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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16466/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte accoglie il ricorso incidentale della società, rigetta il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dell'intero processo sono compensate per la presenza di orientamenti difformi e per l'evoluzione della giurisprudenza successiva.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di recupero di crediti d'imposta ritenuti inesistenti e notificati a una società per l'anno 2015. La società li impugnava e otteneva la sospensione cautelare della loro esecutività ex art. 47 d.lgs. 546/1992. Nonostante ciò, l'agente della riscossione procedeva a iscrizione a ruolo straordinaria e notificava una cartella di pagamento. In primo grado il ricorso era respinto, mentre in appello la decisione veniva riformata solo in parte: veniva ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo, ma non la cartella, per effetto della sospensione giudiziale. In cassazione l'Agenzia proponeva quattro motivi: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del contraddittorio; inammissibilità per novità della questione; motivazione contraddittoria della sentenza d'appello; violazione delle norme sul ruolo straordinario e sulla riscossione. La società proponeva ricorso incidentale sostenendo che, una volta sospesi gli atti presupposti, non poteva essere legittimamente emessa né la cartella né il ruolo, compreso quello straordinario. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso incidentale e infondato quello principale, affermando che la sospensione cautelare arresta l'attività esecutiva e impedisce anche l'iscrizione a ruolo straordinaria e la notificazione della cartella fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado sugli atti presupposti.

Norme richiamate

  • art. 47 d.lgs. 546/1992

    sospensione dell'esecutività

    la sospensione cautelare degli atti impugnati arresta temporaneamente l'azione esecutiva e preclude all'amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione la notificazione della cartella, il compimento di atti successivi e anche l'iscrizione a ruolo straordinaria fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado

  • art. 57 d.P.R. 546/1992

    richiamato dalla parte ricorrente come norma che avrebbe reso inammissibile la questione prospettata per la prima volta in appello

  • artt. 101, comma 1, e 112 c.p.c.

    richiamati per dedurre la violazione del principio del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme all'art. 132 n. 4 c.p.c. per denunciare una motivazione contraddittoria e non coerente della sentenza di appello

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    invocato per censurare la motivazione della sentenza come logicamente incoerente e internamente contraddittoria

  • art. 1, comma 421, l. 311/2004

    richiamato come base normativa del recupero delle somme e degli atti conseguenti

  • art. 27, commi 16-20, d.l. 185/2008

    richiamato quale disciplina del recupero dei crediti d'imposta e dei relativi atti esattivi

  • art. 15-bis d.P.R. 602/1973

    interpretato nel senso che l'iscrizione a ruolo straordinaria resta comunque preclusa quando operi la sospensione cautelare dell'atto impugnato

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dell'atto impositivo ex art. 47 d.lgs. 546/1992 impedisce, sino alla pubblicazione della sentenza di primo grado, non solo la prosecuzione dell'azione esecutiva ma anche gli atti prodromici o conseguenti che la rendano effettiva, inclusa la notificazione della cartella di pagamento.
  • Se la sospensione giudiziale interviene prima della definizione del giudizio sul merito dell'atto presupposto, l'amministrazione non può aggirarne gli effetti mediante l'iscrizione a ruolo straordinaria prevista dalla disciplina del recupero dei crediti d'imposta.
  • Quando il motivo di ricorso incidentale fondato sulla violazione della sospensione cautelare è accolto, vengono meno le basi logiche dei motivi principali che presuppongono la legittimità del ruolo e della cartella.
  • In presenza di sospensione cautelare degli atti presupposti, la valutazione del periculum in mora già compiuta dal giudice tributario non può essere neutralizzata da una successiva iniziativa esattiva dell'amministrazione prima della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniGiudicato
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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