legittimità delle sanzioni; la Corte ha ritenuto fondato il rilievo che ha individuato nel legale rappresentante il responsabile delle violazioni con dolo, mentre le censure sulla mancata produzione dell'atto sanzionatorio sono state inammissibili per carenza di documentazione ad hoc
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1‑quater)
Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il decreto o per specifiche formalità; citazione procedurale finale
Massime di principio
- Il vizio di sottoscrizione insufficiente di una sentenza emessa in composizione collegiale costituisce nullità che, se non rilevata in appello, si converte in motivo di gravame e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
- Documenti prodotti per la prima volta in appello (o in cassazione) che attengono a questioni non precedentemente prospettate possono essere considerati "nuova domanda" e risultare inammissibili, salvo che siano rilevanti e tempestivamente giustificati.
- Ai fini dell'utilizzabilità in giudizio di documenti non esibiti durante accesso o verifica, l'amministrazione deve dimostrare di avere formulato una richiesta specifica; la preclusione opera se è accertabile un sostanziale rifiuto doloso o una falsa dichiarazione finalizzata a impedire l'ispezione.
- La valutazione della esistenza o inesistenza delle operazioni, basata su circostanze concrete, è materia di merito: la cassazione non è il luogo per una rivalutazione dei fatti e delle prove se i giudici di merito hanno fornito motivazioni idonee.
- Per contestare le sanzioni è necessario agire con specifiche doglianze e produrre gli atti amministrativi impugnati; senza la produzione o il richiamo analitico dell'atto sanzionatorio la censura può risultare inammissibile.
- Il richiamo a norme procedurali o formalità (es. rinvii a specifici articoli come art. 41‑bis) che si rivelino inesatti non comporta per sé l'illegittimità dell'accertamento quando l'atto sia fondato su un processo verbale di constatazione sostanzialmente regolare.
- Quando emergono elementi di falsificazione di documenti e di comportamenti ostativi del rappresentante legale (ad es. falsificazione del libro matricola), i giudici di merito possono escludere l'utilizzabilità dei documenti prodotti tardivamente o ritenere sussistente il dolo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.
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