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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34611/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento per l'anno 2008, fondato sull'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, rideterminando un maggior reddito complessivo sulla base del contenuto induttivo di elementi e circostanze di fatto, tra cui la disponibilità di un autoveicolo e spese di finanziamento. La contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in secondo grado. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, del D.M. 19 settembre 1992 e dell'art. 2728 c.c., sostenendo che gli elementi presuntivi posti a base del redditometro legittimavano l'accertamento del maggior reddito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza impugnata affetta da motivazione meramente apparente e quindi nulla per violazione del "minimo costituzionale" della motivazione. Ha rilevato che la decisione di merito si limitava ad affermazioni apodittiche sull'esistenza di disponibilità finanziarie del coniuge e di risorse acquisite aliunde, senza alcuna concreta valutazione della loro provenienza, dell'idoneità a giustificare le spese e del ragionamento logico-giuridico seguito. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduce in nullità della sentenza, ossia mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • Non è più deducibile in cassazione il semplice vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, dopo la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; il controllo della Corte resta limitato al rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • Nel processo tributario, quando il giudice conferma o annulla un accertamento sintetico, deve spiegare in modo concreto quali elementi probatori ritenga idonei a giustificare le spese contestate e perché tali elementi siano attendibili e pertinenti; una mera affermazione apodittica non è sufficiente.
  • La motivazione apparente ricorre quando la sentenza enuncia una conclusione senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza valutare effettivamente il materiale probatorio decisivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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