Cassazione Civile, Ordinanza n. 34611/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento per l'anno 2008, fondato sull'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, rideterminando un maggior reddito complessivo sulla base del contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto, tra cui la disponibilità di un autoveicolo e spese di finanziamento. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in secondo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, del D.M. 19 settembre 1992 e dell'art. 2728 c.c., sostenendo che gli elementi presuntivi posti a base del redditometro legittimavano l'accertamento del maggior reddito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione meramente apparente e quindi nulla per violazione del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha rilevato che la decisione di merito si limitava ad affermazioni apodittiche sull'esistenza di disponibilità finanziarie del coniuge e di risorse acquisite aliunde, senza alcuna concreta valutazione della loro provenienza, dell'idoneità a giustificare le spese e del ragionamento logico-giuridico seguito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere la motivazione; la sua mancanza apparente integra nullità denunciabile in cassazione
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario la decisione deve esporre la motivazione; il difetto del requisito determina nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia in cassazione della nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro per dedurre la violazione di legge sostanziale, qui assorbito
art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nel testo vigente ratione temporis consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, quali spese e incrementi patrimoniali
D.M. 19 settembre 1992
richiamato come parametro applicativo del redditometro insieme all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in relazione alla valutazione presuntiva degli elementi posti a base dell'accertamento sintetico
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio
ha riformulato il n. 5 dell'art. 360 c.p.c., restringendo il controllo di legittimità sulla motivazione
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in nullità della sentenza, ossia mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- Non è più deducibile in cassazione il semplice vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il controllo della Corte resta limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
- Nel processo tributario, quando il giudice conferma o annulla un accertamento sintetico, deve spiegare in modo concreto quali elementi probatori ritenga idonei a giustificare le spese contestate e perché tali elementi siano attendibili e pertinenti; una mera affermazione apodittica non è sufficiente.
- La motivazione apparente ricorre quando la sentenza enuncia una conclusione senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza valutare effettivamente il materiale probatorio decisivo.
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