Cassazione Civile, Ordinanza n. 32379/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, lavoratore autonomo, era stato destinatario di un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 fondato su versamenti bancari ritenuti non giustificati per quasi un milione di euro e su prelievi per oltre seicentomila euro, considerati indice di maggior reddito non dichiarato. Dopo un primo esito sfavorevole nei gradi di merito, la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente decisione d'appello, chiedendo al giudice di merito di applicare i principi derivanti dalla parziale illegittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e di verificare in modo analitico, anche per categorie omogenee, l'efficacia della prova offerta dal contribuente sui movimenti bancari. Nel giudizio rescissorio la decisione era però favorevole al contribuente e aveva annullato integralmente la ripresa a tassazione. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. per non avere il giudice di rinvio rispettato il dictum della Corte; nullità della sentenza per motivazione solo apparente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992; violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, perché non sarebbe stata fornita la prova specifica idonea a vincere la presunzione di redditi occulti derivante dai versamenti sui conti correnti. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha anche eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la notifica della sentenza al soggetto della riscossione avrebbe fatto decorrere il termine breve per impugnare.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di tardività, affermando che la notifica della sentenza eseguita da un soggetto estraneo al giudizio non può far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Nel merito ha ritenuto fondati i motivi dell'Agenzia: la sentenza del giudice di rinvio non aveva svolto l'esame analitico dei movimenti bancari imposto dalla precedente cassazione e si era limitata a una motivazione ipotetica e meramente assertiva, priva dell'indicazione dei documenti esaminati e dunque inidonea a consentire il controllo sulla coerenza del ragionamento decisorio. Per questo ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, affinché proceda al riesame analitico, anche per gruppi omogenei, dei movimenti bancari del contribuente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto dall'Agenzia
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e alle indicazioni contenute nella precedente cassazione
la sentenza tributaria deve essere sorretta da una motivazione non meramente apparente
è la norma presuntiva sui movimenti bancari richiamata per gli accertamenti fiscali
richiamato in tema di utilizzazione presuntiva dei movimenti bancari ai fini IVA
viene richiamato nel dibattito sulla notifica della sentenza e sulla decorrenza del termine breve
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la carenza assoluta o l'apparenza della motivazione determina nullità della sentenza
richiamato implicitamente nel censurare il riparto e l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente
Massime di principio
- La notifica della sentenza effettuata da un soggetto estraneo al rapporto processuale non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, poiché tale effetto presuppone l'iniziativa notificatoria di una parte del giudizio.
- Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto e alle istruzioni operative impartite dalla Corte di cassazione; se omette l'esame richiesto o si discosta dalle indicazioni ricevute, la decisione è censurabile per violazione dell'art. 384 c.p.c.
- La motivazione è solo apparente quando non indica gli elementi di fatto e i documenti posti a base del convincimento o li menziona senza una reale disamina logico-giuridica, impedendo il controllo sulla ratio decidendi.
- In materia di accertamenti bancari, la prova contraria del contribuente deve essere specifica e analitica, soprattutto quando il giudice di legittimità ha richiesto la verifica dei singoli movimenti o di gruppi omogenei di operazioni.
- La decisione che annulli integralmente la ripresa fiscale senza spiegare quali giustificazioni documentali siano state ritenute idonee non soddisfa il 'minimo costituzionale' della motivazione ed è nulla.
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