Cassazione Civile, Sentenza n. 25437/2024 del 23/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa sulla deducibilità, ai fini IRES per l'anno 2004, delle quote di ammortamento di un disavanzo di fusione (Euro 10.275.895,63) derivante dall'annullamento delle quote di Daunia Natura Srl in seguito a fusioni e incorporazioni. L'Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la deducibilità sostenendo che il disavanzo rileva fiscalmente solo se la plusvalenza del cedente sia stata imponibile (ossia effettivamente tassata), mentre la società resistente ha invece sostenuto la correttezza delle deduzioni operate e che l'ammortamento era documentato. La questione ha coinvolto anche il ruolo di Granlatte quale consolidante e la preclusione per giudicato di pronunce precedenti tra le stesse parti su identica questione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendolo precluso dall'efficacia del giudicato costituito dalla sentenza n. 16598/2015 resa tra le stesse parti su identica questione. Ne consegue la conferma della deducibilità delle quote di ammortamento del disavanzo senza richiedere la prova dell'effettiva tassazione della plusvalenza del cedente. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, liquidate (importo non riportato integralmente nel testo fornito).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6 (commi rilevanti)
"i componenti positivi o negativi di reddito"
La Corte interpreta la disposizione nel senso che il disavanzo di fusione ha rilevanza fiscale quando i maggiori valori "abbiano concorso a formare il reddito di un'impresa residente"; non è richiesto che tale reddito sia stato effettivamente sottoposto a tassazione. L'incorporante deve documentare i componenti di reddito relativi alle azioni o quote annullate, ma non deve provare la loro effettiva tassabilità.
Riconosciuto il principio di neutralità fiscale della fusione (la fusione non determina di per sé il realizzo di plus/minusvalenze). Tuttavia il D.Lgs. 358/1997 contiene una deroga che rende fiscalmente rilevanti i disavanzi da annullamento nei limiti e con le condizioni previste dalla norma stessa.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Fondamento procedurale del ricorso per cassazione invocato dall'Amministrazione per contestare presunta violazione di legge.
Cass. Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916 (giurisprudenza)
Principio richiamato circa l'efficacia preclusiva del giudicato in materia tributaria: quando due giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto giuridico e uno è definitivo, l'accertamento compiuto in ordine a un punto fondamentale comune preclude il riesame dello stesso punto anche in giudizi relativi a periodi d'imposta diversi, se l'elemento ha carattere durevole.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Norma sul c.d. 'doppio contributo': la Corte ha rilevato che non si applica la disciplina del doppio contributo perché la parte soccombente è una Pubblica Amministrazione assistita dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Se esiste una sentenza definitiva della Corte di Cassazione tra le stesse parti che ha deciso un punto fondamentale comune relativo alla stessa fattispecie, tale decisione ha efficacia preclusiva (giudicato esterno) e impedisce il riesame dello stesso punto in giudizi successivi, anche su periodi d'imposta diversi, quando l'elemento abbia carattere durevole.
- Ai fini della deducibilità dei disavanzi di fusione ai sensi del D.Lgs. n. 358/1997, è sufficiente che i valori (maggior costo d'acquisto) abbiano "concorso a formare il reddito" di un'impresa residente; non è necessario che il reddito in questione sia stato effettivamente tassato o che il tributo sia stato versato.
- La regola generale di neutralità fiscale della fusione (art. 123 TUIR) subisce deroghe legislative: occorre verificare le condizioni speciali previste (es. D.Lgs. 358/1997) che rendono rilevabili i disavanzi.
- L'incorporante che intende dedurre quote di ammortamento del disavanzo deve documentare i componenti positivi o negativi di reddito relativi alle quote annullate, ma non è tenuto a dimostrare la loro tassabilità definitiva.
- In contenziosi tributari è fondamentale verificare la presenza di precedenti pronunce definitive tra le stesse parti e la loro portata logica, poiché possono determinare l'inammissibilità o l'infondatezza di ulteriori impugnazioni basate sul medesimo motivo.
- La pubblica amministrazione assistita dall'Avvocatura dello Stato, se soccombente, non beneficia in genere della disciplina sul 'doppio contributo' prevista per il contributo unificato.
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