Cassazione Civile, Sentenza n. 3400/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Petrillo aveva impugnato presso la CTP la cartella di pagamento n. 028-2004-0040426273-501 (importo € 9.796,56 per contributo S.S.N., contributo straordinario per l'Europa, ILOR e IRPEF anno 1996), eccependone l'omessa notifica e deducendo di essere venuto a conoscenza dell'atto solo tramite estratto di ruolo rilasciato dal concessionario. La CTR aveva ammesso l'impugnazione dell'estratto e della cartella non notificate e dichiarato la decadenza del concessionario dal diritto alla riscossione per decorso dei termini. Equitalia ha fatto ricorso per cassazione deducendo, in sostanza, che l'estratto di ruolo è atto interno non autonomamente impugnabile e che la disciplina processuale (art. 19 d.lgs. 546/1992 e art. 100 c.p.c. richiamati) non consente un giudizio di accertamento negativo del credito mediante l'impugnazione dell'estratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia in ragione della normativa sopravvenuta (art. 12 DPR 602/1973, comma 4-bis, introdotto dal d.l. 146/2021 conv. l. 215/2021) e delle Sezioni Unite che hanno chiarito l'applicabilità della norma anche ai processi pendenti (SS.UU. sent. n.26283/2022). Ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado proposto da Petrillo per mancata dimostrazione del specifico interesse richiesto dal nuovo comma 4-bis (ossia l'assenza di allegazione di un concreto pregiudizio come previsto dalla norma). Le spese di tutti i gradi sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4-bis
L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, ... oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, ... o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La norma esclude in via generale l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione della cartella/ruolo non notificata soltanto se il debitore dimostra un concreto e specifico pregiudizio nelle ipotesi tassativamente indicate.
Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito nella L. 17 dicembre 2021, n. 215 (art. 3-bis)
Ha introdotto il comma 4-bis all'art. 12 del DPR n. 602/1973 limitando l'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
Modifica normativa sopravvenuta che restringe l'accesso alla tutela immediata contro ruolo/cartella non notificata; norma applicabile anche ai processi pendenti secondo le Sezioni Unite.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 (ultima parte)
Richiamata come disciplina che prevede l'impugnazione dell'atto successivo notificato come tutela differita; le Sezioni Unite hanno precisato che la nuova disciplina non esclude la tutela differita ma limita le azioni dirette quando non sussistono i concreti pregiudizi indicati dal comma 4-bis.
Codice di procedura civile, art. 100
Riferimento normativo richiamato nel ricorso; la Corte non ha accolto la censura di Equitalia sul punto in senso assoluto, ma ha ritenuto decisiva l'applicazione della norma sopravvenuta che regola l'interesse ad agire.
SS.UU. Corte di Cassazione, sentenza n. 19704/2015
Precedente orientamento delle Sezioni Unite che, prima dell'intervento normativo del 2021, aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione della cartella risultante da estratto di ruolo quando il contribuente fosse venuto a conoscenza dell'atto tramite tale estratto.
SS.UU. Corte di Cassazione, sentenza n. 26283/2022
Ha statuito che l'art. 12, comma 4-bis, DPR n. 602/1973 si applica ai processi pendenti e che le questioni di legittimità costituzionale della norma sono manifestamente infondate; conferma la natura tassativa delle ipotesi di tutela immediata e la legittimità dell'intervento normativo sopravvenuto.
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), art. 80, comma 4
Norma richiamata quale ipotesi tassativa in cui l'iscrizione a ruolo può determinare un pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto e quindi legittimare la diretta impugnazione.
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, art. 1
Regolamento citato per individuare i soggetti pubblici il cui interesse (e la conseguente possibilità di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo) può autorizzare la diretta impugnazione.
Massime di principio
- Dall'intervento normativo del 2021 (art. 12 DPR 602/1973, comma 4-bis) l'estratto di ruolo è normalmente non impugnabile: il contribuente deve, per agire direttamente contro ruolo/cartella non notificata, dimostrare un concreto pregiudizio riconducibile alle ipotesi tassative indicate dalla norma.
- La nuova norma si applica anche ai giudizi pendenti: le azioni già proposte possono essere dichiarate inammissibili se non viene allegato e provato il specifico interesse richiesto.
- Le ipotesi che consentono la diretta impugnazione sono tassative e non sono soggette ad interpretazione estensiva o analogica (es. partecipazione a gare pubbliche, riscossione di somme da soggetti pubblici, perdita di benefici amministrativi).
- Il contribuente può allegare e provare l'interesse ad agire anche nel corso del giudizio (in appello o in cassazione), ma se non lo fa la domanda è inammissibile e il giudice può decidere nel merito sulla base della nuova disciplina.
- Quando la decisione si fonda su normativa sopravvenuta applicata al processo pendente, il giudice può compensare le spese tra le parti; pertanto, in casi analoghi è possibile prevedere una pronuncia di compensazione delle spese.
- In presenza di cartelle non notificate, la tutela alternativa rimane l'impugnazione dell'atto successivo o altri rimedi idonei; quindi prima di proporre giudizi basati sull'estratto di ruolo verificare se sussista uno dei pregiudizi specificamente previsti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3301/2023 del 03/02/2023
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3302/2023 del 03/02/2023
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3316/2023 del 03/02/2023
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3322/2023 del 03/02/2023
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3323/2023 del 03/02/2023
- Sentenza civile · 3 feb 2023Cassazione Civile, Sentenza n. 3327/2023 del 03/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →