Cassazione Civile, Sentenza n. 3302/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di accertamento dell'acquisto per usucapione di un terreno catastalmente identificato (fg. 10, partt. 198) per possesso esclusivo sin dal 1990. Il ricorrente sostiene che, sebbene il terreno fosse stato trasferito gratuitamente al Comune con una convenzione urbanistica del 1977 per la realizzazione di un depuratore, quest'ultimo non era mai stato realizzato e quindi il terreno era acquisibile per usucapione. Il Comune ha opposto che il terreno era entrato nel demanio/patrimonio indisponibile in ragione della destinazione a pubblico servizio e degli atti e lavori intrapresi, rimanendo sottratto all'usucapione fino al completamento del collettore fognario e alla certificazione del 10 luglio 1998.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il terreno era parte del patrimonio indisponibile del Comune in virtù dell'inizio e della concreta realizzazione, anche parziale, delle opere previste e di atti amministrativi pertinenti; ha ritenuto che la destinazione pubblica sia perdurata fino alla formale cessazione (attestata il 10/07/1998), per cui il ventennio necessario per l'usucapione non era decorso al momento della domanda. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla delibera comunale del 1996 per carenza dei presupposti di cui all'art. 348-ter c.p.c. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi) e ha dato atto della possibile ulteriore contribuzione unificata da verificare dall'amministrazione giudiziaria.
Norme richiamate
art. 822 c.c.
Norma che individua i beni demaniali. La Corte ha osservato che i terreni non rientravano necessariamente nell'elencazione di art. 822, ma la mera appartenenza formale all'elenco non è l'unico criterio; la decisione si è però incentrata sul regime del patrimonio indisponibile (art. 826).
art. 826 c.c.
La disciplina del patrimonio indisponibile è stata utilizzata come chiave normativa: il bene destinato a pubblico servizio entra nel patrimonio indisponibile dell'ente (anche prima del completo svolgimento della funzione) e risulta sottratto all'acquisto per usucapione finché perdura la destinazione pubblica, salvo atto formale che ne determini la cessazione.
art. 360 c.p.c. (n. 3 e n. 5)
Fondamento dei motivi di cassazione invocati (violazione di norme di diritto e omissione di esame di fatto decisivo). La Corte ha ritenuto infondato il motivo di diritto e inammissibile quello per omissione di fatto, rispettivamente perché la valutazione normativa era corretta e perché il documento richiamato era stato esaminato dal giudice di merito.
art. 348-ter c.p.c.
Norma applicabile al caso (appello instaurato nel 2015) che limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando la decisione della Corte territoriale non si discosta dal primo giudice, richiedendo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto diverse. È stato determinante per dichiarare inammissibile il motivo relativo alla delibera comunale del 1996.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n. 137, come inserito dalla L. 18/12/2020 n. 176
Norma procedurale che ha consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale; la sentenza registra che nessuna parte ha richiesto discussione orale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater
Riferimento alla contribuzione unificata: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il possibile versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, lasciando all'amministrazione giudiziaria la verifica dell'effettiva debenza.
Massime di principio
- Per acquisire un bene appartenente a un ente pubblico per usucapione è necessario che il bene non sia parte del patrimonio indisponibile; la verifica deve riguardare la reale destinazione effettiva del bene e il momento dal quale tale destinazione è venuta meno.
- La mera dichiarazione di volontà dell'ente pubblico non è sufficiente a conservare o a far cessare la destinazione pubblica: rilevano gli atti e i fatti concreti (inizio dei lavori, atti amministrativi, utilizzo) che dimostrino la destinazione effettiva al pubblico servizio.
- L'entrata nel patrimonio indisponibile può avvenire anche prima del completamento dell'opera se esistono elementi oggettivi di concreta destinazione (es. lavori iniziati e atti amministrativi che ne attestino la realizzazione).
- La declassificazione o la perdita della qualità di bene indisponibile/demaniale richiede, in genere, un atto amministrativo formale di pari rango o elementi che dimostrino un'immutazione irreversibile della destinazione; non basta una semplice sospensione nell'uso.
- In sede di cassazione, l'art. 348-ter c.p.c. può determinare l'inammissibilità di doglianze basate su fatti già valutati identicamente in primo grado e in appello: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto diverse tra le due decisioni per poter sollevare il profilo in Cassazione.
- La valutazione delle prove e l'affidamento sulla rilevanza di singoli documenti sono riservati al giudice del merito; contestare la valutazione di merito in Cassazione è difficoltoso e, se non si invoca violazione di norme, è in genere improduttivo.
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