Cassazione Civile, Ordinanza n. 02222/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano partecipato a procedure selettive interne bandite nel 2007 per il passaggio dall'Area B all'Area C in vari profili professionali del Ministero, in un contesto in cui l'amministrazione aveva chiesto l'autorizzazione per 920 posti ma aveva ottenuto inizialmente il via libera solo per 460 posizioni. Gli interessati chiedevano l'inquadramento nell'Area C, sostenendo che gli accordi sindacali e i bandi avessero impegnato l'amministrazione a scorrere le graduatorie fino a coprire tutti i posti richiesti, anche per i candidati collocati oltre i 460 posti autorizzati e, in parte, oltre i 920 complessivamente banditi. I quattro motivi di ricorso denunciavano: (1) violazione delle norme transitorie del d.lgs. 150/2009, con invocazione dei diritti quesiti e della ultrattività delle graduatorie; (2) errata qualificazione dei concorsi interni e indebita esclusione della vigenza triennale delle graduatorie; (3) violazione delle norme sul potere di bandire e assumere, con tesi della sufficienza del bando e dell'accordo sindacale a far sorgere un diritto soggettivo all'inquadramento, nonché dell'avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. e della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo; (4) violazione delle regole sull'onere della prova e sul principio di non contestazione, per non avere il Ministero contestato specificamente la sussistenza di vacanze utili allo scorrimento per turn-over.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, alla data rilevante, i ricorrenti non avessero ancora maturato un diritto soggettivo all'inquadramento nell'Area C per i posti oltre i 460 autorizzati, poiché l'autorizzazione preventiva era condizione necessaria per l'avvio e la copertura dei posti e nel caso concreto non era mai intervenuta l'autorizzazione integrativa richiesta per arrivare a 920 unità. Ha inoltre valorizzato il sopravvenuto art. 24 del d.lgs. 150/2009, che dal 1 gennaio 2010 imponeva il ricorso a concorsi pubblici con sola riserva interna, escludendo la persistenza del preteso diritto. Quanto allo scorrimento per turn-over, ha ritenuto non adeguatamente censurato l'accertamento di merito secondo cui l'accordo del 12 luglio 2007 non imponeva uno scorrimento fino a copertura di tutte le vacanze, e ha affermato che il diritto all'assunzione per scorrimento richiede la prova degli elementi costitutivi da parte di chi lo invoca. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 15 CCNL Comparto Ministeri 1998-2001
comma 1, lett. a) e comma 2
consente i passaggi interni tra aree entro i limiti della dotazione organica e dei contingenti previsti, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e delle regole vigenti; gli accordi attuativi possono disciplinare lo scorrimento solo nei limiti di tali vincoli
art. 35, comma 4, d.lgs. 165/2001
l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato è subordinato ad apposito DPCM; l'autorizzazione preventiva è condizione necessaria per indire e coprire i posti
richiamato per affermare che le progressioni verticali hanno efficacia novativa e si assimilano alle nuove assunzioni
le variazioni delle dotazioni organiche devono essere coerenti con la programmazione del fabbisogno; per lo Stato la programmazione e le variazioni seguono regole governative specifiche
richiamato come parte del quadro normativo che impone la programmazione del fabbisogno e condiziona le assunzioni
dal 1 gennaio 2010 le amministrazioni coprono i posti disponibili mediante concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% al personale interno; la norma ha inciso sulle procedure di progressione verticale e sulle graduatorie non ancora consolidatesi in un diritto soggettivo
invocato per escludere effetti retroattivi della riforma, ma la Corte ha ritenuto che lo ius superveniens incidesse sulla stipula del nuovo contratto e sull'efficacia delle graduatorie non ancora produttive di diritti soggettivi
richiamato nel primo motivo in relazione alla tutela giurisdizionale del diritto asseritamente leso
art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 165/2001
richiamato dai ricorrenti per sostenere la vigenza delle graduatorie e la natura concorsuale delle procedure interne
art. 2, comma 2, d.lgs. 165/2001
richiamato nel terzo motivo per contestare la disciplina dei rapporti tra legge e contrattazione collettiva
invocato per sostenere l'avveramento della condizione sospensiva per fatto imputabile alla PA; la Corte ha escluso qualsiasi causa imputabile all'amministrazione
il diritto allo scorrimento deve essere provato da chi lo invoca, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa
non consente di ritenere provati fatti non specificamente allegati e dimostrati; la Corte ha escluso la violazione dedotta
richiamato per distinguere tra controversie sul potere concorsuale e azioni relative al diritto all'assunzione; i procedimenti interni con novazione del rapporto rientrano tra le procedure concorsuali di assunzione
la censura sulla violazione dei canoni ermeneutici richiede specifica indicazione delle regole violate e del modo in cui il giudice se ne sia discostato
richiamato in via preliminare per escludere la trattazione in pubblica udienza, ritenuta non necessaria
richiamato in relazione al rito camerale e alla memoria difensiva
Massime di principio
- Le progressioni verticali nel pubblico impiego privatizzato, quando comportano la novazione del rapporto e l'accesso a una qualifica superiore, sono soggette ai vincoli di programmazione del fabbisogno e all'autorizzazione preventiva dell'autorità competente; in mancanza di tale autorizzazione non sorge un diritto soggettivo all'inquadramento oltre i posti effettivamente autorizzati.
- Lo scorrimento di una graduatoria presuppone un complesso di fatti costitutivi che devono essere allegati e provati da chi lo invoca: approvazione della graduatoria, sua perdurante validità e decisione dell'amministrazione di coprire la vacanza attingendo dalla graduatoria stessa.
- L'eventuale previsione nei bandi o negli accordi di un possibile ampliamento dei posti non basta, da sola, a fondare un obbligo incondizionato di assunzione quando essa sia espressamente subordinata a una successiva autorizzazione mai intervenuta.
- Lo ius superveniens che muta il regime delle progressioni interne può incidere sulle procedure e sulle graduatorie non ancora consolidate in un diritto soggettivo, impedendo che l'idoneo invochi un diritto quesito all'inquadramento.
- Nella censura per violazione dei canoni di interpretazione contrattuale o degli accordi integrativi, il ricorrente deve indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in che modo la motivazione del giudice di merito se ne sia discostata; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del testo.
- Il principio di non contestazione non esonera la parte che agisce dallo specifico onere di allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa, specialmente quando si tratta di ottenere l'assunzione o l'inquadramento per scorrimento di graduatoria.
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