Cassazione Civile, Ordinanza n. 15196/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento presso terzi eseguito il 4 agosto 2016 sulle somme depositate su un conto riconducibile al contribuente, somme destinate a rimborso di spese di lite riconosciute da una sentenza definitiva. Il contribuente aveva impugnato l’atto deducendo di non aver mai ricevuto i presupposti avvisi di accertamento. I giudici di merito avevano ritenuto nulla la notificazione degli atti impositivi, qualificando il destinatario come soggetto solo momentaneamente assente e quindi soggetto alla disciplina della notificazione al relativamente irreperibile, con necessità di raccomandate informative non inviate. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, in sintesi, che la notificazione era invece corretta perché il domicilio fiscale del contribuente era collocato nella c.d. zona rossa del Comune di L’Aquila, area interdetta all’accesso dopo il sisma del 2009: tale situazione rendeva il destinatario assolutamente irreperibile e giustificava la notificazione secondo l’art. 60 d.P.R. 600/1973, non già secondo le regole del momentaneo assente. Il contribuente ha proposto vari motivi, tra cui questioni su motivazione, omessa pronuncia, spese e responsabilità aggravata; l’Agenzia ha a sua volta proposto ricorso incidentale e successivo, insistendo sulla correttezza della notificazione in area interdetta e sull’irrilevanza della disciplina invocata dai giudici di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle entrate, ritenendolo assorbente. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito affinché verifichi se i tentativi di notifica andati a vuoto siano stati ritualmente eseguiti e se gli atti presupposti al pignoramento siano stati validamente notificati a un destinatario da considerarsi assolutamente irreperibile. Sono stati dichiarati assorbiti il restante motivo del ricorso principale dell’Agenzia, il suo ricorso incidentale e tutti i ricorsi principale e incidentale del contribuente. Il giudice di rinvio dovrà poi trarre le conseguenze sulla legittimità o meno dell’azione esecutiva successiva.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti in relazione al vizio motivazionale e dalla Corte nel contesto del principio della ragione più liquida e delle esigenze di economia processuale
art. 12 preleggi
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi del contribuente
richiamato per il vizio di motivazione/anomalia motivazionale
norma processuale che fonda i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti
richiamato dall’Agenzia come norma sulla rilevanza del domicilio fiscale e delle notificazioni in ambito tributario
la Corte afferma che, in caso di irreperibilità assoluta, la notificazione degli atti tributari segue la disciplina prevista da tale disposizione; quando invece il destinatario è solo temporaneamente irreperibile opera un diverso regime
art. 7-quater d.l. 193/2016 conv. l. 225/2016
richiamato dall’Agenzia per sostenere che la notifica via PEC sarebbe stata introdotta solo dal 1° luglio 2017
richiamato dalla Corte per distinguere il caso di temporanea irreperibilità del destinatario rispetto all’irreperibilità assoluta
terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma)
richiamato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, che ha uniformato la disciplina della notifica delle cartelle a quella degli atti di accertamento
art. 3 Cost.
richiamato come parametro costituzionale valorizzato dalla Corte costituzionale per eliminare una disparità irragionevole di disciplina
art. 24 Cost.
richiamato dalla Corte nel principio della ragione più liquida e delle esigenze di tutela effettiva e economia processuale
richiamato dal contribuente con riferimento alla disciplina delle spese nel processo tributario
richiamati dal contribuente in tema di spese di lite e responsabilità aggravata
richiamato dal contribuente per i parametri di liquidazione dei compensi professionali
Massime di principio
- Nel sistema delle notificazioni degli atti tributari, la qualificazione della posizione del destinatario dipende dalla concreta possibilità di accesso al domicilio fiscale: se il luogo è legalmente interdetto all’accesso, il contribuente può essere considerato assolutamente irreperibile, non semplicemente temporaneamente assente.
- La disciplina dell’art. 60 d.P.R. 600/1973 si applica quando il messo notificatore non reperisce il contribuente nel domicilio fiscale dopo aver svolto ricerche idonee a verificare che non vi sia stato un mero mutamento di indirizzo nello stesso Comune.
- Il messo notificatore non è tenuto a formalità predeterminate in modo rigido nelle ricerche, purché dia conto delle verifiche effettuate; la sufficienza delle ricerche va valutata in base alle risultanze documentali del caso concreto.
- È onere del contribuente comunicare le variazioni del proprio domicilio fiscale e fornire prova adeguata di tali variazioni; in difetto, l’Amministrazione può notificare nel domicilio fiscale ultimo noto.
- La razionalità della decisione di merito sulla notifica deve confrontarsi con la corretta qualificazione della irreperibilità del destinatario; un errore in tale qualificazione può travolgere la statuizione sulla validità degli atti presupposti e, per riflesso, sull’atto esecutivo successivo.
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