Cassazione Civile, Sentenza n. 3323/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società Olearia Di Zero srl aveva impugnato avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA per gli anni 2006-2009. Dopo accoglimento in primo grado, l'Agenzia propose appello e la CTR accolse l'appello dell'Ufficio rigettando l'appello incidentale della società. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi; nel corso del giudizio la società è stata dichiarata fallita e il curatore ha depositato una rinunzia al ricorso, vistata dall'Agenzia per adesione alla compensazione delle spese. Tuttavia la rinunzia non risulta preceduta dall'autorizzazione del comitato dei creditori prevista dall'art. 35 legge fallimentare e pertanto è affetta da un vizio formale. Il giudice ha comunque valutato la dichiarazione come prova della sopravvenuta carenza di interesse della curatela a proseguire il giudizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire. Non ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. per il difetto dei presupposti formali della rinunzia, ma ha ritenuto che la rinunzia e le successive attestazioni del curatore dimostrassero la mancanza di interesse. Le spese di giudizio sono compensate per adesione dell'Avvocatura dello Stato e non è stato disposto il pagamento del cosiddetto 'doppio contributo', essendo la causa di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 35 legge fallimentare
Richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori per atti del curatore che incidono sui diritti della procedura; la mancata autorizzazione rende la rinunzia inidonea a produrre gli effetti tipici
art. 390 cod. proc. civ.
Stabilisce i requisiti formali della rinunzia al ricorso per cassazione (sottoscrizione della parte); la mancata sottoscrizione diretta fa venir meno l'efficacia estintiva della rinunzia
art. 391 cod. proc. civ.
Prevede gli effetti processuali della rinunzia; collegato all'art. 390, conferma che atti privi dei requisiti formali non estinguono il processo ma possono rivelare la perdita di interesse
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Cass. n. 34213/2019; Cass. n. 23685/2008; Cass. n. 22806/2004; Cass. n. 693/2014; Cass. n. 19907/2018; Cass. n. 23175/2015; Cass. n. 14782/2018
La giurisprudenza consolidata distingue tra rinunzia formalmente inefficace (per mancanza di mandato o di autorizzazione) e conseguente inidoneità ad estinguere il processo, e la possibilità che la stessa renda però evidente la sopravvenuta carenza di interesse, determinando l'inammissibilità del ricorso; inoltre è principio che il 'doppio contributo' non si applica quando l'inammissibilità è sopravvenuta
Massime di principio
- La rinunzia al ricorso da parte del curatore fallimentare richiede l'autorizzazione del comitato dei creditori (art. 35 legge fallimentare): senza tale autorizzazione l'atto è formalmente viziato e non estingue automaticamente il processo
- Se la rinunzia non è sottoscritta dalla parte di persona o dal difensore munito di mandato speciale (requisiti artt. 390 e 391 c.p.c.), l'atto non estingue il processo ma può rivelare la sopravvenuta carenza di interesse e determinare l'inammissibilità del ricorso
- La sopravvenuta carenza di interesse della parte (es. a seguito di fallimento) è motivo di inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito dell'interesse a proseguire il giudizio
- Le spese possono essere compensate se la controparte aderisce alla compensazione; il cosiddetto 'doppio contributo' non è dovuto se la causa di inammissibilità è sopravvenuta
- Prassi consigliata: prima di rinunciare a impugnazioni in corso verificare le autorizzazioni richieste (comitato dei creditori, mandato speciale al difensore) e documentare esplicitamente la mancanza di interesse, per evitare incertezze formali e conseguenze processuali
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