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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20015/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato, per l'anno d'imposta 2008, il reddito ai fini IRPEF con metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, valorizzando incrementi patrimoniali consistiti, in particolare, nel possesso di cavalli da competizione e di tre autoveicoli. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto parzialmente il gravame, riducendo del 40% i redditi accertati. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) nullità dell'avviso perché sottoscritto da soggetto privo di qualifica dirigenziale; 2) contraddizione insanabile tra motivazione e dispositivo, oltre a omesso esame di fatto decisivo, per avere la CTR dapprima ritenuto illegittimo l'atto per mancato contraddittorio endoprocedimentale e poi averlo di fatto confermato riducendo solo il reddito; 3) violazione delle norme sull'accertamento sintetico e sul contraddittorio, per la mancata declaratoria di nullità dell'atto; 4) violazione dell'art. 12 d.lgs. 472/1997 per la determinazione delle sanzioni, che la stessa motivazione aveva reputato illegittima senza adeguata correzione nel dispositivo; 5) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per non avere considerato la prova offerta dal contribuente sugli incrementi patrimoniali contestati; 6) nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla riduzione del reddito nella misura del 40%.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la mancanza della qualifica dirigenziale del firmatario dell'avviso non ne comporti la nullità e che, per l'anno d'imposta 2008, non operasse un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nell'accertamento sintetico, poiché la disciplina introdotta dal d.l. 78/2010 vale solo per i periodi d'imposta successivi. Ha invece accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo: è stata ritenuta fondata la censura sulle sanzioni, perché la CTR aveva affermato in motivazione l'applicazione del criterio di cumulo previsto dall'art. 12 d.lgs. 472/1997 senza poi rideterminare le sanzioni nel dispositivo; sono state inoltre accolte le doglianze sulla riduzione del reddito accertato, poiché la CTR aveva valorizzato le prove del contribuente ma aveva ridotto i redditi senza fornire un'adeguata motivazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    commi 4 e 5; richiamo anche al comma 7

    disciplina l'accertamento sintetico; per l'anno 2008 non operava ancora la modifica che introduce il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato nel segmento considerato dalla Corte.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    richiamato in tema di sottoscrizione dell'avviso

    l'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; non è richiesta la qualifica dirigenziale del sottoscrittore.

  • art. 56 d.P.R. 633/1972

    richiamato per il rinvio alla disciplina delle imposte sui redditi

    la Corte lo richiama per affermare che, anche in materia IVA, vale il medesimo principio sulla sottoscrizione dell'atto di accertamento.

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    quando violazioni della stessa indole sono commesse in periodi d'imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo; la CTR doveva rideterminare le sanzioni conseguentemente.

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato dal ricorrente per censurare la mancata considerazione delle prove offerte, ma la decisione ruota soprattutto sulla motivazione della sentenza di appello.

  • art. 360 c.p.c.

    sono le norme invocate per denunciare violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.

  • D.L. 78/2010, art. 22, comma 1

    la modifica relativa al contraddittorio nell'accertamento sintetico si applica solo agli accertamenti per i redditi il cui termine di dichiarazione non fosse ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto; quindi non al periodo d'imposta 2008.

  • L. 122/2010

    legge di conversione del d.l. 78/2010, richiamata per il regime transitorio dell'accertamento sintetico.

  • d.lgs. 472/1997

    richiamato unitamente all'art. 12 per la disciplina delle sanzioni tributarie.

Massime di principio

  • In materia di accertamento fiscale, la mancanza della qualifica dirigenziale del funzionario che sottoscrive l'avviso non determina di per sé la nullità dell'atto, essendo sufficiente che la sottoscrizione provenga dal capo dell'ufficio o da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
  • Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione determini automaticamente l'invalidità dell'atto, salvo che tale obbligo sia previsto da una specifica disposizione normativa.
  • Nel caso dell'accertamento sintetico relativo a periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore della disciplina introdotta dal d.l. 78/2010, non può essere invocata la nullità dell'atto per la sola mancata attivazione del contraddittorio preventivo.
  • Quando la motivazione della sentenza riconosce l'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole o corretto, il giudice deve poi dare coerente attuazione a tale premessa nel dispositivo, rideterminando le sanzioni in modo espresso.
  • Se il giudice di merito valorizza le prove offerte dal contribuente per ridurre l'incidenza degli elementi sintomatici di capacità contributiva, la decisione deve contenere una motivazione effettiva e non apparente sulla quantificazione finale del reddito accertato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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