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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23483/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto quadro di intermediazione finanziaria e dai successivi ordini di investimento eseguiti tra il 2001 e il 2004. In primo grado era stata accertata la nullità del contratto quadro per difetto di sottoscrizione da parte della banca, con conseguenti reciproche restituzioni. La Corte d'appello ha poi riformato la decisione, ritenendo sufficiente, ai fini dell'art. 23 T.U.F., la sola sottoscrizione del cliente e la manifestazione del consenso della banca per fatti concludenti, desumibile anche dalla trasmissione degli estratti conto titoli; ha inoltre escluso la nullità dei singoli ordini di negoziazione non firmati con firma elettronica, affermando che l'art. 23 T.U.F. impone la forma scritta solo per il contratto quadro e non per gli ordini esecutivi, salvo diversa pattuizione; infine ha omesso l'esame della domanda risarcitoria perché proposta subordinatamente al mutamento del rito in primo grado, evento non verificatosi. Con il ricorso per cassazione il cliente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 1423 c.c., sostenendo che la mancata firma della banca rendesse nullo il contratto quadro e che il requisito formale non potesse essere surrogato da comportamenti concludenti; 2) violazione dell'art. 23 T.U.F. e dell'art. 10 d.P.R. 445/2000, sostenendo che anche gli ordini telematici dovessero essere sottoscritti con firma elettronica per essere validi; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 702-quater c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento danni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ribadito che, secondo le Sezioni Unite, il requisito della forma scritta del contratto quadro di intermediazione finanziaria ex art. 23 T.U.F. ha funzione protettiva dell'investitore e non richiede la firma dell'intermediario, essendo sufficiente la sottoscrizione del cliente e potendo il consenso della banca risultare da comportamenti concludenti successivi, come l'esecuzione del rapporto e la trasmissione degli estratti conto. Ha inoltre confermato che gli ordini di acquisto o vendita impartiti dal cliente sono negozi esecutivi e non sono soggetti, di regola, a un autonomo requisito di forma scritta a pena di nullità, salvo diversa pattuizione del contratto quadro. Quanto alla domanda risarcitoria, ha escluso l'omessa pronuncia, osservando che essa era stata proposta solo subordinatamente al mutamento del rito nel primo grado; poiché tale mutamento non si era verificato, la domanda era divenuta inefficace e non poteva essere introdotta per la prima volta in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F.)

    Il requisito della forma scritta del contratto quadro di intermediazione finanziaria ha funzione protettiva; è sufficiente la sottoscrizione del cliente, mentre il consenso dell'intermediario può risultare da comportamenti concludenti successivi.

  • art. 1423 c.c.

    La parte ricorrente lo invocava per sostenere l'impossibilità di sanare il vizio di forma; la Corte ha escluso che la fattispecie integri una sanatoria, aderendo al principio della sufficienza del consenso desumibile da comportamenti concludenti.

  • art. 10, comma 1, d.P.R. n. 445 del 2000

    La norma è stata richiamata dalla parte ricorrente per sostenere che il documento informatico con firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta; la Corte ha ritenuto non decisivo il richiamo, perché gli ordini di investimento non sono soggetti di regola alla forma scritta ex art. 23 T.U.F.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la domanda risarcitoria non era entrata nel merito per mancato verificarsi della condizione processuale cui era subordinata.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Richiamato per descrivere il rito sommario di cognizione seguito in primo grado.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Richiamato sia per la definizione del giudizio di primo grado sia per escludere che l'appello comporti un mutamento di rito assimilabile a quello previsto per il primo grado.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per fondare la censura sull'omessa pronuncia; la Corte ha escluso che esso imponesse l'esame della domanda risarcitoria in appello.

  • art. 345, comma 1, c.p.c.

    La domanda risarcitoria, non esaminata in primo grado per mancato avveramento della condizione, non poteva essere proposta per la prima volta in appello.

  • art. 339 e ss. c.p.c.

    L'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter si svolge secondo le forme ordinarie di impugnazione, circostanza che non equivale a mutamento del rito di primo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel contratto quadro di intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta ex art. 23 T.U.F. va inteso in senso funzionale e protettivo: è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e sottoscritto dal cliente, potendo il consenso dell'intermediario risultare anche da comportamenti concludenti successivi.
  • La nullità prevista dall'art. 23 T.U.F. riguarda il contratto quadro e non si estende automaticamente ai singoli ordini di investimento o disinvestimento, che sono atti esecutivi del rapporto e, salvo diversa pattuizione, non necessitano di autonoma forma scritta a pena di nullità.
  • Quando una domanda è proposta in primo grado in via espressamente subordinata al verificarsi di una condizione processuale che non si realizza, la domanda non viene esaminata nel merito e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • L'appello avverso una decisione resa nel rito sommario non determina, di per sé, un mutamento del rito assimilabile a quello previsto per il giudizio di primo grado, né consente di superare i limiti di proponibilità delle domande nuovi in appello.
  • Non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice non si pronunci su una domanda che sia divenuta inefficace per il mancato avveramento della condizione alla quale era stata subordinata.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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