Cassazione Civile, Sentenza n. 3316/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Campanella ha chiesto l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui (esdebitazione) ex art.142 legge fall., sostenendo di non essere mai stato notificato del decreto di chiusura del fallimento (pubblicato il 19/07/2011) e deducendo che, per effetto combinato degli artt.119, 143 e 17 legge fall., il termine annuale di cui all'art.143 doveva decorrere dalla data di notifica al fallito del decreto di chiusura e non dalla pubblicazione o iscrizione nel registro imprese. Ha censurato inoltre la violazione degli artt.119 e 26 legge fall. e degli artt.24 e 111 Cost., chiedendo che il termine annuale per proporre la domanda di esdebitazione decorra dalla notificazione del decreto di chiusura.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo intervenuta una pronuncia della Corte Costituzionale che ha inciso sulla formulazione antecedente dell'art.119 (sent. n.279/2010), ciò non consente al fallito di proporre la domanda di esdebitazione oltre il termine annuale previsto dall'art.143 legge fall. La Corte ha precisato che il decreto di chiusura, pubblicato il 19/07/2011 e non reclamato entro il termine lungo di un anno, è divenuto definitivo il 19/07/2012; pertanto la domanda di esdebitazione avrebbe dovuto essere depositata entro il 19/07/2013. L'omessa comunicazione al fallito non giustifica né l'applicazione dell'art.327, secondo comma, c.p.c., né la rimessione in termini ex art.153 c.p.c.; il termine di cui all'art.327 c.p.c. (termine lungo) trova applicazione nella materia e, nella versione anteriore alla riduzione a sei mesi, è di un anno. Il ricorso, depositato il 9/09/2015, è quindi inammissibile.
Norme richiamate
art.142 legge fallimentare (r.d. n.267/1932)
beneficio della liberazione dai debiti residui (esdebitazione)
Norma che disciplina il merito dell'esdebitazione: la Corte ricorda che l'istanza deve essere proposta nel termine annuale previsto dall'art.143 e che il procedimento richiede interlocuzione con gli organi della procedure chiuse.
art.143 legge fallimentare (r.d. n.267/1932)
termine annuale per la presentazione della domanda di esdebitazione
Il termine è perentorio e decorre dalla data di efficacia definitiva del decreto di chiusura del fallimento; nel caso di chiusura non reclamata, la decorrenza segue la pubblicazione/definizione e dunque la domanda va proposta entro un anno da tale definitiva efficacia.
art.119 legge fallimentare (testo ante-riforma e novellato)
La Corte osserva che la formulazione ante-riforma è stata in parte dichiarata incostituzionale (Corte Cost. n.279/2010) nella parte in cui faceva decorrere i termini dalla pubblicazione invece che dalla comunicazione; tuttavia ciò non produce per il caso concreto la possibilità di proporre la domanda oltre i termini decadenziali ordinari.
art.17 legge fallimentare
forme di pubblicazione del decreto di chiusura
Indica le forme di pubblicazione; la Corte distingue la pubblicazione dalla comunicazione al fallito e analizza la loro rilevanza ai fini della decorrenza dei termini.
art.26 legge fallimentare (comma 4)
termine decadenziale per proporre reclamo contro il decreto di chiusura
Prevede il termine decadenziale per il reclamo avverso il decreto di chiusura; la mancata proposizione del reclamo rende definitivo il decreto trascorso il termine lungo, fatto che incide sulla decorrenza del termine per esdebitazione.
art.327 cod. proc. civ. (prima della riduzione a sei mesi)
termine lungo di un anno per proporre reclami/impugnazioni
La Corte ritiene applicabile il termine lungo di un anno (art.327 c.p.c.) anche ai reclami endofallimentari avverso il decreto di chiusura: è la norma che garantisce certezza e stabilità dei rapporti giuridici e da cui deve farsi partire per la decorrenza del termine per rendere definitivo il decreto.
art.327 cod. proc. civ. (secondo comma)
Non applicabile al caso perché riguarda l'ipotesi della parte contumace priva di conoscenza del processo per nullità della citazione; non può essere invocato per la mancata comunicazione del decreto di chiusura nel procedimento incidentale endofallimentare.
art.153 cod. proc. civ.
La rimessione in termini ex art.153, comma 2, riguarda solo i termini brevi per impugnazioni; non è invocabile per il termine lungo di cui all'art.327 c.p.c., per ragioni di stabilità dei rapporti giuridici.
Costituzione italiana, art.24 e art.111
Il ricorrente ha invocato la violazione del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ritiene che il bilanciamento tra certezza dei rapporti e diritto di difesa è non irragionevole e che il termine annuale non lede i principi costituzionali invocati.
Sentenza Corte Costituzionale n.279/2010
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della vecchia formulazione dell'art.119 nella parte in cui faceva decorrere termini dalla pubblicazione invece che dalla comunicazione; la Corte di Cassazione ne tiene conto ma ne limita l'effetto rispetto ai termini decadenziali della procedura.
Massime di principio
- La chiusura del fallimento, una volta pubblicata e non reclamata entro il termine lungo previsto, diventa definitiva: i termini successivi (in particolare l'anno per proporre la domanda di esdebitazione ex art.143) decorrono dalla efficacia definitiva del decreto, indipendentemente dalla notifica al fallito.
- Il termine 'lungo' di un anno previsto dall'art.327 c.p.c. (nella versione applicabile nei casi anteriori alle modifiche) è quello che trova applicazione per rendere definitivi i provvedimenti fallimentari; la mancata comunicazione non prolunga automaticamente i termini.
- L'omessa comunicazione del decreto di chiusura non giustifica in generale la rimessione in termini ex art.153 c.p.c. né l'applicazione dell'art.327, secondo comma, salvo il caso molto ristretto della nullità della citazione o della sua notificazione.
- Per ottenere l'esdebitazione occorre rispettare termini perentori: è quindi essenziale vigilare sulle pubblicazioni e, se si contesta la mancata comunicazione, agire prontamente nel termine lungo per reclamo o per impugnazioni, perché la giurisprudenza tende a privilegiare la certezza dei rapporti giuridici.
- Le pronunce di incostituzionalità possono influire sull'interpretazione delle norme processuali, ma non sempre comportano la possibilità di proporre l'istanza oltre i termini decadenziali: ogni valutazione richiede analisi della disciplina applicabile ratione temporis e dei rimedi eccezionali previsti dal codice.
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