Cassazione Civile, Sentenza n. 3327/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Consorzio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per €450.000 a titolo di rimborso di somme anticipate per indennità e per risarcimenti derivanti da espropriazioni/occupazioni per lavori pubblici. La Regione aveva opposto, e poi impugnato in appello, sostenendo che molte delle somme erano state pagate a titolo di risarcimento per espropriazioni illegittime (non meri indennizzi) e che, a seguito del regime di "concessione traslativa", la responsabilità verso i terzi spettava al concessionario (Consorzio) e non al concedente (Regione), con possibilità di rivalsa del concessionario solo se fosse dimostrata una compartecipazione o colpa propria della Regione. In cassazione il Consorzio deduceva vizi procedurali (presunta carenza di specificità del motivo d'appello ex art. 342 c.p.c.) e sosteneva il proprio diritto di rivalsa/rimborso per le somme anticipate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Consorzio. Ha confermato che, in presenza di una concessione traslativa, il concessionario è il principale responsabile verso i terzi per le obbligazioni e i danni conseguenti all'esecuzione dell'opera (anche per illiceità nell'espropriazione/occupazione), e che il diritto di rivalsa del concessionario verso il concedente è esclusivo salvo prova di una specifica compartecipazione o colpa del concedente. La Corte ha inoltre ritenuto infondate o inammissibili le censure procedurali sollevate dal Consorzio (art. 342 c.p.c. ecc.) e ha rilevato che il Consorzio non aveva dedotto né dimostrato la compartecipazione della Regione agli illeciti. Spese di cassazione a carico del Consorzio, con liquidazione delle spese come indicato in dispositivo.
Norme richiamate
DPCM 21 febbraio 2000
Il DPCM è richiamato in ordine alla legittimazione passiva per determinate procedure espropriative; tuttavia la Corte ha valutato prevalente la disciplina e la giurisprudenza sulla "concessione traslativa", ritenendo che la responsabilità verso i terzi ricada sul concessionario salvo prova di compartecipazione del concedente
Legge n. 865 del 1971
"termine decadenziale di tre mesi" (art. 20)
La Corte ricorda che il mancato rispetto del termine decadenziale per l'occupazione rientra nelle ragioni per ritenere illegittime alcune occupazioni/espropriazioni e può generare obblighi risarcitori verso i privati, ma la responsabilità per tali pagamenti grava sul concessionario quando la concessione sia traslativa
Art. 2043 c.c.
Richiamato come fondamento della responsabilità aquiliana per danni causati a terzi; la Corte conferma che il concessionario risponde ex art. 2043 c.c. per i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera, anche se l'illecito riguarda procedure espropriative
Art. 1180 c.c.
Richiamato nel motivo del ricorrente come principio sul pagamento effettuato da terzo, ma la Corte ha ritenuto non applicabile per giustificare la rivalsa del concessionario contro il concedente in assenza di prova della specifica responsabilità del concedente
Art. 342 c.p.c.
Norma sulla specificità del motivo d'appello: la Corte di legittimità ha confermato che il motivo di appello della Regione aveva sufficiente specificità per contestare che il Consorzio chiedesse anche somme risarcitorie, e dunque il rilievo processuale del Consorzio era infondato
Art. 434 c.p.c. e art. 360 c.p.c. (richiami procedurali)
Richiami utilizzati nelle doglianze di cassazione; la Corte ha ritenuto tali motivi inammissibili o infondati alla luce della giurisprudenza consolidata e della mancata prova dell'avente diritto a rivalsa
Ex lege 219/81
Richiamata nella discussione circa il diritto di rivalsa/azione di regresso del concessionario, ma la decisione si fonda sulla giurisprudenza sulla 'concessione traslativa' più che su un'applicazione estensiva di questa legge
D.P.R. 115/2002, art.13 comma 1-quater
Norma richiamata in dispositivo relativa agli adempimenti contributivi/processuali (versamento di contributi), di cui la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti processuali
Massime di principio
- Se l'appalto/contratto è qualificabile come concessione traslativa (trasferimento al concessionario di funzioni pubbliche essenziali), il concessionario risponde direttamente verso i terzi per le obbligazioni e i danni derivanti dall'esecuzione dell'opera, anche se tali danni derivano da illeciti nella procedura espropriativa.
- Il concedente conserva prevalentemente un potere di controllo: la sua responsabilità verso terzi è esclusa salvo che sia provata una concreta compartecipazione o colpa propria (es. imposizione/avallo dell'occupazione illegittima o omissione di controllo specificamente rilevante).
- Il diritto di rivalsa o di regresso del concessionario nei confronti del concedente è ammesso, ma richiede prova specifica della colpa o partecipazione del concedente; non basta l'asserzione generica che le somme pagate servivano a completare l'acquisizione per conto del concedente.
- In sede di impugnazione è necessario formulare motivi sufficientemente specifici (art. 342 c.p.c.), ma la specificità può ricavarsi anche dalla riproposizione critica delle ragioni già svolte in primo grado quando essa consente al giudice di percepirne il contenuto; l'assenza di deduzioni di fatto rilevanti può determinare l'inammissibilità o l'infondatezza del motivo.
- Pagamenti effettuati dal concessionario a titolo di risarcimento per illegittime occupazioni/espropriazioni non sono automaticamente trasferiti come onere al concedente: occorre verificare la natura contrattuale del rimborso e la sussistenza di fatti riferibili al concedente che giustifichino la rivalsa.
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